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Legge 25 luglio 2000, n. 213

"Norme di adeguamento dell’attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell’interscambio internazionale delle merci"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1 agosto 2000

Art. 1.

(Nuove attribuzioni agli spedizionieri doganali)

    1. Gli spedizionieri doganali, iscritti agli albi professionali istituiti con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, riconosciuti quali professionisti qualificati per le materie previste dall’articolo 1 della predetta legge n. 1612 del 1960, sono abilitati alla rappresentanza dinanzi agli uffici dell’Amministrazione finanziaria.

    2. Gli spedizionieri doganali iscritti agli albi di cui al comma 1 sono altresì abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti locali, per effetto di norme nazionali o comunitarie, possono affidare ai privati.

Art. 2.

(Asseverazione dei dati)

    1. Gli spedizionieri doganali possono asseverare i dati contenuti nelle dichiarazioni da presentare agli uffici finanziari. Tali dichiarazioni sono trasmesse ai competenti uffici preferibilmente per via telematica.

    2. Il direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette può abilitare altri soggetti, in possesso dei necessari requisiti professionali, all’asseverazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma  1.


    3. Gli spedizionieri doganali in possesso dell’autorizzazione di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze 31 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 1992, possono asseverare la conformità dei dati esposti negli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti di cui all’articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, con le scritture contabili previste dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.


    4. Nell’effettuazione di controlli in sede di accertamento l’Amministrazione finanziaria assume, di norma, i dati che siano stati asseverati dagli spedizionieri doganali ovvero dai soggetti di cui al comma 2, salvo che vi siano fondati motivi per procedere ad ulteriori verifiche dei dati stessi.


    5. Ai fini della presente legge, per asseverazione si intende la verifica della corrispondenza dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate con i documenti sui quali le stesse si basano. Relativamente alle dichiarazioni doganali, l’asseverazione comprende anche l’attestazione che l’operazione doganale richiesta è regolare, completa dei documenti necessari e risponde a tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per poter essere effettuata.


    6. In ordine alla regolarità, veridicità e completezza dei dati, nonché alla idoneità e validità dei documenti allegati, gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2, se erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, rispondono solidalmente del pagamento del tributo.


    7. In caso di asseverazioni false e mendaci gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2 sono responsabili anche patrimonialmente per i danni procurati all’erario.


    8. Nei casi di cui al comma 6, gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2 sono sospesi per un anno dalla possibilità di asseverare i dati di cui ai commi da 1 a 4. Nei casi di cui al comma 7, o nel caso di ripetuti comportamenti di cui al comma 6, gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2 decadono definitivamente dai benefici di cui ai commi 1, 3 e 4.

Art. 3.

(Centri di assistenza doganale)

    1. I centri di assistenza doganale (CAD) di cui al decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, e disciplinati dal decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 1992, n. 549, sono muniti dall’Amministrazione finanziaria di un timbro speciale conforme a quello di cui all’allegato 62 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, da utilizzare per la certificazione dei documenti emessi.

    2. Ai CAD si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, e di cui all’articolo 2.
    3. I CAD, obbligatoriamente muniti di collegamento telematico con gli uffici dell’amministrazione doganale, possono anche acquisire e trasmettere gli elenchi di cui al comma 3 dell’articolo 2, dopo averne asseverata la conformità dei dati.


    4. L’autorizzazione all’esercizio dei CAD prevede la loro ammissione alle procedure semplificate di accertamento di cui all’articolo 76 del codice doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e agli articoli 253 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, alle condizioni e con le modalità dagli stessi previste.


    5. I CAD, in attuazione delle procedure semplificate, possono presentare le merci, oltre che negli spazi e nei luoghi destinati all’effettuazione delle operazioni doganali di cui all’articolo 17 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, anche presso i luoghi, i magazzini o i depositi dei soggetti per conto dei quali di volta in volta essi operano e presso i quali le merci si trovano giacenti, semprechè tali luoghi, magazzini o depositi siano siti nell’ambito territoriale di competenza della circoscrizione doganale presso la quale sono accreditati ad operare.


    6. Con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i casi e le modalità di esercizio della facoltà di cui al comma 5. Fino alla data di emanazione del predetto provvedimento i CAD già in attività continuano ad operare in conformità alle disposizioni di cui ai disciplinari emanati dalla circoscrizione doganale di competenza.


    7. I CAD sono autorizzati a riscuotere i diritti portuali secondo le modalità che saranno fissate dalle Amministrazioni competenti.


