Legge
25 luglio 2000, n. 213
"Norme
di adeguamento dell’attività degli spedizionieri
doganali alle mutate esigenze dei traffici
e dell’interscambio internazionale delle merci"
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del
1 agosto 2000
Art.
1.
(Nuove
attribuzioni agli spedizionieri doganali)
1.
Gli spedizionieri doganali, iscritti agli
albi professionali istituiti con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612,
riconosciuti quali professionisti qualificati
per le materie previste dall’articolo 1 della
predetta legge n. 1612 del 1960, sono
abilitati alla rappresentanza dinanzi agli
uffici dell’Amministrazione finanziaria.
2.
Gli spedizionieri doganali iscritti agli albi
di cui al comma 1 sono altresì abilitati a
svolgere i compiti che lo Stato, le regioni,
le province, i comuni e gli enti locali, per
effetto di norme nazionali o comunitarie,
possono affidare ai privati.
Art.
2.
(Asseverazione
dei dati)
1.
Gli spedizionieri doganali possono asseverare
i dati contenuti nelle dichiarazioni da presentare
agli uffici finanziari. Tali dichiarazioni
sono trasmesse ai competenti uffici preferibilmente
per via telematica.
2.
Il direttore generale del dipartimento delle
dogane e imposte indirette può abilitare altri
soggetti, in possesso dei necessari requisiti
professionali, all’asseverazione dei dati
contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 1.
3. Gli spedizionieri
doganali in possesso dell’autorizzazione di
cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze 31 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82
del 7 aprile 1992, possono asseverare la conformità
dei dati esposti negli elenchi riepilogativi
delle cessioni e degli acquisti di cui all’articolo
50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
con le scritture contabili previste dagli
articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni.
4.
Nell’effettuazione di controlli in sede di accertamento l’Amministrazione
finanziaria assume, di norma, i dati che siano
stati asseverati dagli spedizionieri doganali
ovvero dai soggetti di cui al comma 2, salvo
che vi siano fondati motivi per procedere
ad ulteriori verifiche dei dati stessi.
5. Ai fini della presente
legge, per asseverazione si intende la verifica
della corrispondenza dei dati contenuti nelle
dichiarazioni presentate con i documenti sui
quali le stesse si basano. Relativamente alle
dichiarazioni doganali, l’asseverazione comprende
anche l’attestazione che l’operazione doganale
richiesta è regolare, completa dei documenti
necessari e risponde a tutti i requisiti richiesti
dalla normativa vigente per poter essere effettuata.
6. In ordine alla
regolarità, veridicità e completezza dei dati,
nonché alla idoneità e validità dei documenti
allegati, gli spedizionieri doganali e gli
altri soggetti di cui al comma 2, se erano
o avrebbero dovuto ragionevolmente essere
a conoscenza della loro erroneità, rispondono
solidalmente del pagamento del tributo.
7. In caso di asseverazioni
false e mendaci gli spedizionieri doganali
e gli altri soggetti di cui al comma 2 sono
responsabili anche patrimonialmente per i
danni procurati all’erario.
8. Nei casi di cui
al comma 6, gli spedizionieri doganali e gli
altri soggetti di cui al comma 2 sono sospesi
per un anno dalla possibilità di asseverare
i dati di cui ai commi da 1 a 4. Nei casi
di cui al comma 7, o nel caso di ripetuti
comportamenti di cui al comma 6, gli spedizionieri
doganali e gli altri soggetti di cui al comma
2 decadono definitivamente dai benefici di
cui ai commi 1, 3 e 4.
Art.
3.
(Centri
di assistenza doganale)
1.
I centri di assistenza doganale (CAD) di cui
al decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, e
disciplinati dal decreto del Ministro delle
finanze 11 dicembre 1992, n. 549, sono
muniti dall’Amministrazione finanziaria di
un timbro speciale conforme a quello di cui
all’allegato 62 del regolamento (CEE) n. 2454/93
della Commissione, del 2 luglio 1993, da utilizzare
per la certificazione dei documenti emessi.
2.
Ai CAD si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 2, e di cui all’articolo
2.
3. I CAD, obbligatoriamente
muniti di collegamento telematico con gli
uffici dell’amministrazione doganale, possono
anche acquisire e trasmettere gli elenchi
di cui al comma 3 dell’articolo 2, dopo averne
asseverata la conformità dei dati.
4.
L’autorizzazione all’esercizio dei CAD prevede
la loro ammissione alle procedure
semplificate di accertamento di cui all’articolo 76 del codice doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92
del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e agli
articoli 253 e seguenti del regolamento (CEE)
n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio
1993, alle condizioni e con le modalità dagli
stessi previste.
5. I CAD, in attuazione
delle procedure semplificate, possono presentare le merci, oltre che negli spazi e nei luoghi destinati all’effettuazione
delle operazioni doganali di cui all’articolo
17 del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, anche presso i luoghi, i
magazzini o i depositi dei soggetti per conto
dei quali di volta in volta essi operano e
presso i quali le merci si trovano giacenti,
semprechè tali luoghi, magazzini o depositi
siano siti nell’ambito territoriale di competenza
della circoscrizione doganale presso la quale
sono accreditati ad operare.
6. Con provvedimento
del direttore generale del dipartimento delle
dogane e imposte indirette, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono disciplinati i
casi e le modalità di esercizio della facoltà
di cui al comma 5. Fino alla data di emanazione
del predetto provvedimento i CAD già in attività
continuano ad operare in conformità alle disposizioni
di cui ai disciplinari emanati dalla circoscrizione
doganale di competenza.
7. I CAD sono autorizzati
a riscuotere i diritti portuali secondo le
modalità che saranno fissate dalle Amministrazioni
competenti.
8. I CAD sono abilitati
a svolgere attività quali enti per le ispezioni
della Comunità europea di cui al regolamento
(CE) n. 3287/94 del Consiglio, del 22
dicembre 1994.
9. Il direttore generale
del dipartimento delle dogane e imposte indirette
può abilitare altri soggetti, in possesso
dei necessari requisiti di professionalità,
a presentare le merci secondo le modalità
previste al comma 5.
Art.
4.
(Procedure
semplificate)
1.
Le procedure semplificate previste dall’articolo
76 del codice doganale comunitario di cui
al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio,
del 12 ottobre 1992, sono consentite ai soggetti
richiedenti alle condizioni previste dagli
articoli 253 e seguenti del regolamento (CEE)
n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio
1993.
2.
Con provvedimento del direttore generale del
dipartimento delle dogane e imposte indirette,
da emanare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
sono disciplinate le procedure autorizzatorie
e le modalità di esercizio delle procedure
semplificate di cui al comma 1.
Art.
5.
(Pagamento
differito)
1.
L’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 151, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 202, è abrogato.
2.
In conformità agli articoli 226 e 227 del
codice doganale comunitario di cui al regolamento
(CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12
ottobre 1992, l’articolo 79 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia
doganale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
«Art.
79. - (Pagamento differito di diritti doganali).
– 1. Il ricevitore della dogana consente,
a richiesta dell’operatore, il pagamento differito
dei diritti doganali per un periodo di trenta
giorni. Lo stesso ricevitore può autorizzare
la concessione di una maggiore dilazione,
per il pagamento dei diritti afferenti la
sola fiscalità interna, fino ad un massimo
di novanta giorni, compresi i primi trenta.
2. La concessione
del pagamento differito, sia per i primi trenta
giorni sia per la maggiore dilazione, è accordata
a condizione che, a garanzia dei diritti dovuti
e dei relativi interessi, sia prestata cauzione
ai sensi dell’articolo 87.
3.
Il ricevitore della dogana può in qualsiasi
momento, quando sorgano fondati timori sulla
possibilità del tempestivo soddisfacimento
del debito, revocare la concessione del pagamento
differito; in tal caso l’operatore deve, entro
cinque giorni dalla notifica della revoca,
estinguere il suo debito o prestare una ulteriore
garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso.
4. L’agevolazione
del pagamento differito comporta l’obbligo
della corresponsione degli interessi, con
esclusione dei primi trenta giorni, al saggio
stabilito semestralmente con decreto del Ministro
delle finanze sulla base del rendimento netto
dei buoni ordinari del tesoro a tre mesi».
3. Il pagamento dell’imposta
sul valore aggiunto afferente le operazioni
doganali effettuate dal 1º al 24 dicembre
deve essere comunque eseguito non oltre il
successivo 30 dicembre di ciascun anno.
Art.
6.
(Diploma
di laurea)
1.
In deroga al disposto dell’articolo 48, primo
comma, lettera e), del testo unico
delle disposizioni legislative in materia
doganale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
l’esame per il conseguimento della patente
di spedizioniere doganale per gli aspiranti
in possesso del diploma di laurea in materie
giuridiche, economiche ed equipollenti, consiste
in un colloquio nelle materie previste dall’articolo
52 del predetto testo unico.
2.
Agli aspiranti, di cui al comma 1, è comunque
richiesto il requisito dell’iscrizione nel
registro degli ausiliari di cui all’articolo
46 del citato testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 43
del 1973 per almeno un biennio.
3. Il direttore generale
del dipartimento delle dogane e imposte indirette
indice bandi riservati agli aspiranti di cui
al comma 1 con cadenza annuale.
Art.
7.
(Commissione
per gli esami)
1.
Per l’effettuazione del colloquio previsto
dall’articolo 6, la commissione esaminatrice
è nominata dal direttore generale del dipartimento
delle dogane e imposte indirette ed è composta
da:
a)
un direttore centrale del dipartimento delle
dogane e imposte indirette con funzione di
presidente;
b)
due spedizionieri doganali designati dal consiglio
nazionale degli spedizionieri doganali, di
cui uno con funzioni di vice presidente;
c)
due dirigenti appartenenti uno al ruolo del
dipartimento delle dogane e imposte indirette
e uno a quello del dipartimento delle entrate.
2.
Le funzioni di segretario sono espletate da
un impiegato appartenente al ruolo della carriera
direttiva del dipartimento delle dogane e
imposte indirette di qualifica funzionale
non inferiore alla ottava.
Art.
8.
(Modifica,
abrogazione
ed interpretazione di norme)
1.
L’articolo 11 e l’articolo 14, lettera d),
della legge 22 dicembre 1960, n. 1612,
sono abrogati.
2.
Nel decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,
convertito, con modificazioni, dalla legge
6 febbraio 1992, n. 66, all’articolo
7, comma 1-septies, lettera b),
sono soppresse le parole da: «emettere» fino
a: «del Ministro delle finanze;».
3. L’articolo 2, comma
1, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746,
convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 1984, n. 17, va interpretato
nel senso che dell’omesso pagamento dell’imposta
sul valore aggiunto a fronte di dichiarazione
di intento presentata in dogana rispondono
soltanto i cessionari, i committenti e gli
importatori che hanno sottoscritto la dichiarazione
d’intento, e non anche lo spedizioniere doganale
che l’ha presentata.
4. All’articolo 50,
primo comma, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
le parole: «con decreto del Ministro delle
finanze» sono sostituite dalle seguenti: «con
provvedimento del direttore generale del dipartimento
delle dogane e imposte indirette»;
b)
le parole: «con decreto dello stesso Ministro»
sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento
dello stesso direttore generale del dipartimento
delle dogane e imposte indirette».
Art.
9.
(Doganalisti)
1.
Gli spedizionieri doganali iscritti negli
albi professionali, istituiti con legge
22 dicembre 1960, n. 1612, quali esperti
nelle materie e negli adempimenti connessi
con gli scambi internazionali, sono anche
definiti doganalisti.
Allegato A
Seduta n. 745 del 21/6/2000
Pag. 12
...