    8. I CAD sono abilitati a svolgere attività quali enti per le ispezioni della Comunità europea di cui al regolamento (CE) n. 3287/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994.


    9. Il direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette può abilitare altri soggetti, in possesso dei necessari requisiti di professionalità, a presentare le merci secondo le modalità previste al comma 5.

Art. 4.

(Procedure semplificate)

    1. Le procedure semplificate previste dall’articolo 76 del codice doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, sono consentite ai soggetti richiedenti alle condizioni previste dagli articoli 253 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993.

    2. Con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure autorizzatorie e le modalità di esercizio delle procedure semplificate di cui al comma 1.

Art. 5.

(Pagamento differito)

    1. L’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è abrogato.

    2. In conformità agli articoli 226 e 227 del codice doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, l’articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

    «Art. 79. - (Pagamento differito di diritti doganali). – 1. Il ricevitore della dogana consente, a richiesta dell’operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Lo stesso ricevitore può autorizzare la concessione di una maggiore dilazione, per il pagamento dei diritti afferenti la sola fiscalità interna, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.


    2. La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, è accordata a condizione che, a garanzia dei diritti dovuti e dei relativi interessi, sia prestata cauzione ai sensi dell’articolo 87.

    3. Il ricevitore della dogana può in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilità del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito; in tal caso l’operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una ulteriore garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso.


    4. L’agevolazione del pagamento differito comporta l’obbligo della corresponsione degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del tesoro a tre mesi».


    3. Il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni doganali effettuate dal 1º al 24 dicembre deve essere comunque eseguito non oltre il successivo 30 dicembre di ciascun anno.

Art. 6.

(Diploma di laurea)

    1. In deroga al disposto dell’articolo 48, primo comma, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l’esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale per gli aspiranti in possesso del diploma di laurea in materie giuridiche, economiche ed equipollenti, consiste in un colloquio nelle materie previste dall’articolo 52 del predetto testo unico.

    2. Agli aspiranti, di cui al comma 1, è comunque richiesto il requisito dell’iscrizione nel registro degli ausiliari di cui all’articolo 46 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 per almeno un biennio.


    3. Il direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette indice bandi riservati agli aspiranti di cui al comma 1 con cadenza annuale.

Art. 7.

(Commissione per gli esami)

    1. Per l’effettuazione del colloquio previsto dall’articolo 6, la commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette ed è composta da:

        a) un direttore centrale del dipartimento delle dogane e imposte indirette con funzione di presidente;

        b) due spedizionieri doganali designati dal consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, di cui uno con funzioni di vice presidente;

c) due dirigenti appartenenti uno al ruolo del dipartimento delle dogane e imposte indirette e uno a quello del dipartimento delle entrate.

    2. Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva del dipartimento delle dogane e imposte indirette di qualifica funzionale non inferiore alla ottava.

Art. 8.

(Modifica, abrogazione
ed interpretazione di norme)

    1. L’articolo 11 e l’articolo 14, lettera d), della legge 22 dicembre 1960, n.  1612, sono abrogati.

    2. Nel decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, all’articolo 7, comma 1-septies, lettera b), sono soppresse le parole da: «emettere» fino a: «del Ministro delle finanze;».


    3. L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, va interpretato nel senso che dell’omesso pagamento dell’imposta sul valore aggiunto a fronte di dichiarazione di intento presentata in dogana rispondono soltanto i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno sottoscritto la dichiarazione d’intento, e non anche lo spedizioniere doganale che l’ha presentata.


    4. All’articolo 50, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) le parole: «con decreto del Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette»;

        b) le parole: «con decreto dello stesso Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento dello stesso direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette».

Art. 9.

(Doganalisti)

    1. Gli spedizionieri doganali iscritti negli albi professionali, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, quali esperti nelle materie e negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali, sono anche definiti doganalisti.

Allegato A

Seduta n. 745 del 21/6/2000

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(A.C. 6224 - sezione 10)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

esaminata la proposta di legge n. 6224;

rilevato che il testo della stessa è stato opportunamente modificato rispetto alla formulazione già definita in prima lettura dal Senato, anche sulla base delle indicazioni pervenute dalla Autorità garante per la concorrenza e il mercato;

considerato che le modifiche e le integrazioni apportate, rispettivamente, al comma 2 dell'articolo 2 e al comma 9 dell'articolo 3, rispondono alla esigenza di evitare il rischio di costituire situazioni di monopolio a favore di talune categorie professionali mediante una riserva esclusiva per l'esercizio di attività di indiscutibile rilievo ai fini doganali;

tenuto conto che, al riguardo, si è conferita al direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette la facoltà di abilitare altri soggetti, oltre agli spedizionieri doganali, alla asseverazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni e alla presentazione delle merci con modalità semplificate;

rilevato che, allo stesso tempo, si è giustamente stabilito che tali soggetti potranno essere abilitati soltanto a condizione che dimostrino di possedere i necessari requisiti di professionalità, stante la delicatezza e il rilevante contenuto tecnico delle attività cui si fa riferimento;

considerato che una accurata verifica, ai fini della abilitazione, del possesso dei requisiti costituisce in primo luogo un elemento imprenscindibile a tutela dell'erario, per il rilievo che assumono, per un verso, l'asseverazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni e, per l'altro, la presentazione delle merci in termini tali da consentire ai competenti uffici finanziari un più agevole svolgimento delle proprie funzioni di controllo e accertamento;

impegna il Governo ad adottare le iniziative idonee a garantire che nell'esercizio delle facoltà attribuitegli, rispettivamente in base al comma 2 dell'articolo 2 e al comma 9 dell'articolo 3, il direttore generale del dipartimento delle

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dogane e delle imposte indirette proceda ad una accurata e puntuale verifica dei requisiti professionali posseduti dai soggetti che richiedono l'abilitazione, assumendo quale parametro di riferimento la professionalità attualmente posseduta dai soggetti che svolgono l'attività di assistenza doganale in rappresentanza diretta, quali liberi professionisti per quanto concerne il comma 2 dell'articolo 2 e in qualità di centri di assistenza doganale rispetto al comma 9 dell'articolo 3.9/6224/1 Benvenuto, Brunale, Repetto, Conte, Agostini, Berruti, Cambursano, De Benetti, Frosio Roncalli, Antonio Pepe, Piccolo, Pistone, De Franciscis, Leone,

Molgora, Pistone.

Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18-12-2000

MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 7 dicembre 2000
Autorizzazioni e modalita' delle procedure semplificate.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Vista la legge 25 luglio 2000, n. 213, recante "Norme di adeguamento dell'attivita' degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci";

Visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario;

Visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Considerato che in base all'art. 3, comma 6, e all'art. 4, comma 2, della predetta legge occorre disciplinare con apposito provvedimento:

i casi e le modalita' di esecuzione della facolta' di cui al comma 5 dell'art. 3 precitato;

le procedure autorizzatorie e le modalita' di esercizio delle procedure semplificate di cui all'art. 76, del regolamento (CEE) n.

2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992;

Sentiti i direttori compartimentali nella riunione del 13 novembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. L'autorizzazione alla procedura della dichiarazione incompleta e quella alla procedura e della dichiarazione semplificata di cui all'art. 76, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, sono rilasciate, su istanza di parte, al soggetto richiedente, dal direttore della dogana competente in relazione al luogo ove sono presentate le merci oggetto dell'operazione.

2. L'autorizzazione alla procedura di domiciliazione di cui all'art. 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e' rilasciata su istanza di parte, al soggetto richiedente, dal direttore compartimentale competente in relazione alla sede legale del richiedente. Le procedure semplificate particolari per il regime di transito comunitario di cui all'art. 76, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, sono rilasciate, su istanza di parte:

a) per il transito esterno, dal direttore compartimentale;

b) per il transito interno, dal direttore della circoscrizione doganale;

territorialmente competente in relazione alla sede operativa del richiedente, alle condizioni e nei termini di cui agli articoli da 397 a 411 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993.

3. L' autorizzazione rilasciata dal direttore compartimentale ha validita' sull'intero territorio nazionale.

4. L'ammissione dei C.A.D. (Centri di assistenza doganale) alle procedure di cui ai precedenti commi e' contenuta, se richiesta e ricorrendone le condizioni[1], nell'autorizzazione istitutiva rilasciata dal direttore generale del Dipartimento delle dogane, ai sensi e secondo le modalita' del decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 1992, n. 549.

5. I C.A.D. ammessi alla procedura di domiciliazione di cui al precedente comma 2, operano nell'ambito territoriale della circoscrizione doganale presso la quale hanno la loro sede.[2]

Art. 2.

1. I soggetti richiedenti l'autorizzazione di cui all'art. 1, commi 1 e 2, devono soddisfare i requisiti e le condizioni previsti dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993. Il requisito di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche, puo' risultare dal certificato camerale o dal certificato rilasciato dalla competente prefettura.