(A.C. 6224 - sezione 10)
ORDINE DEL GIORNO
La Camera,
esaminata la proposta di legge n. 6224;
rilevato che il testo della stessa è stato opportunamente
modificato rispetto alla formulazione già
definita in prima lettura dal Senato, anche
sulla base delle indicazioni pervenute dalla
Autorità garante per la concorrenza e il mercato;
considerato che le modifiche e le integrazioni
apportate, rispettivamente, al comma 2 dell'articolo
2 e al comma 9 dell'articolo 3, rispondono
alla esigenza di evitare il rischio di costituire
situazioni di monopolio a favore di talune
categorie professionali mediante una riserva
esclusiva per l'esercizio di attività di indiscutibile
rilievo ai fini doganali;
tenuto conto che, al riguardo, si è conferita al
direttore generale del dipartimento delle
dogane e delle imposte indirette la facoltà
di abilitare altri soggetti, oltre agli spedizionieri
doganali, alla asseverazione dei dati contenuti
nelle dichiarazioni e alla presentazione delle
merci con modalità semplificate;
rilevato che, allo stesso tempo, si è giustamente
stabilito che tali soggetti potranno essere
abilitati soltanto a condizione che dimostrino
di possedere i necessari requisiti di professionalità,
stante la delicatezza e il rilevante contenuto
tecnico delle attività cui si fa riferimento;
considerato che una accurata verifica, ai fini
della abilitazione, del possesso dei requisiti
costituisce in primo luogo un elemento imprenscindibile
a tutela dell'erario, per il rilievo che assumono,
per un verso, l'asseverazione dei dati contenuti
nelle dichiarazioni e, per l'altro, la presentazione
delle merci in termini tali da consentire
ai competenti uffici finanziari un più agevole
svolgimento delle proprie funzioni di controllo
e accertamento;
impegna il Governo ad adottare le iniziative idonee
a garantire che nell'esercizio delle facoltà
attribuitegli, rispettivamente in base al
comma 2 dell'articolo 2 e al comma 9 dell'articolo
3, il direttore generale del dipartimento
delle
Pag. 13
dogane e delle imposte indirette proceda ad una
accurata e puntuale verifica dei requisiti
professionali posseduti dai soggetti che richiedono
l'abilitazione, assumendo quale parametro
di riferimento la professionalità attualmente
posseduta dai soggetti che svolgono l'attività
di assistenza doganale in rappresentanza diretta,
quali liberi professionisti per quanto concerne
il comma 2 dell'articolo 2 e in qualità di
centri di assistenza doganale rispetto al
comma 9 dell'articolo 3.9/6224/1 Benvenuto,
Brunale, Repetto, Conte, Agostini, Berruti,
Cambursano, De Benetti, Frosio Roncalli, Antonio
Pepe, Piccolo, Pistone, De Franciscis, Leone,
Molgora, Pistone.
Gazzetta
Ufficiale n. 294 del 18-12-2000
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 7 dicembre 2000
Autorizzazioni e modalita' delle procedure
semplificate.
IL
DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE
DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE
Vista la legge 25
luglio 2000, n. 213, recante "Norme di
adeguamento dell'attivita' degli spedizionieri
doganali alle mutate esigenze dei traffici
e dell'interscambio internazionale delle merci";
Visto il regolamento
(CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre
1992, che istituisce un codice doganale comunitario;
Visto il regolamento
(CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2
luglio 1993, che fissa talune disposizioni
di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92
del Consiglio, che istituisce il codice doganale
comunitario;
Visto il testo unico
delle disposizioni legislative in materia
doganale, approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
Considerato che
in base all'art. 3, comma 6, e all'art. 4,
comma 2, della predetta legge occorre disciplinare
con apposito provvedimento:
i casi e le modalita'
di esecuzione della facolta' di cui al comma
5 dell'art. 3 precitato;
le procedure autorizzatorie
e le modalita' di esercizio delle procedure
semplificate di cui all'art. 76, del regolamento
(CEE) n.
2913/92 del Consiglio,
del 12 ottobre 1992;
Sentiti i direttori
compartimentali nella riunione del 13 novembre
2000;
Decreta:
Art. 1.
1.
L'autorizzazione alla procedura della dichiarazione
incompleta e quella alla procedura e della
dichiarazione semplificata di cui all'art.
76, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento
(CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre
1992, sono rilasciate, su istanza di parte,
al soggetto richiedente, dal direttore della
dogana competente in relazione al luogo ove
sono presentate le merci oggetto dell'operazione.
2.
L'autorizzazione alla procedura di domiciliazione
di cui all'art. 76, paragrafo 1, lettera e),
del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio,
del 12 ottobre 1992, e' rilasciata su istanza
di parte, al soggetto richiedente, dal direttore
compartimentale competente in relazione alla
sede legale del richiedente. Le procedure
semplificate particolari per il regime di
transito comunitario di cui all'art. 76, paragrafo
4, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio,
del 12 ottobre 1992, sono rilasciate, su istanza
di parte:
a)
per il transito esterno, dal direttore compartimentale;
b)
per il transito interno, dal direttore della
circoscrizione doganale;
territorialmente
competente in relazione alla sede operativa
del richiedente, alle condizioni e nei termini
di cui agli articoli da 397 a 411 del regolamento
(CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2
luglio 1993.
3.
L' autorizzazione rilasciata dal direttore
compartimentale ha validita' sull'intero territorio
nazionale.
4.
L'ammissione dei C.A.D. (Centri di assistenza
doganale) alle procedure di cui ai precedenti
commi e' contenuta, se richiesta e ricorrendone
le condizioni[1],
nell'autorizzazione istitutiva rilasciata
dal direttore generale del Dipartimento delle
dogane, ai sensi e secondo le modalita' del
decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre
1992, n. 549.
5.
I C.A.D. ammessi alla procedura di domiciliazione
di cui al precedente comma 2, operano nell'ambito
territoriale della circoscrizione doganale
presso la quale hanno la loro sede.[2]
Art. 2.
1.
I soggetti richiedenti l'autorizzazione di
cui all'art. 1, commi 1 e 2, devono soddisfare
i requisiti e le condizioni previsti dal regolamento
(CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2
luglio 1993. Il requisito di cui alla legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche,
puo' risultare dal certificato camerale o
dal certificato rilasciato dalla competente
prefettura.
2.
Oltre che nei casi in cui non ricorrono i
requisiti o le condizioni prescritti dalle
norme di cui al precedente comma, l'autorizzazione
non e' concessa nelle seguenti ipotesi:
a)
il dichiarante procede solo saltuariamenie
ad operazioni di scambio di merci con l'estero;
b)
il dichiarante o, per le persone giuridiche,
il legale rappresentante, ha commesso un'infrazione
grave o infrazioni reiterate.
Ai
fini del presente provvedimento si intende
per:
infrazione
grave: la condanna per un delitto previsto
dalla normativa doganale o fiscale ovvero
da ogni altra legge la cui applicazione sia
demandata alle dogane, nonche' per uno dei
delitti non colposi previsti dal titolo II
del libro secondo del codice penale;
infrazioni
reiterate: l'aver commesso, nell'arco del
triennio precedente alla data dell'istanza,
un numero di violazioni alla normativa doganale.
superiore a tre, di importo, per ciascuna
infrazione, non inferiore a 2.000 euro.
3.
La procedura autorizzatoria e' sospesa, in
attesa della sentenza definitiva, in caso
di imputazione per uno dei delitti previsti
al primo trattino, lettera b) del comma precedente
o in caso di mancata definizione delle sanzioni
per infrazioni reiterate.
Art. 3.
1.
Le istanze relative alle autorizzazioni di
cui all'articolo 1, comma 1, devono essere
redatte, secondo i modelli di cui agli allegati
A e B, a nome del soggetto che intende agire
come dichiarante e sottoscritte dallo stesso
o da un suo rappresentante.
Le
stesse devono contenere l'esplicito impegno
a fornire apposita garanzia globale, determinata
dal ricevitore competente in relazione al
luogo in cui sono svolte le operazioni doganali
e rapportata ai diritti doganali gravanti
sulle merci, a meno che il dichiarante non
benefici dell'esonero dal prestare cauzione
ai sensi dell'art. 90 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e
nei limiti previsti nella relativa autorizzazione.
Nel caso di dichiarazione incompleta, l'istanza
deve contenere l'impegno a comunicare all'ufficio
doganale competente le indicazioni o a presentare
i documenti mancanti entro il termine massimo
di trenta giorni dalla data di accettazione
della dichiarazione. Nel caso di dichiarazione
semplificata, essa deve contenere l'impegno
a presentare all'ufficio doganale, entro il
termine massimo di trenta giorni dalla data
di accettazione della dichiarazione, la dichiarazione
complementare. Le istanze devono essere trasmesse
direttamente all'ufficio competente per il
rilascio dell'autorizzazione.
2.
L'istanza relativa all'autorizzazione di cui
all'art. 1, comma 2, deve essere redatta secondo
il modello di cui all'allegato C, a nome del
soggetto che intende agire come dichiarante
e sottoscritta dallo stesso o da un suo rappresentante.
La stessa deve contenere l'esplicito impegno
a prestare apposita garanzia globale, determinata
dal ricevitore competente in relazione al
luogo in cui sono svolte le operazioni doganali
e rapportata ai diritti doganali gravanti
sulle merci, a meno che il dichiarante non
benefici dell'esonero dal prestare cauzione
ai sensi dell'art. 90 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e
nei limiti previsti nella relativa autorizzazione.
Essa deve contenere, inoltre, l'impegno a
presentare all'ufficio doganale, entro il
termine massimo di trenta giorni dalla data
di accettazione della dichiarazione, la relativa
dichiarazione complementare. L'istanza deve
essere trasmessa, tramite la direzione della
circoscrizione doganale ove e' ubicata la
sede legale dell'impresa richiedente, alla
relativa direzione compartimentale delle dogane
e II. II. e, per conoscenza, alla direzione
di ogni circoscrizione doganale interessata
in relazione ai luoghi prescelti per l'arrivo
e la partenza delle merci.
Art.
4.
1.
Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art.
1, comma 1, secondo il modello di cui agli
allegati A1 e B1, possono riguardare le merci
di ogni natura, ferma restando l'osservanza
di eventuali vincoli o restrizioni previsti
dalle norme in vigore.
2.
L'autorizzazione di cui all'art. 1, comma
2, secondo il modello di cui all'allegato
C1, puo' riguardare:
tutte
le merci facenti parte del ciclo produttivo/commerciale
o comunque ad esso attinenti se rilasciata
alle imprese commerciali, industriali ed agricole;
tutte
le merci di terzi proprietari con esclusione
delle seguenti: armi e materiali di armamento
di cui al decreto ministeriale 28 ottobre
1993; stupefacenti e sostanze psicotrope;
prodotti
radioattivi; quadri ed oggetto di antiquariato;
gli esemplari (specimens) di cui al regolamento
(CE) n. 2307/97 della Commissione del 18 novembre
1997, relativo alla convenzione di Washington;
prodotti soggetti ad accise di cui all'art.
1 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
come definiti negli articoli 17, 25 e 27 del
decreto-legge citato convertito con legge
29 ottobre 1993, n. 427, se rilasciata ai
soggetti intermediari.
3.
L'elenco delle merci escluse, di cui al comma
precedente, puo' essere modificato con provvedimento
della direzione generale.
Art. 5.
1.
L'autorizzazione alla dichiarazione incompleta
di cui all'art. 1, comma 1, contiene, oltre
a tutti gli elementi di cui alla parte I,
del titolo IX del regolamento (CEE) 2454/93
della Commissione del 2 luglio 1993, anche
l'indicazione dell'importo della garanzia
globale da prestare in relazione al regime
doganale prescelto ed il termine entro il
quale debbono essere comunicate le indicazioni
o presentati i documenti mancanti.
2.
L'autorizzazione alla dichiarazione semplificata
di cui all'art. 1, comma 1, contiene oltre
a tutti gli elementi di cui alla parte I,
del titolo IX del regolamento (CEE) 2454/93
della Commissione del 2 luglio 1993, anche
l'indicazione dell'importo della garanzia
globale da prestare in relazione al regime
doganale prescelto ed il termine entro il
quale deve essere presentata la dichiarazione
complementare.
3.