2. Oltre che nei casi in cui non ricorrono i requisiti o le condizioni prescritti dalle norme di cui al precedente comma, l'autorizzazione non e' concessa nelle seguenti ipotesi:

a) il dichiarante procede solo saltuariamenie ad operazioni di scambio di merci con l'estero;

b) il dichiarante o, per le persone giuridiche, il legale rappresentante, ha commesso un'infrazione grave o infrazioni reiterate.

Ai fini del presente provvedimento si intende per:

infrazione grave: la condanna per un delitto previsto dalla normativa doganale o fiscale ovvero da ogni altra legge la cui applicazione sia demandata alle dogane, nonche' per uno dei delitti non colposi previsti dal titolo II del libro secondo del codice penale;

infrazioni reiterate: l'aver commesso, nell'arco del triennio precedente alla data dell'istanza, un numero di violazioni alla normativa doganale. superiore a tre, di importo, per ciascuna infrazione, non inferiore a 2.000 euro.

3. La procedura autorizzatoria e' sospesa, in attesa della sentenza definitiva, in caso di imputazione per uno dei delitti previsti al primo trattino, lettera b) del comma precedente o in caso di mancata definizione delle sanzioni per infrazioni reiterate.

Art. 3.

1. Le istanze relative alle autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 1, devono essere redatte, secondo i modelli di cui agli allegati A e B, a nome del soggetto che intende agire come dichiarante e sottoscritte dallo stesso o da un suo rappresentante.

Le stesse devono contenere l'esplicito impegno a fornire apposita garanzia globale, determinata dal ricevitore competente in relazione al luogo in cui sono svolte le operazioni doganali e rapportata ai diritti doganali gravanti sulle merci, a meno che il dichiarante non benefici dell'esonero dal prestare cauzione ai sensi dell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e nei limiti previsti nella relativa autorizzazione. Nel caso di dichiarazione incompleta, l'istanza deve contenere l'impegno a comunicare all'ufficio doganale competente le indicazioni o a presentare i documenti mancanti entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di accettazione della dichiarazione. Nel caso di dichiarazione semplificata, essa deve contenere l'impegno a presentare all'ufficio doganale, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di accettazione della dichiarazione, la dichiarazione complementare. Le istanze devono essere trasmesse direttamente all'ufficio competente per il rilascio dell'autorizzazione.

2. L'istanza relativa all'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato C, a nome del soggetto che intende agire come dichiarante e sottoscritta dallo stesso o da un suo rappresentante. La stessa deve contenere l'esplicito impegno a prestare apposita garanzia globale, determinata dal ricevitore competente in relazione al luogo in cui sono svolte le operazioni doganali e rapportata ai diritti doganali gravanti sulle merci, a meno che il dichiarante non benefici dell'esonero dal prestare cauzione ai sensi dell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e nei limiti previsti nella relativa autorizzazione. Essa deve contenere, inoltre, l'impegno a presentare all'ufficio doganale, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di accettazione della dichiarazione, la relativa dichiarazione complementare. L'istanza deve essere trasmessa, tramite la direzione della circoscrizione doganale ove e' ubicata la sede legale dell'impresa richiedente, alla relativa direzione compartimentale delle dogane e II. II. e, per conoscenza, alla direzione di ogni circoscrizione doganale interessata in relazione ai luoghi prescelti per l'arrivo e la partenza delle merci.

Art. 4.

1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 1, comma 1, secondo il modello di cui agli allegati A1 e B1, possono riguardare le merci di ogni natura, ferma restando l'osservanza di eventuali vincoli o restrizioni previsti dalle norme in vigore.

2. L'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, secondo il modello di cui all'allegato C1, puo' riguardare:

tutte le merci facenti parte del ciclo produttivo/commerciale o comunque ad esso attinenti se rilasciata alle imprese commerciali, industriali ed agricole;

tutte le merci di terzi proprietari con esclusione delle seguenti: armi e materiali di armamento di cui al decreto ministeriale 28 ottobre 1993; stupefacenti e sostanze psicotrope;

prodotti radioattivi; quadri ed oggetto di antiquariato; gli esemplari (specimens) di cui al regolamento (CE) n. 2307/97 della Commissione del 18 novembre 1997, relativo alla convenzione di Washington; prodotti soggetti ad accise di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, come definiti negli articoli 17, 25 e 27 del decreto-legge citato convertito con legge 29 ottobre 1993, n. 427, se rilasciata ai soggetti intermediari.

3. L'elenco delle merci escluse, di cui al comma precedente, puo' essere modificato con provvedimento della direzione generale.

Art. 5.

1. L'autorizzazione alla dichiarazione incompleta di cui all'art. 1, comma 1, contiene, oltre a tutti gli elementi di cui alla parte I, del titolo IX del regolamento (CEE) 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, anche l'indicazione dell'importo della garanzia globale da prestare in relazione al regime doganale prescelto ed il termine entro il quale debbono essere comunicate le indicazioni o presentati i documenti mancanti.

2. L'autorizzazione alla dichiarazione semplificata di cui all'art. 1, comma 1, contiene oltre a tutti gli elementi di cui alla parte I, del titolo IX del regolamento (CEE) 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, anche l'indicazione dell'importo della garanzia globale da prestare in relazione al regime doganale prescelto ed il termine entro il quale deve essere presentata la dichiarazione complementare.

3. L'autorizzazione alla procedura di domiciliazione di cui all'art. 1, comma 2, specifica:

a) i regimi doganali;

b) il riferimento alle merci;

c) il luogo di arrivo e di partenza delle merci presso il quale sono tenute le apposite scritture di cui ai pertinenti articoli della parte I - titolo IX e della parte II - titolo II, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993;

d) la dogana competente per gli accertamenti ed i controlli.

4. Con l'autorizzazione si demandano alla direzione della circoscrizione doganale competente in relazione al luogo in cui sono svolte le operazioni doganali:

a) le modalita' di preavviso;

b) le modalita' di iscrizione delle merci nelle apposite scritture, in conformita' con le norme comunitarie;

c) il momento in cui l'operatore puo' accedere al carico e disporre delle merci ovvero spedire le merci verso Paesi terzi, in conformita' con le norme comunitarie;

d) il termine, non superiore a trenta giorni dalla data di accettazione della dichiarazione doganale, entro il quale deve essere presentata la dichiarazione complementare;

e) le modalita' relative al suggellamento dei colli, dei contenitori, dei veicoli stradali e dei carri ferroviari contenenti le merci in uscita dal territorio doganale;

f) le istruzioni operative di gestione dell'autorizzazione, ivi compresa la possibilita' di ricorrere al prestampaggio del timbro ufficiale conforme al fac-simile di cui all'allegato 62 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, presso una tipografia autorizzata direttamente dalla direzione della circoscrizione doganale competente ed ogni altra prescrizione relativa allo specifico regime.

5. Il ricevitore della dogana competente in relazione al luogo di svolgimento delle operazioni doganali determina l'importo della garanzia globale rapportata ai diritti doganali gravanti sulle merci, a meno che il dichiarante non benefici dell'esonero dal prestare cauzione ai sensi dell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e nei limiti previsti nella relativa autorizzazione.

Art. 6.

1. Le autorizzazioni di cui all'art. 1 sono revocate ove vengano a cessare i requisiti o le condizioni in base alle quali sono state emesse o vengano commesse infrazioni gravi o reiterate come definite dal precedente art. 2, comma 2, o si versi nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 3.

2. Il provvedimento di revoca e' adottato dall'autorita' competente per il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente comma.

L'autorita' doganale puo' rinunciare a revocare l'autorizzazione nell'ipotesi in cui il beneficiario si conformi ai propri obblighi in un termine stabilito.

3. Qualora si rilevino inadempimenti, inosservanze o irregolarita' nella gestione dell'autorizzazione, l'autorita' preposta al controllo la sospende in via provvisoria ed informa tempestivamente, ai fini della ratifica del provvedimento, l'autorita' che l'ha rilasciata.

Questa, se ratifica il provvedimento non puo' sospenderla per un periodo superiore a sei mesi.

Art. 7.

1. Il soggetto autorizzato alla procedura di cui all'art. 1, commi 1 e 2, deve conformarsi agli obblighi ed alle condizioni prescritti dalle disposizioni del regolamento (CEE) 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, in relazione allo specifico regime autorizzato, nonche' alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata.

Il soggetto e' tenuto, inoltre, a comunicare all'autorita' doganale, che ha rilasciato l'autorizzazione, ogni variazione intervenuta rispetto alla situazione in base alla quale la stessa e' stata rilasciata.

Art. 8.

1. Le merci oggetto della dichiarazione incompleta o semplificata di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere presentate, per il compimento dell'operazione doganale, oltre che negli spazi e nei luoghi indicati dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, anche nei luoghi, magazzini o depositi dei soggetti per conto dei quali vengono svolte le operazioni doganali.