L'autorizzazione alla procedura di domiciliazione
di cui all'art. 1, comma 2, specifica:
a)
i regimi doganali;
b)
il riferimento alle merci;
c)
il luogo di arrivo e di partenza delle merci
presso il quale sono tenute le apposite scritture
di cui ai pertinenti articoli della parte
I - titolo IX e della parte II - titolo II,
del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione
del 2 luglio 1993;
d)
la dogana competente per gli accertamenti
ed i controlli.
4.
Con l'autorizzazione si demandano alla direzione
della circoscrizione doganale competente in
relazione al luogo in cui sono svolte le operazioni
doganali:
a)
le modalita' di preavviso;
b)
le modalita' di iscrizione delle merci nelle
apposite scritture, in conformita' con le
norme comunitarie;
c)
il momento in cui l'operatore puo' accedere
al carico e disporre delle merci ovvero spedire
le merci verso Paesi terzi, in conformita'
con le norme comunitarie;
d)
il termine, non superiore a trenta giorni
dalla data di accettazione della dichiarazione
doganale, entro il quale deve essere presentata
la dichiarazione complementare;
e)
le modalita' relative al suggellamento dei
colli, dei contenitori, dei veicoli stradali
e dei carri ferroviari contenenti le merci
in uscita dal territorio doganale;
f)
le istruzioni operative di gestione dell'autorizzazione,
ivi compresa la possibilita' di ricorrere
al prestampaggio del timbro ufficiale conforme
al fac-simile di cui all'allegato 62 del regolamento
(CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio
1993, presso una tipografia autorizzata direttamente
dalla direzione della circoscrizione doganale
competente ed ogni altra prescrizione relativa
allo specifico regime.
5.
Il ricevitore della dogana competente in relazione
al luogo di svolgimento delle operazioni doganali
determina l'importo della garanzia globale
rapportata ai diritti doganali gravanti sulle
merci, a meno che il dichiarante non benefici
dell'esonero dal prestare cauzione ai sensi
dell'art. 90 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e nei limiti
previsti nella relativa autorizzazione.
Art. 6.
1.
Le autorizzazioni di cui all'art. 1 sono revocate
ove vengano a cessare i requisiti o le condizioni
in base alle quali sono state emesse o vengano
commesse infrazioni gravi o reiterate come
definite dal precedente art. 2, comma 2, o
si versi nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma
3.
2.
Il provvedimento di revoca e' adottato dall'autorita'
competente per il rilascio delle autorizzazioni
di cui al precedente comma.
L'autorita'
doganale puo' rinunciare a revocare l'autorizzazione
nell'ipotesi in cui il beneficiario si conformi
ai propri obblighi in un termine stabilito.
3.
Qualora si rilevino inadempimenti, inosservanze
o irregolarita' nella gestione dell'autorizzazione,
l'autorita' preposta al controllo la sospende
in via provvisoria ed informa tempestivamente,
ai fini della ratifica del provvedimento,
l'autorita' che l'ha rilasciata.
Questa,
se ratifica il provvedimento non puo' sospenderla
per un periodo superiore a sei mesi.
Art. 7.
1.
Il soggetto autorizzato alla procedura di
cui all'art. 1, commi 1 e 2, deve conformarsi
agli obblighi ed alle condizioni prescritti
dalle disposizioni del regolamento (CEE) 2454/93
della Commissione del 2 luglio 1993, in relazione
allo specifico regime autorizzato, nonche'
alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione
rilasciata.
Il
soggetto e' tenuto, inoltre, a comunicare
all'autorita' doganale, che ha rilasciato
l'autorizzazione, ogni variazione intervenuta
rispetto alla situazione in base alla quale
la stessa e' stata rilasciata.
Art.
8.
1.
Le merci oggetto della dichiarazione incompleta
o semplificata di cui all'articolo 1, comma
1, possono essere presentate, per il compimento
dell'operazione doganale, oltre che negli
spazi e nei luoghi indicati dall'art. 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, anche nei luoghi, magazzini
o depositi dei soggetti per conto dei quali
vengono svolte le operazioni doganali.
2.
Le merci oggetto delle operazioni in procedura
di domiciliazione di cui all'art. 1, comma
2, vengono ricevute nei luoghi previsti nell'autorizzazione
ovvero spedite dai medesimi. Tali luoghi possono
anche essere situati negli spazi doganali
quando le operazioni, avuto riguardo alla
natura dell'attivita' esercitata ed all'interesse
degli operatori economici, non pregiudichino
i compiti di vigilanza e di controllo dell'ufficio
doganale.
Art. 9.
1.
Le integrazioni e le variazioni dei luoghi
di arrivo e partenza delle merci relative
all'autorizzazione alla procedura di domiciliazione
di cui all'art. 1, comma 2, sono concesse:
a)
dalla direzione compartimentale delle dogane
e delle II. II.
nel
caso in cui i luoghi per cui si richiede l'estensione
del beneficio non rientrino nella competenza
territoriale della o delle circoscrizioni
doganali gia' designate;
b)
dalla direzione della circoscrizione doganale
competente nel caso in cui i luoghi per cui
si richiede l'estensione rientrino nella competenza
territoriale della stessa gia' designata.
2.
I provvedimenti di voltura relativi alla procedura
di domiciliazione di cui all'art. 1, comma
2, sono concessi dalla stessa autorita' che
ha emanato l'autorizzazione.
3.
Le integrazioni e le variazioni, diverse da
quelle di cui ai precedenti commi, sono concesse
con apposito provvedimento emanato dalla direzione
della circoscrizione doganale territorialmente
competente in relazione al luogo di arrivo
e partenza delle merci.
Art.
10.
1.
Restano ferme le disposizioni vigenti concernenti
gli adempimenti ed i controlli di competenza
degli uffici doganali.
Art.
11.
1.
La direzione generale del Dipartimento delle
dogane e II. II. puo' prevedere, in relazione
allo sviluppo delle procedure informatizzate,
che la concessione dell'autorizzazione alla
procedura di domiciliazione di cui all'art.
1, comma 2, sia subordinata all'impegno da
parte del richiedente a presentare i dati
delle dichiarazioni su supporto magnetico
o per via telematica.
Art.
12.
1.
Le autorizzazioni alla procedura di domiciliazione
di cui all'art. 1, comma 2, rilasciate anteriormente
alla data del presente provvedimento, in corso
di validita', saranno adeguate secondo i criteri
di cui agli articoli precedenti entro il 30
giugno 2002. A tal fine, i soggetti interessati
a mantenere il beneficio della procedura di
domiciliazione dopo quella data, devono inoltrare
istanza alla direzione compartimentale delle
dogane e delle II.II., secondo le modalita'
ed i criteri di cui al precedente art. 3,
comma 2. Il mancato inoltro dell'istanza entro
la data predetta comporta la decadenza dell'autorizzazione.
2.
I C.A.D. gia' istituiti, che intendono essere
ammessi alle procedure semplificate di cui
all'art. 1, commi 1 e 2, devono presentare
apposita istanza alla direzione generale del
Dipartimento delle dogane e II. II.
Art.
13.
1.
Le disposizioni del presente provvedimento
hanno effetto a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma,
7 dicembre 2000
Il
direttore generale: Guaiana
Allegato a pag. 19 della G.U.
Allegato
A1
pag. 20
pag. 21
Allegato
B1
pag. 22
pag. 23
pag. 24
Allegato
C1
pag. 25
pag. 26
REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO DEL 12 OTTOBRE 1992 CHE
ISTITUISCE UN CODICE DOGANALE COMUNITARIO
(G.U. L. 302 del 19.10.1992)
….
Articolo
4
Ai
fini del presente codice, s'intende per:
1)
persona:
-
una persona fisica;
-
una persona giuridica;
-
un'associazione di persone sprovvista di personalità
giuridica ma avente la capacità di agire,
laddove sia ammessa dalla normativa vigente;
2)
persona stabilita nella Comunità:
-
se si tratta di una persona fisica, qualsiasi
persona che vi abbia la residenza normale;
-
se si tratta di una persona giuridica o di
un'associazione di persone, qualsiasi persona
che vi abbia la sede statutaria, l'amministrazione
centrale o un ufficio stabile;
3)
autorità doganale: l'autorità competente,
tra l'altro, ad applicare la normativa doganale;
4)
ufficio doganale: qualsiasi ufficio presso
il quale possono essere espletate tutte le
formalità previste dalla normativa doganale
o alcune di esse;
5)
decisione: qualsiasi atto amministrativo,
relativo alla normativa doganale, che deliberi
su un caso particolare avente effetti giuridici
per una o più persone determinate o determinabili;
con questo termine si intende, tra l'altro,
un'informazione vincolante a norma dell'articolo
12;
6)
posizione doganale: la posizione di una merce
come merce comunitaria o come merce non comunitaria;
7)
merci comunitarie: le merci:
-
interamente ottenute nel territorio doganale
della Comunità nelle condizioni di cui all'articolo
23, senza aggiunta di merci importate da paesi
o territori che non fanno parte del territorio
doganale della Comunità. Le merci ottenute
a partire da merci vincolate ad un regime
sospensivo non sono considerate come aventi
carattere comunitario nei casi, determinati
secondo la procedura del comitato, che rivestano
una particolare importanza sotto il profilo
economico.
-
importate da paesi o territori che non fanno
parte del territorio doganale della Comunità
e immesse in libera pratica;
-
ottenute o prodotte nel territorio doganale
della Comunità, sia esclusivamente da merci
di cui al secondo trattino, sia da merci di
cui al primo e al secondo trattino;
8)
merci non comunitarie: le merci diverse da
quelle di cui al punto 7).
Fatti
salvi gli articoli 163 e 164, le merci comunitarie
perdono tale posizione una volta realmente
uscite dal territorio doganale della Comunità;
9)
obbligazione doganale: l'obbligo di una persona
di corrispondere l'importo dei dazi all'importazione
(obbligazione doganale all'importazione) o
l'importo dei dazi all'esportazione (obbligazione
doganale all'esportazione) applicabili in
virtù delle disposizioni comunitarie in vigore
ad una determinata merce.
10)
dazi all'importazione:
-
i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente
dovuti all'importazione delle merci;
-
le imposizioni all'importazione istituite
nel quadro della politica agricola comune
o in quello dei regimi specifici applicabili
a talune merci derivanti dalla trasformazione
di prodotti agricoli;
11)
dazi all'esportazione:
-
i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente
dovuti all'esportazione delle merci;
-
le imposizioni all'esportazione istituite
nel quadro della politica agricola comune
o in quello dei regimi specifici applicabili
a talune merci derivanti dalla trasformazione
di prodotti agricoli;
12)
debitore doganale: qualsiasi persona tenuta
al pagamento dell'obbligazione doganale;
13)
vigilanza dell'autorità doganale: ogni provvedimento
adottato da questa autorità per garantire
l'osservanza della normativa doganale e, ove
occorra, delle altre disposizioni applicabili
alle merci sotto vigilanza doganale;
14)
controllo dell'autorità doganale: l'espletamento
di atti specifici, come la visita delle merci,
il controllo dell'esistenza e dell'autenticità
di documenti, l'esame della contabilità delle
imprese e di altre scritture, il controllo
dei mezzi di trasporto, il controllo del bagaglio,
e di altra merce che le persone hanno con
sé o su di sé, l'esecuzione di inchieste amministrative
e di altri atti similari, al fine di garantire
l'osservanza della normativa doganale e, ove
occorra, delle altre disposizioni applicabili
alle merci sotto vigilanza doganale;
15)
destinazione doganale di una merce:
a)
il vincolo della merce ad un regime doganale;
b)
la sua introduzione in zona franca o in deposito
franco;
c)
la sua riesportazione fuori del territorio
doganale della Comunità;
d)
la sua distruzione;
e)
il suo abbandono all'Erario;
16)
regime doganale:
a)
l'immissione in libera pratica;
b)
il transito;
c)
il deposito doganale;
d)
il perfezionamento attivo;
e)
la trasformazione sotto controllo doganale;
f)
l'ammissione temporanea;
g)
il perfezionamento passivo;
h)
l'esportazione;
17)
dichiarazione in dogana: atto con il quale
una persona manifesta, nelle forme e modalità
prescritte, la volontà di vincolare una merce
ad un determinato regime doganale;
18)
dichiarante: la persona che fa la dichiarazione
in dogana a nome proprio ovvero la persona
in nome della quale è fatta una dichiarazione
in dogana;
19) presentazione in dogana: comunicazione all'autorità
doganale, nelle forme prescritte, dell'avvenuto
arrivo delle merci nell'ufficio doganale o
in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato
dall'autorità doganale;
20)
svincolo della merce: il provvedimento con
il quale l'autorità doganale mette una merce
a disposizione per i fini previsti dal regime
doganale al quale è stata vincolata;
21)
titolare del regime: la persona per conto
della quale è stata fatta la dichiarazione
in dogana o la persona alla quale sono stati
trasferiti i diritti e gli obblighi della
persona di cui sopra relativi ad un regime
doganale;
22)
titolare dell'autorizzazione: la persona alla
quale è stata rilasciata l'autorizzazione;
23)
disposizioni in vigore: le disposizioni comunitarie
o le disposizioni nazionali;
24)
procedura del comitato: la procedura prevista
o indicata all'articolo 249.
CAPITOLO
2
DISPOSIZIONI
GENERALI DIVERSE RIGUARDANTI IN PARTICOLARE
I DIRITTI E GLI OBBLIGHI DELLE PERSONE AI
SENSI DELLA NORMATIVA DOGANALE
Sezione
1
Diritto
di rappresentanza
Articolo
5
1.
Alle condizioni previste all'articolo 64,
paragrafo 2 e fatte salve le disposizioni
adottate nel quadro dell'articolo 243, paragrafo
2, lettera b) chiunque può farsi rappresentare
presso l'autorità doganale per l'espletamento
di atti e formalità previsti dalla normativa
doganale.
2.
La rappresentanza può essere:
-
diretta, quando il rappresentante agisce a
nome e per conto di terzi, oppure
-
indiretta, quando il rappresentante agisce
a nome proprio ma per conto di terzi.
Gli
Stati membri possono riservare il diritto
di fare sul loro territorio dichiarazioni
in dogana secondo:
-
la modalità della rappresentanza diretta,
oppure
-
la modalità della rappresentanza indiretta,
di
modo che il rappresentante deve essere uno
spedizioniere doganale che ivi eserciti la
sua professione.
3.
Esclusi i casi di cui all'articolo 64, paragrafo
2, lettera b) e paragrafo 3, il rappresentante
deve essere stabilito nella Comunità.
4.
Il rappresentante deve dichiarare di agire
per la persona rappresentata, precisare se
si tratta di una rappresentanza diretta o
indiretta e disporre del potere di rappresentanza.
La
persona che non dichiari di agire a nome o
per conto di un terzo o che dichiari di agire
a nome o per conto di un terzo senza disporre
del potere di rappresentanza è considerata
agire a suo nome e per proprio conto.
5.
L'autorità doganale può chiedere a chiunque
dichiari di agire in nome o per conto di un'altra
persona di fornirle le prove del suo potere
di rappresentanza.
II. Procedure semplificate
Articolo -76
1.
Per semplificare, per quanto possibile, nel
rispetto della regolarità delle operazioni,
l'espletamento delle formalità e delle procedure,
l'autorità doganale consente, alle condizioni
da stabilirsi con la procedura del comitato:
a)
che nella dichiarazione di cui all'articolo
62 non figurino talune indicazioni di cui
al paragrafo 1 del predetto articolo o che
alla dichiarazione non siano allegati alcuni
dei documenti di cui al paragrafo 2 del medesimo
articolo;
b)
che in luogo e vece della dichiarazione di
cui all'articolo 62 venga presentato un documento
commerciale o amministrativo accompagnato
da una domanda di vincolo delle merci al regime
considerato;
c) che la dichiarazione delle merci al regime considerato avvenga con l'iscrizione
delle merci nelle
scritture contabili; in tal caso l'autorità
doganale può dispensare il dichiarante dal
presentare le merci in dogana.
La
dichiarazione semplificata, il documento commerciale
o amministrativo o l'iscrizione nelle scritture
contabili devono contenere per lo meno le
indicazioni necessarie all'identificazione
delle merci. L'iscrizione nelle scritture
deve essere datata.
2.
Fatti salvi i casi che saranno determinati
secondo la procedura del comitato, il dichiarante
è tenuto a fornire una dichiarazione complementare,
che può avere carattere globale, periodico
o riepilogativo.
3.
Le dichiarazioni complementari sono considerare
costituire con le dichiarazioni semplificare
di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c),
un atto unico ed indivisibile che è efficace
alla data di accettazione delle dichiarazioni
semplificate; nei casi di cui al paragrafo
1, lettera c), l'iscrizione nelle scritture
ha lo stesso valore giuridico dell'accettazione
della dichiarazione di cui all'articolo 62.
4.
Procedure semplificate particolari per il
regime di transito comunitario sono stabilite secondo la procedura del
comitato.
REG. CEE 2454/93 DELLA cOMMISSIONE DEL
02/07/1993
...
TITOLO IX
PROCEDURE SEMPLIFICATE
CAPITOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 253
1. La procedura della dichiarazione incompleta
permette all'autorità doganale di accettare,
in casi debitamente giustificati, una dichiarazione
che non rechi tutte le indicazioni richieste
o che non sia corredata di tutti i documenti
necessari per il regime doganale in questione.
2. La procedura della dichiarazione semplificata
permette di vincolare le merci al regime doganale
in questione su presentazione di una dichiarazione
semplificata e successiva presentazione di
una dichiarazione complementare che può avere,
all'occorrenza, carattere globale, periodico
o riepilogativo.
3. La procedura di domiciliazione consente di vincolare
le merci al regime doganale in questione nei
locali dell'interessato
o in altri luoghi designati o autorizzati
dall'autorità doganale.
Articolo 253 bis
Quando una procedura semplificata è applicata utilizzando
sistemi informatici per la redazione di dichiarazioni
doganali o con procedure informatiche, si
applica, mutatis mutandis, il disposto degli
articoli 199, paragrafo 2 e 3, e articoli
222, 223 e 224.
CAPITOLO 2
MERCI DICHIARATE PER L'IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA
Sezione 1
Dichiarazione incompleta
Articolo 254
Le dichiarazioni d'immissione in libera pratica
che l'autorità doganale può accettare, su richiesta del dichiarante, senza che vi figurino
talune indicazioni enumerate nell'allegato
37, devono contenere almeno le indicazioni
di cui alle caselle: n. 1 (prima e seconda
suddivisione), 14, 21, 31, 37, 40 e 54 del
documento amministrativo unico, nonché:
- la designazione delle merci in termini sufficientemente
precisi per permettere all'autorità doganale
di determinare immediatamente e senza ambiguità
la voce o la sottovoce della nomenclatura
combinata cui esse si riferiscono,
- nel caso di merci soggette a dazi ad valorem,
il loro valore in dogana, oppure, qualora
si constati che il dichiarante non è in grado
di dichiarare tale valore, un'indicazione
provvisoria del valore ritenuto accettabile
dall'autorità doganale, tenuto conto, in particolare,
degli elementi in possesso del dichiarante,
- ogni altro elemento ritenuto necessario per l'identificazione
delle merci e l'applicazione delle disposizioni
che disciplinano la loro immissione in libera
pratica, nonché per la determinazione della
garanzia alla cui costituzione può essere
subordinato lo svincolo delle merci.
Articolo 255
1. Le dichiarazioni di immissione in libera pratica
che l'autorità doganale può accettare, su richiesta del dichiarante, pur non essendovi
allegati alcuni dei documenti che devono essere
presentati a corredo della dichiarazione,
devono essere accompagnate almeno dai documenti
richiesti per l'immissione in libera pratica.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1,
può essere accettata una dichiarazione priva
dell'uno o dell'altro documento alla cui presentazione
è subordinata l'immissione in libera pratica
quando sia accertato, con soddisfazione dell'autorità
doganale, che:
a) il documento in causa esiste ed è valido;
b) detto documento non ha potuto essere accluso
alla dichiarazione a causa di circostanze
indipendenti dalla volontà del dichiarante;
c) qualsiasi ritardo nell'accettazione della dichiarazione
impedirebbe l'immissione in libera pratica
delle merci o sottoporrebbe queste ultime
ad un'aliquota di dazi più elevata.
I dati relativi ai documenti mancanti devono comunque
essere indicati nella dichiarazione.
Articolo 256
1. Il termine accordato dall'autorità doganale
al dichiarante
per comunicare le indicazioni o per presentare
i documenti mancanti al momento dell'accettazione
della dichiarazione non può essere superiore
ad un mese a decorrere dalla data d'accettazione
della dichiarazione.
Quando si tratti di un documento alla cui presentazione
è subordinata l'applicazione di un dazio all'importazione
ridotto o nullo, semprechè l'autorità doganale
abbia validi motivi per ritenere che alle
merci cui si riferisce la dichiarazione incompleta
possa essere effettivamente applicato tale
dazio ridotto o nullo, può essere accordato,
su richiesta del dichiarante, un termine supplementare
per la sua presentazione. Il termine supplementare
non può essere superiore a tre mesi.
Quando si tratti di comunicare indicazioni o documenti
mancanti in materia di valore in dogana l'autorità
doganale può, ove sia indispensabile, stabilire
un termine più lungo o prorogare il termine
già stabilito. La durata del periodo complessivamente
accordato deve tener conto dei termini di
prescrizione in vigore.
2. Qualora un dazio all'importazione ridotto o
nullo sia applicabile esclusivamente alle
merci immesse in libera pratica nel quadro
di determinati contingenti tariffari oppure,
semprechè non sia reintrodotta la riscossione
del dazio doganale normale, nel quadro dei
massimali tariffari o di altre misure tariffarie
preferenziali, il beneficio del contingente
tariffario o della misura tariffaria preferenziale
viene riconosciuto solo previa presentazione
alle autorità doganali del documento a cui
è subordinata la concessione del dazio ridotto
o nullo. Tale presentazione deve in ogni caso
aver luogo:
- prima dell'esaurimento del contingente tariffario,
oppure
- negli altri casi, prima della data in cui una
misura comunitaria reintroduce la riscossione
di dazi all'importazione normali.
3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, il documento
alla cui presentazione è subordinata la concessione
del dazio all'importazione ridotto o nullo
può essere presentato dopo la scadenza del
periodo per il quale è stato fissato tale
dazio se la dichiarazione relativa alle merci
in causa è stata accettata prima della predetta
data.
Articolo 257
1. L'accettazione da parte dell'autorità doganale
di una dichiarazione incompleta non può avere
per effetto d'impedire o di ritardare lo svincolo
delle merci cui tale dichiarazione si riferisce.
Fatto salvo l'articolo 248, lo svincolo è
operato alle condizioni di cui ai paragrafi
da 2 a 5 qui di seguito.
2. Quando la presentazione, in un secondo tempo,
di un'indicazione della dichiarazione o di
un documento mancante al momento dell'accettazione
della dichiarazione non abbia alcuna influenza
sull'importo dei dazi applicabili alle merci
in causa, l'autorità doganale procede immediatamente
alla loro contabilizzazione secondo le condizioni
usuali.
3. Quando, in applicazione dell'articolo 254 la
dichiarazione contenga un'indicazione provvisoria
del valore, l'autorità doganale:
- procede alla contabilizzazione immediata dell'importo
dei dazi calcolati sulla base di tali indicazioni,
- esige, se del caso, la costituzione di una garanzia
sufficiente per coprire la differenza tra
tale importo e quello cui in definitiva possono
essere soggette le merci.