2. Le merci oggetto delle operazioni in procedura di domiciliazione di cui all'art. 1, comma 2, vengono ricevute nei luoghi previsti nell'autorizzazione ovvero spedite dai medesimi. Tali luoghi possono anche essere situati negli spazi doganali quando le operazioni, avuto riguardo alla natura dell'attivita' esercitata ed all'interesse degli operatori economici, non pregiudichino i compiti di vigilanza e di controllo dell'ufficio doganale.

Art. 9.

1. Le integrazioni e le variazioni dei luoghi di arrivo e partenza delle merci relative all'autorizzazione alla procedura di domiciliazione di cui all'art. 1, comma 2, sono concesse:

a) dalla direzione compartimentale delle dogane e delle II. II.

nel caso in cui i luoghi per cui si richiede l'estensione del beneficio non rientrino nella competenza territoriale della o delle circoscrizioni doganali gia' designate;

b) dalla direzione della circoscrizione doganale competente nel caso in cui i luoghi per cui si richiede l'estensione rientrino nella competenza territoriale della stessa gia' designata.

2. I provvedimenti di voltura relativi alla procedura di domiciliazione di cui all'art. 1, comma 2, sono concessi dalla stessa autorita' che ha emanato l'autorizzazione.

3. Le integrazioni e le variazioni, diverse da quelle di cui ai precedenti commi, sono concesse con apposito provvedimento emanato dalla direzione della circoscrizione doganale territorialmente competente in relazione al luogo di arrivo e partenza delle merci.

Art. 10.

1. Restano ferme le disposizioni vigenti concernenti gli adempimenti ed i controlli di competenza degli uffici doganali.

Art. 11.

1. La direzione generale del Dipartimento delle dogane e II. II. puo' prevedere, in relazione allo sviluppo delle procedure informatizzate, che la concessione dell'autorizzazione alla procedura di domiciliazione di cui all'art. 1, comma 2, sia subordinata all'impegno da parte del richiedente a presentare i dati delle dichiarazioni su supporto magnetico o per via telematica.

Art. 12.

1. Le autorizzazioni alla procedura di domiciliazione di cui all'art. 1, comma 2, rilasciate anteriormente alla data del presente provvedimento, in corso di validita', saranno adeguate secondo i criteri di cui agli articoli precedenti entro il 30 giugno 2002. A tal fine, i soggetti interessati a mantenere il beneficio della procedura di domiciliazione dopo quella data, devono inoltrare istanza alla direzione compartimentale delle dogane e delle II.II., secondo le modalita' ed i criteri di cui al precedente art. 3, comma 2. Il mancato inoltro dell'istanza entro la data predetta comporta la decadenza dell'autorizzazione.

2. I C.A.D. gia' istituiti, che intendono essere ammessi alle procedure semplificate di cui all'art. 1, commi 1 e 2, devono presentare apposita istanza alla direzione generale del Dipartimento delle dogane e II. II.

Art. 13.

1. Le disposizioni del presente provvedimento hanno effetto a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 7 dicembre 2000

Il direttore generale: Guaiana

Allegato a pag. 19 della G.U.

Allegato A1

pag. 20

pag. 21

Allegato B1

pag. 22

pag. 23

pag. 24

Allegato C1

pag. 25

pag. 26

REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO DEL 12 OTTOBRE 1992 CHE ISTITUISCE UN CODICE DOGANALE COMUNITARIO

(G.U. L. 302 del 19.10.1992)

….

Articolo 4

Ai fini del presente codice, s'intende per:

1) persona:

- una persona fisica;

- una persona giuridica;

- un'associazione di persone sprovvista di personalità giuridica ma avente la capacità di agire, laddove sia ammessa dalla normativa vigente;

2) persona stabilita nella Comunità:

- se si tratta di una persona fisica, qualsiasi persona che vi abbia la residenza normale;

- se si tratta di una persona giuridica o di un'associazione di persone, qualsiasi persona che vi abbia la sede statutaria, l'amministrazione centrale o un ufficio stabile;

3) autorità doganale: l'autorità competente, tra l'altro, ad applicare la normativa doganale;

4) ufficio doganale: qualsiasi ufficio presso il quale possono essere espletate tutte le formalità previste dalla normativa doganale o alcune di esse;

5) decisione: qualsiasi atto amministrativo, relativo alla normativa doganale, che deliberi su un caso particolare avente effetti giuridici per una o più persone determinate o determinabili; con questo termine si intende, tra l'altro, un'informazione vincolante a norma dell'articolo 12;

6) posizione doganale: la posizione di una merce come merce comunitaria o come merce non comunitaria;

7) merci comunitarie: le merci:

- interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità nelle condizioni di cui all'articolo 23, senza aggiunta di merci importate da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità. Le merci ottenute a partire da merci vincolate ad un regime sospensivo non sono considerate come aventi carattere comunitario nei casi, determinati secondo la procedura del comitato, che rivestano una particolare importanza sotto il profilo economico.

- importate da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e immesse in libera pratica;

- ottenute o prodotte nel territorio doganale della Comunità, sia esclusivamente da merci di cui al secondo trattino, sia da merci di cui al primo e al secondo trattino;

8) merci non comunitarie: le merci diverse da quelle di cui al punto 7).

Fatti salvi gli articoli 163 e 164, le merci comunitarie perdono tale posizione una volta realmente uscite dal territorio doganale della Comunità;

9) obbligazione doganale: l'obbligo di una persona di corrispondere l'importo dei dazi all'importazione (obbligazione doganale all'importazione) o l'importo dei dazi all'esportazione (obbligazione doganale all'esportazione) applicabili in virtù delle disposizioni comunitarie in vigore ad una determinata merce.

10) dazi all'importazione:

- i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente dovuti all'importazione delle merci;

- le imposizioni all'importazione istituite nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

11) dazi all'esportazione:

- i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente dovuti all'esportazione delle merci;

- le imposizioni all'esportazione istituite nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

12) debitore doganale: qualsiasi persona tenuta al pagamento dell'obbligazione doganale;

13) vigilanza dell'autorità doganale: ogni provvedimento adottato da questa autorità per garantire l'osservanza della normativa doganale e, ove occorra, delle altre disposizioni applicabili alle merci sotto vigilanza doganale;

14) controllo dell'autorità doganale: l'espletamento di atti specifici, come la visita delle merci, il controllo dell'esistenza e dell'autenticità di documenti, l'esame della contabilità delle imprese e di altre scritture, il controllo dei mezzi di trasporto, il controllo del bagaglio, e di altra merce che le persone hanno con sé o su di sé, l'esecuzione di inchieste amministrative e di altri atti similari, al fine di garantire l'osservanza della normativa doganale e, ove occorra, delle altre disposizioni applicabili alle merci sotto vigilanza doganale;

15) destinazione doganale di una merce:

a) il vincolo della merce ad un regime doganale;

b) la sua introduzione in zona franca o in deposito franco;

c) la sua riesportazione fuori del territorio doganale della Comunità;

d) la sua distruzione;

e) il suo abbandono all'Erario;

16) regime doganale:

a) l'immissione in libera pratica;

b) il transito;

c) il deposito doganale;

d) il perfezionamento attivo;

e) la trasformazione sotto controllo doganale;

f) l'ammissione temporanea;

g) il perfezionamento passivo;

h) l'esportazione;

17) dichiarazione in dogana: atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare una merce ad un determinato regime doganale;

18) dichiarante: la persona che fa la dichiarazione in dogana a nome proprio ovvero la persona in nome della quale è fatta una dichiarazione in dogana;

19) presentazione in dogana: comunicazione all'autorità doganale, nelle forme prescritte, dell'avvenuto arrivo delle merci nell'ufficio doganale o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato dall'autorità doganale;

20) svincolo della merce: il provvedimento con il quale l'autorità doganale mette una merce a disposizione per i fini previsti dal regime doganale al quale è stata vincolata;

21) titolare del regime: la persona per conto della quale è stata fatta la dichiarazione in dogana o la persona alla quale sono stati trasferiti i diritti e gli obblighi della persona di cui sopra relativi ad un regime doganale;

22) titolare dell'autorizzazione: la persona alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione;

23) disposizioni in vigore: le disposizioni comunitarie o le disposizioni nazionali;

24) procedura del comitato: la procedura prevista o indicata all'articolo 249.

CAPITOLO 2

DISPOSIZIONI GENERALI DIVERSE RIGUARDANTI IN PARTICOLARE I DIRITTI E GLI OBBLIGHI DELLE PERSONE AI SENSI DELLA NORMATIVA DOGANALE

Sezione 1

Diritto di rappresentanza

Articolo 5

1. Alle condizioni previste all'articolo 64, paragrafo 2 e fatte salve le disposizioni adottate nel quadro dell'articolo 243, paragrafo 2, lettera b) chiunque può farsi rappresentare presso l'autorità doganale per l'espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale.

2. La rappresentanza può essere:

- diretta, quando il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi, oppure

- indiretta, quando il rappresentante agisce a nome proprio ma per conto di terzi.