4. Qualora, in casi diversi da quelli di cui al
paragrafo 3, la presentazione, in un secondo
tempo, di un'indicazione della dichiarazione
o di un documento mancante al momento dell'accettazione
della dichiarazione possa incidere sull'importo
dei dazi applicabili alle merci in causa:
a) se la presentazione in un secondo tempo dell'indicazione
o del documento mancante può comportare l'applicazione
di un'aliquota ridotta, l'autorità doganale:
- procede all'immediata contabilizzazione dell'importo
dei dazi calcolati sulla base di tale aliquota
ridotta,
- esige la costituzione di una garanzia che copra
la differenza tra tale importo e quello che
risulterebbe dall'applicazione alle suddette
merci dei dazi calcolati sulla base dell'aliquota
normale;
b) se la presentazione in un secondo tempo dell'indicazione
o del documento mancante può comportare l'esenzione
totale dai dazi all'importazione per le merci
in causa, l'autorità doganale esige la costituzione
di una garanzia che copra l'eventuale riscossione
dell'importo dei dazi calcolati sulla base
dell'aliquota normale.
5. Senza pregiudizio delle modifiche che potrebbero
interverire, in particolare a seguito della
determinazione definitiva del valore in dogana,
il dichiarante ha la facoltà di chiedere,
invece di costituire la garanzia, la contabilizzazione
immediata:
- ove si applichi il paragrafo 3, secondo trattino,
o il paragrafo 4, lettera a), secondo trattino,
dell'importo dei dazi cui possono in definitiva
essere soggette le merci,
- ove si applichi il paragrafo 4, lettera b), dell'importo
dei dazi calcolati secondo l'aliquota normale.
Articolo 258
Se, alla scadenza del termine di cui all'articolo
256 il dichiarante non ha apportato gli elementi
necessari per la determinazione definitiva
del valore in dogana delle merci o non ha
fornito l'indicazione o il documento mancante,
l'autorità doganale contabilizza immediatamente,
a titolo dei dazi applicabili alle merci in
causa, l'importo della garanzia costituita
conformemente alle disposizioni dell'articolo
257, paragrafo 3, secondo trattino, o paragrafo
4, lettera a), secondo trattino, e lettera
b).
Articolo 259
La dichiarazione incompleta accettata alle condizioni
di cui agli articoli da 254 a 257 può o essere
completata dal dichiarante o sostituita, con
l'accordo dell'autorità doganale, da un'altra
dichiarazione che soddisfi le condizioni di
cui all'articolo 62 del codice.
In entrambi i casi, la data da prendere in considerazione
per la determinazione dei dazi eventualmente
esigibili e per l'applicazione delle altre
disposizioni che disciplinano l'immissione
in libera pratica è la data di accettazione
della dichiarazione incompleta.
Sezione 2
Procedura di dichiarazione semplificata
Articolo 260
1. Su domanda scritta, recante tutti gli elementi
necessari, il dichiarante è autorizzato, alle condizioni e secondo le modalità di
cui agli articoli 261 e 262, a fare la dichiarazione
di immissione in libera pratica in forma semplificata
quando le merci sono presentate in dogana.
2. La dichiarazione semplificata può avere la forma:
- di una dichiarazione incompleta redatta sul formulario
di documento amministrativo unico, oppure
- di un documento amministrativo o commerciale
corredato della domanda di immissione in libera
pratica.
Essa deve contenere almeno le indicazioni necessarie
ad identificare le merci.
3. Quando le circostanze lo consentano l'autorità
doganale può accettare che la domanda di immissione
in libera pratica di cui al paragrafo 2, secondo
trattino, sia sostituita da una domanda globale
per tutte le operazioni d'immissione in libera
pratica che verranno effettuate in un determinato
periodo. Il riferimento all'autorizzazione
concessa a fronte di questa domanda globale
dov'essere indicato nel documento commerciale
o amministrativo da presentare conformemente
al paragrafo 1.
4. Alla dichiarazione semplificata devono essere
acclusi tutti i documenti alla cui presentazione
sia eventualmente subordinata l'immissione
in libera pratica. Si applica l'articolo 255,
paragrafo 2.
5. Il presente articolo si applica senza pregiudizio
dell'articolo 278.
Articolo 261
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 260 è accordata
al dichiarante purché possa essere assicurato
l'efficace controllo del rispetto dei divieti
o delle restrizioni all'importazione o di
altre disposizioni che disciplinano l'immissione
in libera pratica.
2. L'autorizzazione viene in linea di massima rifiutata
se la persona che la richiede:
- ha violato in modo grave o ripetuto la normativa
doganale,
- procede soltanto saltuariamente ad operazioni
di immissione in libera pratica.
Essa può essere rifiutata quando la persona in
oggetto agisca per conto di un terzo che fa
procedere solo saltuariamente ad operazioni
di immissione in libera pratica.
3. Fatto salvo l'articolo 9 del codice, l'autorizzazione
può essere revocata quando si verifichino
i casi di cui al paragrafo 2.
Articolo 262
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 260:
- designa l'ufficio o gli uffici doganali competenti
ad accettare dichiarazioni semplificate,
- determina la forma e il contenuto delle dichiarazioni
semplificate,
- determina le merci alle quali è applicabile,
nonché le indicazioni che devono figurare
nella dichiarazione semplificata ai fini dell'identificazione
delle merci,
- precisa il riferimento alla garanzia che deve
essere prestata dall'interessato per garantire
un'eventuale obbligazione doganale.
Essa precisa anche la forma e il contenuto delle
dichiarazioni complementari e stabilisce i
termini entro i quali esse devono essere presentate
all'autorità doganale designata a tal fine.
2. L'autorità doganale può dispensare dalla presentazione
della dichiarazione complementare quando la
dichiarazione semplificata concerne una merce
il cui valore è inferiore al limite statistico
stabilito nelle disposizioni comunitarie vigenti
e sempreché la dichiarazione semplificata
contenga tutti gli elementi necessari per
l'immissione in libera pratica.
Sezione 3
Procedura di domiciliazione
Articolo 263
L'autorizzazione ad utilizzare la procedura di
domiciliazione viene accordata alle condizioni e secondo le modalità di cui agli articoli 264,
265 e 266 a qualsiasi persona che desideri
far procedere all'immissione in libera pratica
delle merci nei propri locali o negli altri luoghi di cui all'articolo 253
e a tale scopo presenti alla autorità doganale
una domanda scritta contenente tutti gli elementi
necessari alla concessione dell'autorizzazione:
- per le merci che sono soggette al regime di transito
comunitario e per le quali la persona di cui
sopra fruisce di una semplificazione delle
formalità da espletare nell'ufficio di destinazione,
conformemente agli articoli da 406 a 409,
- per le merci precedentemente vincolate ad un
regime doganale economico, senza pregiudizio
dell'articolo 278,
- per le merci trasportate, dopo la loro presentazione
in dogana, conformemente all'articolo 40 del
codice, nei suddetti locali o luoghi secondo
una procedura di transito diversa da quella
di cui al primo trattino,
- per le merci introdotte nel territorio doganale
della Comunità senza passare da un ufficio
doganale, conformemente all'articolo 41, lettera
b), del codice.
Articolo 264
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 263 è accordata
a condizione che:
- le scritture della persona che ne fa domanda
consentano all'autorità doganale di effettuare
un controllo efficace, in particolare un controllo
a posteriori,
- possa essere garantito un controllo efficace
del rispetto dei divieti o delle restrizioni
all'importazione o di altre disposizioni che
disciplinano l'immissione in libera pratica.
2. L'autorizzazione viene in linea di massima rifiutata
se la persona che ne fa domanda:
- ha commesso un'infrazione grave o infrazioni
reiterate alla normativa doganale,
- procede soltanto saltuariamente ad operazioni
di immissione in libera pratica.
Articolo 265
1. Fatto salvo l'articolo 9 del codice, l'autorità
doganale può rinunciare a revocare l'autorizzazione
quando:
- il suo titolare si conformi ai propri obblighi
in un termine eventualmente da essa stabilito,
oppure
- l'inosservanza non abbia prodotto conseguenze
effettive sulla corretta applicazione del
regime.
2. L'autorizzazione è in linea di massima revocata
allorchè si verifichi il caso di cui all'articolo
264, paragrafo 2, primo trattino.
3. L'autorizzazione può essere revocata allorchè
si verifichi il caso di cui all'articolo 264,
paragrafo 2, secondo trattino.
Articolo 266
1. Per consentire all'autorità doganale di accertare
la regolarità delle operazioni, il titolare
dell'autorizzazione di cui all'articolo 263
è tenuto:
a) nei casi previsti dall'articolo 263, primo e
terzo trattino:
i) qualora le merci siano immesse direttamente
in libera pratica, subito dopo l'arrivo delle
stesse nei luoghi a tal fine designati:
- a comunicare tale arrivo all'autorità doganale,
nella forma e secondo le modalità da questa
stabilite al fine di ottenere lo svincolo
delle merci e
- a iscrivere le merci nelle proprie scritture:
ii) qualora l'immissione in libera pratica sia
preceduta da un deposito temporaneo ai sensi
dell'articolo 50 del codice nei medesimi luoghi,
prima della scadenza dei termini fissati in
applicazione dell'articolo 49 del codice:
- a comunicare all'autorità doganale l'intenzione
di immettere le merci in libera pratica, nella
forma e secondo le modalità da questa stabilite,
al fine di ottenere lo svincolo delle merci,
e
- ad iscrivere le merci nelle proprie scritture;
b) nei casi previsti dall'articolo 263, secondo
trattino:
- a comunicare all'autorità doganale l'intenzione
di immettere le merci in libera pratica, nella
forma e secondo le modalità da questa stabilite,
al fine di ottenere lo svincolo delle merci
e
- ad iscrivere le merci nelle proprie scritture
La comunicazione di cui al primo trattino non è
necessaria per l'immissione in libera pratica
di merci precedentemente assoggettate al regime
del deposito doganale in un deposito di tipo
D;
c) nei casi previsti dall'articolo 263, quarto
trattino, subito dopo l'arrivo delle merci
nei luoghi a tal fine designati:
- ad iscrivere le merci nelle proprie scritture;
d) a tenere a disposizione dell'autorità doganale,
a partire del momento dell'iscrizione di cui
alle lettere a), b) e c), qualsiasi documento
alla cui presentazione è eventualmente subordinata
l'applicazione delle disposizioni che disciplinano
l'immissione in libera pratica. .
2. Semprechè il controllo della regolarità delle
operazioni non risulti inficiato, l'autorità
doganale può:
a) consentire che le comunicazioni di cui al paragrafo
1, lettere a) e b)sia effettuata quando l'arrivo
delle merci sia imminente;
b) in talune circostanze particolari, giustificate
dalla natura delle merci in causa e dal ritmo
accelerato delle operazioni, dispensare il
titolare dell'autorizzazione dall'obbligo
di comunicare al servizio doganale competente
ogni arrivo di merci, a condizione che egli
fornisca a tale servizio qualsiasi informazione
che esso reputi necessaria per poter esercitare,
all'occorrenza, il suo diritto di visita delle
merci
In tal caso, l'iscrizione delle merci nelle scritture
produce gli effetti dello svincolo.
3. L'iscrizione nelle scritture di cui al paragrafo
1, lettere a), b) e c) può essere sostituita
da qualsiasi altra formalità prevista dall'autorità
doganale e che presenti analoghe garanzie.
Essa deve recare la data nella quale ha avuto
luogo nonché le indicazioni necessarie a identificare
le merci.
Articolo 267
L'autorizzazione di cui all'articolo 263 fissa
le modalità pratiche di funzionamento della
procedura e determina, in particolare:
- le merci cui è applicabile,
- la forma degli obblighi di cui all'articolo 266,
nonché il riferimento alla garanzia che deve
essere prestata dall'interessato,
- il momento in cui avviene lo svincolo delle merci,
- il termine entro cui la dichiarazione complementare
deve essere depositata nell'ufficio doganale
competente designato a tal fine,
- le condizioni in cui le merci formano oggetto,
all'occorrenza, di dichiarazioni di carattere
globale, periodico o riepilogativo.
CAPITOLO 3
MERCI DICHIARATE PER UN REGIME DOGANALE ECONOMICO
Sezione 1
Vincolo ad un regime doganale economico.
Sottosezione 1
Merci dichiarate per il regime di deposito doganale
A. Dichiarazione incompleta
Articolo 268
1. Le dichiarazioni di vincolo al regime di deposito
doganale che l'ufficio doganale di vincolo
può accettare, su
richiesta del dichiarante, senza che
vi figurino talune indicazioni di cui all'allegato
37, devono contenere per lo meno le indicazioni
necessarie ad identificare le merci di cui
alla relativa dichiarazione, compresa la loro
quantità.
2. Gli articoli 255, 256 e 259 si applicano mutatis
mutandis.
3. Il presente articolo non si applica alle dichiarazioni
di vincolo al regime di merci agricole comunitarie
di cui agli articoli da 529 a 534.
B. Procedura di dichiarazione semplificata
Articolo 269
1. A richiesta, l'interessato è autorizzato, alle condizioni e secondo
le modalità di cui all'articolo 270, a fare
la dichiarazione di vincolo al regime esibendo
una dichiarazione semplificata al momento
della presentazione delle merci in dogana.
La dichiarazione semplificata può assumere la forma:
- di dichiarazione incompleta, di cui all'articolo268,
oppure
- di documento amministrativo o commerciale, accompagnato
da una domanda di vincolo al regime.
Essa deve contenere le indicazioni di cui all'articolo
268, paragrafo 1.
2. Quando tale procedura venga applicata in un
deposito di tipo D, nella dichiarazione semplificata
va indicata anche la specie delle merci, in
termini sufficientemente precisi per consentirne
la classificazione immediata e sicura, nonché
il loro valore in dogana.
3. La procedura di cui al paragrafo 1 non si applica
nel deposito di tipo F né al vincolo al regime
delle merci agricole comunitarie di cui agli
articoli da 529 a 534 in qualsiasi tipo di
deposito.
4. La procedura di cui al paragrafo 1, secondo
trattino, si applica nei depositi di tipo
B, escludendo però la facoltà di utilizzare
un documento commerciale. Quando il documento
amministrativo non contenga tutti gli elementi
previsti nell'allegato 37, titolo 1 parte
B paragrafo 2 lettera f) aa), gli elementi
mancanti devono essere indicati nell'acclusa
domanda di vicolo al regime.
Articolo 270
1. La domanda di cui all'articolo 269, paragrafo
1, deve essere fatta per iscritto e recare
tutti gli elementi necessari al rilascio dell'autorizzazione.
Quando le circostanze lo consentano, la domanda
di cui all'articolo 269, paragrafo 1, può
essere sostituita da una domanda globale concernente
le operazioni da effettuare in un determinato
periodo di tempo.
In tal caso, la domanda deve essere redatta alle
condizioni di cui agli articoli da 497 a 502
ed essere presentata unitamente alla domanda
di autorizzazione a gestire il deposito doganale
o come modifica dell'autorizzazione iniziale,
all'autorità doganale che ha rilasciato l'autorizzazione
a fruire del regime.
2. L'autorizzazione di cui all'articolo 269, paragrafo
1, viene concessa all'interessato sempre che
non venga pregiudicata la regolarità delle
operazioni.
3. L'autorizzazione è respinta, in linea di massima,
quando:
- non siano offerte tutte le garanzie necessarie
per il corretto svolgimento delle operazioni,
- l'interessato non effettui di frequente operazioni
di vincolo al regime,
- l'interessato abbia violato in modo grave o ripetuto
la normativa doganale.
4. Fatto salvo l'articolo 9 del codice, l'autorizzazione
può essere revocata allorchè si verifichino
i casi di cui al precedente paragrafo 3.
Articolo 271
L'autorizzazione di cui all'articolo 269, paragrafo
1, stabilisce le modalità pratiche di attuazione
della procedura, in particolare:
- l'(gli) ufficio (uffici) di vincolo,
- la forma ed il contenuto delle dichiarazioni
semplificate.
Non deve essere presentata alcuna dichiarazione
complementare.
C. Procedure di domiciliazione
Articolo 272
1. La procedura di domiciliazione viene autorizzata alle
condizioni e secondo le modalità di cui al
paragrafo 2 ed agli articoli 273 e 274.
2. La procedura di domiciliazione non si applica ai depositi
di tipo B ed F né al vincolo al regime doganale
in qualsiasi tipo di deposito dei prodotti
agricoli comunitari di cui agli articoli 529
- 534.
3. L'articolo 270 si applica mutatis mutandis
Articolo 273
1. Per consentire all'autorità doganale di accertarsi
della regolarità delle operazioni, il titolare di cui all'autorizzazione è tenuto,
fin dell'arrivo delle merci nei luoghi all'uopo
designati, a:
a) comunicare detto arrivo all'ufficio di controllo
entro i termini e secondo le modalità da questo
stabiliti;
b) effettuare, in conformità dell'articolo 520,
le iscrizioni nella contabilità di magazzino;
c) tenere a disposizione dell'ufficio di controllo
tutti i documenti relativi al vincolo delle
merci al regime.
L'iscrizione di cui alla lettera b) deve contenere,
per lo meno, talune diciture utilizzate nel
commercio per identificare le merci, compresa
la loro quantità.
2. Si applica l'articolo 266, paragrafo 2.
Articolo 274
L'autorizzazione di cui all'articolo 272, paragrafo
1, stabilisce le modalità pratiche di attuazione
della procedura e determina in particolare:
- le merci alle quali si applica,
- la forma degli obblighi di cui all'articolo 273,
- il momento in cui ha luogo lo svincolo delle
merci.
Non deve essere presentata alcuna dichiarazione
complementare.
Sottosezione 2
Merci dichiarate per il perfezionamento attivo,
la trasformazione sotto controllo doganale
o l'ammissione temporanea
A. Dichiarazione incompleta
Articolo 275
1. Le dichiarazioni di vincolo di merci ad un regime
doganale economico diverso dal perfezionamento
passivo e dal deposito doganale, che l'ufficio
di vincolo può accettare, su richiesta del
dichiarante, senza che vi figurino
talune indicazioni di cui all'allegato 37,
o senza che vi siano allegati taluni documenti
di cui all'articolo 220 devono contenere per
lo meno le indicazioni di cui alle caselle
n. 14, 21, 31, 37, 40 e 54. del documento
amministrativo unico e nella casella n. 44,
il riferimento all'autorizzazione oppure il
riferimento alla domanda, ove si applichi
l'articolo 556, paragrafo 1, secondo comma.
2. Gli articoli 255,256 e 259 si applicano mutatis.
mutandis.
3. In caso di vincolo di merci al regime di perfezionamento
attivo, sistema del rimborso, si applicano
anche, mutatis mutandis, gli articoli 257
e 258.
B. Procedura di dichiarazione semplificata e di
domiciliazione
Articolo 276
Gli articoli da 260 a 267, applicabili alle merci
dichiarate per l'immissione in libera pratica,
e 270 si applicano, mutatis mutandis, alle
merci dichiarate per i regimi doganali economici
di cui alla presente sottosezione.
Sottosezione 3
Merci dichiarate il perfezionamento passivo
Articolo 277
Gli articoli da 279 a 289, applicabili alle merci
dichiarate per l'esportazione, si applicano,
mutatis mutandis, alle merci dichiarate per
l'esportazione a fronte del regime di perfezionamento
passivo.
Sezione 2
Appuramento di un regime doganale economico
Articolo 278
1. In caso di appuramento di un regime doganale
economico, ad eccezione dei regimi di perfezionamento
passivo e di deposito doganale, le procedure
semplificate previste possono applicarsi all'immissione
in libera pratica, all'esportazione e alla
riesportazione. Nel caso della riesportazione,
si applica mutatis mutandis il disposto degli
articoli da 279 a 289.
2. In caso di immissione in libera pratica di merci,
fruendo del regime di perfezionamento passivo,
si possono applicare le procedure semplificate
di cui agli articoli da 254 a 267.
3. In caso di appuramento del regime di deposito
doganale, si possono applicare le procedure
semplificate previste per l'immissione in
libera pratica e l'esportazione.
Tuttavia:
a) per le merci vincolate al regime in un deposito
di tipo F non può essere autorizzata alcuna
procedura semplificata;
b) per le merci vincolate al regime in un deposito
di tipo B sono applicabili solo le dichiarazioni
incomplete o la procedura della dichiarazione
semplificata;
c) il rilascio dell'autorizzazione per un deposito
di tipo D comporta l'applicazione automatica
della procedura di domiciliazione per l'immissione
in libera pratica.
Tuttavia, quanto l'interessato voglia beneficiare
dell'applicazione di elementi di tassazione
che non possono essere controllati senza visitare
le merci, tale procedura non può essere applicata.
In tal caso, ci si può avvalere delle altre
procedure che comportano la presentazione
in dogana delle merci;
d) alle merci agricole comunitarie vincolate al
regime di deposito in applicazione degli articoli
da 529 a 534 non può essere applicata alcuna
procedura semplificata.
CAPITOLO 4
MERCI DICHIARATE PER L'ESPORTAZIONE
Articolo 279
Le formalità da espletare nell'ufficio doganale
d'esportazione conformemente all'articolo
792 possono essere semplificate conformemente
alle disposizioni del presente capitolo.
Al presente capitolo si applicano gli articoli
793 e 796.
Sezione 1
Dichiarazione incompleta
Articolo 280
1. Le dichiarazioni di esportazione che l'autorità
doganale può accettare, su richiesta del dichiarante, senza che vi figurino talune diciture
di cui all'allegato 37, devono recare, per
lo meno, le diciture di cui alle caselle n.
1 (prima suddivisione), 2, 14, 17, 31, 33,
38, 44 e 54 del documento amministrativo unico,
nonché:
- nel caso di merci soggette ai dazi all'esportazione
o a qualsiasi altra misura prevista nel quadro
della politica agraria comune, tutti gli elementi
che consentono la corretta applicazione di
questi dazi o di queste misure,
- tutti gli altri elementi considerati necessari
per identificare le merci ed applicare le
disposizioni che ne disciplinano l'esportazione,
nonché per determinare la garanzia alla cui
costituzione può essere subordinata l'esportazione
delle merci.
2. L'autorità doganale può
esonerare il dichiarante dal compilare
le caselle n. 17 e 33, a condizione che questi
dichiari che l'esportazione delle merci non
è soggetta a misure di restrizione o di divieto,
che l'autorità doganale non abbia alcun dubbio
in proposito e che la designazione delle merci
consenta di stabilirne, immediatamente e senza
ambiguità, la classificazione tariffaria.
3. L'esemplare n. 3 deve recare, nella casella
n. 44. una delle seguenti diciture:
- Exportación simplificada,
- Forenklet udførsel,
- Psrenlclad export.
- A(((((((((((( ((((((('
- Simplified exportation,
- Exportation simplifiée,
- Esportazione semplificata,
- Vereenvoudigde uitvoer,
- Exportação simplificada.
- Yksinkertaistettu vientimenettely/Förenklad export
- Förenklad export
4. Gli articoli da 255 a 259 si applicano mutatis
mutandis alla dichiarazione d'esportazione;
Articolo 281
Ove si applichi l'articolo 789, la dichiarazione
complementare o sostitutiva può essere depositata
nell'ufficio doganale competente per il luogo
in cui l'esportatore è stabilito. Quando il
subappaltatore risieda in uno Stato membro
diverso da quello in cui è stabilito l'esportatore,
tale possibilità si applica solo a condizione
che siano stati stipulati accordi tra le amministrazioni
degli Stati membri interessati.
Nella dichiarazione incompleta deve essere indicato
l'ufficio doganale in cui sarà depositata
la dichiarazione complementare o sostitutiva.
L'ufficio doganale in cui è depositata la
dichiarazione incompleta invia gli esemplari
n. 1 e 2 all'ufficio doganale in cui è depositata
la dichiarazione complementare o sostitutiva.
Sezione 2
Procedura di dichiarazione semplificata
Articolo 282
1. Su domanda scritta contenente tutti gli elementi
necessari alla concessione dell'autorizzazione,
il dichiarante è autorizzato, alle condizioni
e secondo le modalità di cui agli articoli
261 e 262, a fare la dichiarazione di esportazione
in forma semplificata quando le merci sono
presentate in dogana.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 288,
la dichiarazione semplificata è costituita
dal documento amministrativo unico incompleto,
nel quale devono figurare almeno le diciture
necessarie all'identificazione delle merci.
I paragrafi 3 e 4 dell'articolo 280 si applicano
mutatis mutandis.
Sezione 3
Procedura di domiciliazione
Articolo 283
L'autorizzazione ad avvalersi della procedura di
domiciliazione viene concessa su domanda scritta,
alle condizioni e secondo le modalità di cui
all'articolo 284 a qualsiasi persona, in appresso denominata "esportatore
autorizzato", che desideri effettuare
le formalità d'esportazione nei suoi locali
o in altri luoghi designati o autorizzati
dall'autorità doganale.
Articolo 284
Gli articoli 264 e 265 si applicano mutatis mutandis.
Articolo 285
1. Per consentire all'autorità doganale di accertare
la regolarità delle operazioni, l'esportatore autorizzato è tenuto, prima della
partenza delle merci dai luoghi di cui all'articolo
283:
a) a comunicare tale partenza all'autorità doganali
nella forma e secondo le modalità da questa
stabilite al fine di ottenere lo svincolo
delle merci;
b) ad iscrivere le merci nelle proprie scritture.
Quest'iscrizione può essere sostituita da
qualsiasi altra formalità stabilita dall'autorità
competente che presenti garanzie analoghe.
Essa deve comportare l'indicazione della data
in cui l'iscrizione ha avuto luogo nonché
le indicazioni necessarie ad identificare
le merci;
c) a tenere a disposizione dell'autorità doganale
qualsiasi documento alla cui presentazione
è eventualmente subordinata l'applicazione
delle disposizioni che disciplinano l'esportazione.
2. In talune circostanze particolari giustificate
dalla natura delle merci in causa e dal ritmo
accelerato delle operazioni d'esportazione,
l'autorità doganale può di dispensare l'esportatore
autorizzato dall'obbligo di comunicarle
ogni partenza di merci, sempreché egli fornisca
a tale autorità tutte le informazioni che
questa ritenga necessarie per poter esercitare,
all'occorrenza, il suo diritto di visita delle
merci.
In tal caso, l'iscrizione delle merci nelle scritture
dell'esportatore autorizzato ha valore di
svincolo.
Articolo 286
1. Per controllare l'uscita effettiva dal territorio
doganale della Comunità, l'esemplare n. 3
del documento unico deve essere utilizzato
come giustificativo d'uscita. L'autorizzazione prevede che l'esemplare n. 3 del documento
unico sia preautenticata.
2. La preautenticazione può essere effettuata:
a) mediante preventiva apposizione, nella casella
A, dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale
competente e della firma di un funzionario
di detto ufficio;
b) mediante l'apposizione, da parte dell'esportatore autorizzato, dell'impronta
di un timbro speciale conforme al modello
figurante nell'allegato 62.
L'impronta di tale timbro può essere prestampata sui formulari quando questi
siano stampati da una tipografia autorizzata
3. Prima della partenza delle merci l'esportatore
autorizzato è tenuto:
- ad espletare le formalità di cui all'articolo
285;
- ad indicare nell'esemplare n. 3 del documento
unico il riferimento all'iscrizione nelle
scritture e la data dell'iscrizione stessa.
4.
L'esemplare n. 3, compilato conformemente
alle disposizioni del paragrafo 2, deve recare
nella casella n. 44:
- il numero dell'autorizzazione e il nome dell'ufficio
doganale che l'ha rilasciata,
- una delle diciture di cui all'articolo 280, paragrafo
3.
Articolo 287
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 283 stabilisce
le modalità pratiche di' attuazione della
procedura e determina, in particolare:
- le merci alle quali si applica,
- la forma degli obblighi di cui all'articolo 285,
- il momento in cui ha luogo lo svincolo
- il contenuto dell'esemplare n. 3 nonché le modalità
per la sua vidimazione,
- le modalità di compilazione della dichiarazione
complementare ed il termine entro il quale
essa deve essere depositata.
2. L'autorizzazione comporta l'impegno dell'esportatore
autorizzato di adottare tutte le misure necessarie
per garantire la custodia del timbro speciale
o dei formulari corredati dell'impronta del
timbro dell'ufficio di esportazione o dell'impronta
del timbro speciale.
Sezione 4
Disposizioni comuni alle sezioni 2 e 3
Articolo 288
1. Gli Stati membri possono prevedere che al posto
del documento unico venga utilizzato un documento
commerciale o amministrativo o qualunque altro
supporto quando tutta l'operazione d'esportazione
si svolga sul territorio dello stesso Stato
membro o quando tale possibilità sia prevista
da accorti conclusi tra le amministrazioni
degli Stati membri interessati.
2. I documenti o i supporti di cui al paragrafo
1 devono contenere almeno le diciture necessarie
all'identificazione delle merci, nonché una
delle diciture di cui all'articolo 280, paragrafo
3, ed essere corredati della domanda di esportazione.
Quando le circostanze lo consentano, l'autorità
doganale può accettare che detta domanda venga
sostituita da una domanda globale che copra
le operazioni di esportazione da effettuare
in un determinato periodo. Un riferimento
all'autorizzazione concessa a seguito di detta
domanda globale deve essere annotato nei documenti
o supporti in causa.
3. Il documento commerciale o amministrativo attesta
l'uscita dal territorio doganale della Comunità
allo stesso titolo dell'esemplare n. 3 del
documento unico. Laddove siano utilizzati
altri supporti, le modalità per il visto d'uscita
vengono determinate, se del caso, nel quadro
degli accordi conclusi tra le amministrazioni
degli Stati membri interessati.
Articolo 289
Quando tutta l'operazione di esportazione venga effettuata sul territorio di
uno Stato membro, questo può prevedere altre
semplificazioni oltre alle procedure di cui
alle sezioni 2 e 3, nel rispetto delle politiche
comunitarie.
SECONDA PARTE
……..
CAPITOLO 7
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE
Sezione 1
Procedura semplificata per il rilascio del documento comprovante il carattere
comunitario delle merci
Articolo 389
Fatta salva l'applicazione dell'articolo 317, paragrafo
4, l'autorità doganale di ciascuno Stato membro
può autorizzare qualsiasi persona, denominata
in prosieguo "speditore autorizzato";
che possieda i requisiti di cui all'articolo
390 e intenda comprovare il carattere comunitario
delle merci con un documento T2L previsto
dall'articolo 315, paragrafo 1 o con uno dei
documenti previsti dall'articolo 317, in prosieguo
denominati "documenti commerciali",
ad utilizzare tali documenti senza doverli
presentare, per il visto, all'autorità doganale
dello Stato membro di partenza.
Articolo 390
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 389 è concessa
unicamente alle persone:
a) che effettuano frequenti spedizioni;
b) le cui scritture consentono all'autorità doganale
di controllare le operazioni; e
c) che non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate
della normativa doganale e fiscale.
2. L'autorità doganale può revocare l'autorizzazione
quando lo speditore autorizzato non sia più
in possesso delle condizioni di cui al paragrafo
I o non rispetti le condizioni previste nella
presente sezione o nell'autorizzazione.
Articolo 391
1. Nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità
doganale vengono stabiliti, in particolare::
a)
l'ufficio incaricato della preautenticazione,
a norma dell'articolo 392, paragrafo 1, lettera
a), dei formulari utilizzati per redigere
i documenti in questione;
b) le condizioni nelle quali lo speditore autorizzato
deve giustificare l'uso dei predetti formulari.
2. Le autorità doganali fissano il termine e le
condizioni cui lo speditore autorizzato deve
ottemperare per informare l'ufficio competente
onde permettergli di procedere ad eventuali
controlli prima della partenza delle merci.
Articolo 392
1. L'autorizzazione stabilisce che la casella C
"Ufficio di partenza", figurante
sul recto dei formulari utilizzati per redigere
il documento T2L e, se del caso, il o i documenti
T2L bis o il recto dei documenti commerciali
in causa deve:
a) essere preventivamente munita dell'impronta
del timbro dell'ufficio di cui all'articolo
391, paragrafo 1, lettera a) e della firma
di un funzionario di detto ufficio, oppure
b) recare, apposta dallo speditore autorizzato,
l'impronta del timbro speciale di metallo
ammesso dall'autorità doganale e conforme
al modello figurante nell'allegato 62. Tale
impronta può essere prestampata sui formulari
quando la stampa degli stessi sia affidata
ad una tipografia a ciò autorizzata.
2. Lo speditore autorizzato è tenuto a compilare
il formulario e a firmarlo al più tardi all'atto
della spedizione delle merci. Egli deve, inoltre,
indicare nella casella riservata al controllo
dell'ufficio di partenza del documento T2L,
o in un punto visibile del documento commerciale
utilizzato, il nome dell'ufficio doganale
competente, la data di redazione del documento,
nonché una delle seguenti diciture:
- Procedimiento simplificado,
- Forenklet fremgangsmade,
- Vereinfachtes Verfahren,
- ((((((((((((( ?????(????
- Simplified procedure,
- Procédure simplifiée,
- Procedura semplificata,
- Vereenvoudigde regeling,
- Procedimento simplificado.
-
yksinkertaistettu menettely/förenklat förfarandeö,
- förenkiat förfarande
3. Il formulario compilato e completato con le
indicazioni di cui al paragrafo 2 e firmato
dallo speditore autorizzato vale quale documento
attestante il carattere comunitario delle
merci.
Articolo 393
1. L'autorità doganale può autorizzare lo speditore
autorizzato a non sottoscrivere i documenti
T2L o i documenti commerciali utilizzati,
muniti dell'impronta del timbro speciale di
cui all'allegato 62 e compilati avvalendosi
di un sistema integrato per il trattamento
elettronico o automatico dei dati. L'autorizzazione
viene accordata a condizione che lo speditore
autorizzato abbia preventivamente consegnato
a detta autorità un impegno scritto col quale
si assume la responsabilità delle conseguenze
giuridiche dell'emissione di qualsiasi documento
T2L o documento commerciale munito dell'impronta
del timbro speciale.
2. I documenti T2L o i documenti commerciali, redatti
secondo le disposizioni del paragrafo 1, devono
recare, in luogo della firma dello speditore
autorizzato, una delle seguenti diciture:
- Dispensa de firma,
- Fritaget for underskrift,
- Freistellung von der Unterschriftsleistung,
- ??????????????????????(
- Signature waived,
- Dispense de signature,
- Dispensa dalla firma,
- Van ondertekening vrijgesteld,
- Dispensada a assinatura,
- Vapautettu allekirjoituksesta/befriad frân underskrift,
- Befriad frân underskift.
Articolo 394
Lo speditore autorizzato è tenuto a predisporre
una copia di ciascun documento T2L o di ciascun
documento commerciale rilasciato in forza
della presente sezione.. L'autorità doganale
determina le modalità secondo le quali detta
copia è presentata a fini di controllo e conservata.
Articolo 395
1. Lo speditore autorizzato è tenuto:
a) a rispettare le condizioni previste nella presente
sezione e nell'autorizzazione;
b) a prendere tutte le misure necessarie per assicurare
la custodia del timbro speciale o dei formulari
muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio
di cui all'articolo 391, paragrafo 1, lettera
a), o del timbro speciale.
2. In caso di utilizzazione abusiva da parte di
qualsiasi persona dei formulari necessari
per redigere i documenti T2L o i documenti
commerciali preventivamente muniti dell'impronta
del timbro dell'ufficio doganale di cui all'articolo
391, paragrafo 1, lettera a), o del timbro
speciale, lo speditore autorizzato risponde,
fatte salve azioni penali, del pagamento dei
dazi e delle altre imposizioni che non siano
stati pagati in un determinato Stato membro
in seguito a tale utilizzazione abusiva, salvo
che dimostri all'autorità doganale che l'ha
autorizzato di aver preso le misure di cui
al paragrafo 1, lettera b).
Articolo 396
L'autorità
doganale dello Stato membro di spedizione
può escludere dalle agevolazioni previste
nella presente sezione talune categorie o
taluni movimenti di merci.
Sezione 2
Semplificazione delle formalità di transito da
espletare negli uffici di partenza e di destinazione
Articolo 397
Nei casi in cui il regime di transito comunitario
sia applicabile, le formalità relative a tale
regime sono semplificate secondo le disposizioni
della presente sezione.
Tuttavia, le merci riguardo alle quali è prevista
l'applicazione delle disposizioni del capitolo
11 non possono beneficiare delle disposizioni
degli articoli da 463 a 470.
Sottosezione 1
Formalità nell'ufficio di partenza
Articolo 398
L'autorità doganale di ciascuno Stato membro può
autorizzare qualsiasi persona in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 399 e che
intenda eseguire operazioni di transito comunitario,
denominata in prosieguo "speditore autorizzato",
a non presentare all'ufficio di partenza le
merci e la relativa dichiarazione di transito
comunitario.
Articolo 399
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 398 è concessa
unicamente alle persone:
a) che effettuano frequenti spedizioni;
b) le cui scritture consentono all'autorità doganale
di controllare le operazioni;
c) che, ove le disposizioni sul transito comunitario
esigano una garanzia, forniscono una garanzia
globale,
d) che non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate
della normativa doganale o fiscale.
2. L'autorità doganale può revocare l'autorizzazione
quando lo speditore autorizzato non sia più
in possesso dei requisiti di cui al paragrafo
I o non rispetti le condizioni previste nella
presente sottosezione o nell'autorizzazione.
Articolo 400
Nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità doganale
vengono determinati, in particolare:
a) I'(gli) ufficio(uffici) competente(i) come ufficio(uffici)
di partenza per le spedizioni da effettuare;
b) il termine c le modalità cui lo speditore autorizzato
deve ottemperare per informare l'ufficio di
partenza delle spedizioni da effettuare, onde
permettere a quest'ultimo di procedere ad
eventuali controlli delle merci prima della
partenza;
c) il termine entro il quale le merci devono essere
presentate all'ufficio di destinazione;
d) le misure d'identificazione da adottare. A tal
fine, l'autorità doganale può stabilire che
i mezzi di trasporto o i colli siano muniti
di sigilli di modello speciale, ammessi dall'autorità
doganale e apposti dallo speditore autorizzato.
Articolo 401
. L'autorizzazione stabilisce che la casella riservata
all'ufficio di partenza figurante sul recto
dei formulari di dichiarazione di transito
comunitario deve:
a) essere preventivamente munita dell'impronta
del timbro dell'ufficio di partenza e della
firma di un funzionario di detto ufficio,
oppure
b) recare, apposta dallo speditore autorizzato,
l'impronta di un timbro speciale, di metallo,
ammesso dall'autorità doganale e conforme
al modello figurante nell'allegato 62. Tale
impronta può essere prestampata sui formulari
quando la loro stampa sia affidata ad una
tipografia all'uopo autorizzata.
Lo speditore autorizzato è tenuto a completare
tale casella, indicandovi la data di spedizione
delle merci, ed a munire la dichiarazione
di un numero d'ordine secondo quanto previsto
nella stessa autorizzazione.
2. L'autorità doganale può prescrivere l'impiego
di formulari recanti un segno distintivo per
identificarli agevolmente.
Articolo 402
1. Al più tardi all'atto della spedizione delle
merci, lo speditore autorizzato completa la
dichiarazione di transito comunitario, debitamente
compilata, indicando sul recto degli esemplari
n. 1 e 4, nella casella "Controllo dell'ufficio
di partenza., il termine entro il quale le
merci devono essere ripresentate all'ufficio
di destinazione, le misure d'identificazione
adottate, nonché una delle seguenti diciture:
-
Procedimiento
simplificado,
-
-
Forenklet fremgangsmåde,
- Vereinfachtes Verfahren,
-?????????????(??????(????
- Simplified procedure,
- Procédure simplifiée,
- Procedura semplificata,
- Vereenvoudigde regeling,
- Procedimento simplificado.
- Yksinkertairtaistettu menettely/förenklat förfarande,
- Förenklat förfarande.
2. l'esemplare n. 1 è inviato all'ufficio di partenza
subito dopo la spedizione, L'autorità ha la
facoltà di stabilire, nell'autorizzazione
, che l'esemplare n. 1 venga inviato all'ufficio
di partenza non appena redatta la dichiarazione
di transito comunitario. Gli altri esemplari
accompagnano le merci alle condizioni di cui
agli articoli da 341 a 380.
3. Quando l'autorità doganale dello Stato membro
di partenza controlli una spedizione in partenza,
appone il proprio visto nella casella "Controllo
dell'ufficio di partenza", figurante
sul retro degli esemplari n. 1 e 4 della dichiarazione
di transito comunitario.
Articolo 403
La dichiarazione di transito comunitario, debitamente
compilata e completata con le indicazioni
di cui all'articolo 402, paragrafo 1, vale
come documento di transito comunitario esterno
o documento di transito comunitario interno,
secondo il caso, e lo speditore autorizzato
che ha firmato la dichiarazione è l'obbligato
principale.
Articolo 404
1. L'autorità doganale può autorizzare lo speditore
autorizzato a non sottoscrivere le dichiarazioni
di transito comunitario munite dell'impronta
del timbro speciale di cui all'allegato 62
e compilate avvalendosi di un sistema integrato
per il trattamento elettronico o automatico
dei dati. L'autorizzazione è concessa a condizione
che lo speditore autorizzato abbia preventivamente
consegnato alla suddetta autorità un impegno
scritto con cui si riconosce obbligato principale
per tutte le operazioni di transito comunitario
effettuate con documenti di transito comunitario
muniti dell'impronta del timbro speciale.
2. I documenti di transito comunitario compilati
secondo le disposizioni del paragrafo 1 devono
recare, nella casella riservata alla firma
dell'obbligato principale, una delle seguenti
diciture:
- Dispensa de firma,
- Fritaget for underskrift,
- Freistellung von der Unterschriftsleistung,
- ??????????????????????(,
- Signature waived,
- Dispense de signature,
- Dispensa dalla firma,
- Van ondertekening vrijgesteld,
- Dispensada a assinatura
- vapautettu allekirjoituksesta/befriad fran underskrift,
- befriad fran underskrift.
Articolo 405
1. lo speditore autorizzato è tenuto:
a) a rispettare le condizioni
previste nella presente sottosezione e nell'autorizzazione;
b) a prendere tutte le misure necessarie per assicurare
la custodia del timbro speciale o dei formulari
muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio
di partenza o del timbro speciale.
2. In caso di utilizzazione abusiva da parte di
qualsiasi persona di formulari preventivamente
muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio
di partenza o che recano l'impronta del timbro
speciale, lo speditore autorizzato risponde,
fatte salve azioni penali, del pagamento dei
dazi e delle altre imposizioni divenuti esigibili
in un determinato Stato membro e relativi
alle merci trasportate accompagnate da questi
formulari, salvo che dimostri all'autorità
doganale che l'ha autorizzato di aver preso
le misure di cui al paragrafo 1, lettera b).
Sottosezione 2
Formalità nell'ufficio di destinazione
Articolo 406
1. L'autorità doganale di ciascuno Stato membro
può autorizzare che le merci trasportate vincolate
ad una procedura di transito comunitario non
siano presentate all'ufficio di destinazione
qualora siano destinate ad una persona in
possesso dei requisiti di cui all'articolo
407, denominata in prosieguo "destinatario
autorizzato", previamente autorizzata
dall'autorità doganale dello Stato membro
da cui dipende l'ufficio di destinazione.
2. Nel caso di cui al paragrafo 1, l'obbligato
principale adempie gli obblighi impostigli
dall'articolo 96, paragrafo 1, lettera a)
del codice con la consegna tempestiva al destinatario
autorizzato, nei suoi locali o nei luoghi
determinati nell'autorizzazione, degli esemplari
del documento di transito comunitario che
hanno scortato la spedizione nonché delle
merci intatte,nel rispetto delle misure d'identificazione
adottate.
3. Per ogni spedizione consegnata conformemente
al paragrafo 2, il destinatario autorizzato
rilascia, su richiesta del trasportatore,
una ricevuta nella quale dichiara di aver
ricevuto sia il documento che le merci.
Articolo 407
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 406 è accordata
unicamente alle persone:
a) che ricevono frequenti spedizioni vincolate
al regime di transito comunitario'
b) le cui scritture consentono all'autorità doganale
di controllare le operazioni, e
c) che non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate
della normativa doganale o fiscale.
2. L'autorità doganale può revocare l'autorizzazione
quando il destinatario autorizzato non sia
più in possesso dei requisiti di cui al paragrafo
1 o non rispetti le condizioni previste nella
presente sottosezione o nell'autorizzazione.
Articolo 408
1. Nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità
doganale vengono determinati, in particolare:
a) l'ufficio o gli uffici competenti come uffici
di destinazione per le spedizioni che il destinatario
autorizzato riceve,
b) il termine e le modalità cui il destinatario
autorizzato deve ottemperare per informare
l'ufficio di destinazione dell'arrivo delle
merci, onde permettere a quest'ultimo di procedere
ad eventuali controlli all'arrivo delle stesse.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 410,
l'autorità doganale stabilisce nell'autorizzazione
se il destinatario autorizzato possa disporre,
senza intervento dell'ufficio di destinazione,
della merce appena arrivata.
Articolo 409
1. Per le spedizioni che arrivano nei suoi locali
o nei luoghi precisati nell'autorizzazione,
il destinatario autorizzato è tenuto:
a) ad avvisare immediatamente l'ufficio di destinazione,
secondo le modalità previste nell'autorizzazione,
di eventuali eccedenze, ammanchi, sostituzioni
od altre irregolarità come la manomissione
dei sigilli;
b) ad inviare immediatamente all'ufficio di destinazione
gli esemplari del documento di transito comunitario
che hanno scortato la spedizione, segnalando
la data di arrivo della stessa nonché lo stato
dei sigilli eventualmente apposti.
2. L'ufficio di destinazione appone sugli esemplari
del documento di transito comunitario le prescritte
annotazioni.
Sottosezione 3
Altre disposizioni
Articolo 410
L'autorità doganale dello Stato membro di partenza
o di destinazione può escludere dalle agevolazioni
di cui agi articoli 398 e 406 talune categorie
di merci
Articolo 411
I. Qualora l'esonero dalla presentazione della
dichiarazione di transito comunitario all'ufficio
di partenza si applichi alle merci destinate
ad essere spedite con lettera di vettura CIM
o con bollettino di consegna TR, secondo le
disposizioni degli articoli da 413 a 442,
le autorità doganali stabiliscono le misure
necessarie affinché gli esemplari n. 1, n.
2 e n. 3 della lettera di vettura CIM o gli
esemplari nn. 1, 2, 3A e 3B del bollettino
di consegne TR siano muniti, secondo il caso,
della sigla Tl o T2.
2. Quando le merci trasportate secondo le disposizioni
degli articoli da 413 a 442 siano destinate
ad un destinatario autorizzato, l'autorità
doganale può prevedere che in deroga agli
articoli 406, paragrafo 2, e 409, paragrafi
1, lettera b), gli esemplari n. 2 e 3 della
lettera di vettura; CIM o gli esemplari n.
1, 2 e 3 A del bollettino di consegna TR siano
consegnati direttamente all'ufficio di destinazione
dall'amministrazione ferroviaria o dall'impresa
di trasporto.