Gli Stati membri possono riservare il diritto di fare sul loro territorio dichiarazioni in dogana secondo:

- la modalità della rappresentanza diretta, oppure

- la modalità della rappresentanza indiretta,

di modo che il rappresentante deve essere uno spedizioniere doganale che ivi eserciti la sua professione.

3. Esclusi i casi di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, il rappresentante deve essere stabilito nella Comunità.

4. Il rappresentante deve dichiarare di agire per la persona rappresentata, precisare se si tratta di una rappresentanza diretta o indiretta e disporre del potere di rappresentanza.

La persona che non dichiari di agire a nome o per conto di un terzo o che dichiari di agire a nome o per conto di un terzo senza disporre del potere di rappresentanza è considerata agire a suo nome e per proprio conto.

5. L'autorità doganale può chiedere a chiunque dichiari di agire in nome o per conto di un'altra persona di fornirle le prove del suo potere di rappresentanza.

II. Procedure semplificate

Articolo -76

1. Per semplificare, per quanto possibile, nel rispetto della regolarità delle operazioni, l'espletamento delle formalità e delle procedure, l'autorità doganale consente, alle condizioni da stabilirsi con la procedura del comitato:

a) che nella dichiarazione di cui all'articolo 62 non figurino talune indicazioni di cui al paragrafo 1 del predetto articolo o che alla dichiarazione non siano allegati alcuni dei documenti di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo;

b) che in luogo e vece della dichiarazione di cui all'articolo 62 venga presentato un documento commerciale o amministrativo accompagnato da una domanda di vincolo delle merci al regime considerato;

c) che la dichiarazione delle merci al regime considerato avvenga con l'iscrizione delle merci nelle scritture contabili; in tal caso l'autorità doganale può dispensare il dichiarante dal presentare le merci in dogana.

La dichiarazione semplificata, il documento commerciale o amministrativo o l'iscrizione nelle scritture contabili devono contenere per lo meno le indicazioni necessarie all'identificazione delle merci. L'iscrizione nelle scritture deve essere datata.

2. Fatti salvi i casi che saranno determinati secondo la procedura del comitato, il dichiarante è tenuto a fornire una dichiarazione complementare, che può avere carattere globale, periodico o riepilogativo.

3. Le dichiarazioni complementari sono considerare costituire con le dichiarazioni semplificare di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c), un atto unico ed indivisibile che è efficace alla data di accettazione delle dichiarazioni semplificate; nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), l'iscrizione nelle scritture ha lo stesso valore giuridico dell'accettazione della dichiarazione di cui all'articolo 62.

4. Procedure semplificate particolari per il regime di transito comunitario sono stabilite secondo la procedura del comitato.

REG. CEE 2454/93 DELLA cOMMISSIONE DEL 02/07/1993

...

TITOLO IX

PROCEDURE SEMPLIFICATE

CAPITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 253

1. La procedura della dichiarazione incompleta permette all'autorità doganale di accettare, in casi debitamente giustificati, una dichiarazione che non rechi tutte le indicazioni richieste o che non sia corredata di tutti i documenti necessari per il regime doganale in questione.

2. La procedura della dichiarazione semplificata permette di vincolare le merci al regime doganale in questione su presentazione di una dichiarazione semplificata e successiva presentazione di una dichiarazione complementare che può avere, all'occorrenza, carattere globale, periodico o riepilogativo.

3. La procedura di domiciliazione consente di vincolare le merci al regime doganale in questione nei locali dell'interessato o in altri luoghi designati o autorizzati dall'autorità doganale.

Articolo 253 bis

Quando una procedura semplificata è applicata utilizzando sistemi informatici per la redazione di dichiarazioni doganali o con procedure informatiche, si applica, mutatis mutandis, il disposto degli articoli 199, paragrafo 2 e 3, e articoli 222, 223 e 224.

CAPITOLO 2

MERCI DICHIARATE PER L'IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA

Sezione 1

Dichiarazione incompleta

Articolo 254

Le dichiarazioni d'immissione in libera pratica che l'autorità doganale può accettare, su richiesta del dichiarante, senza che vi figurino talune indicazioni enumerate nell'allegato 37, devono contenere almeno le indicazioni di cui alle caselle: n. 1 (prima e seconda suddivisione), 14, 21, 31, 37, 40 e 54 del documento amministrativo unico, nonché:

- la designazione delle merci in termini sufficientemente precisi per permettere all'autorità doganale di determinare immediatamente e senza ambiguità la voce o la sottovoce della nomenclatura combinata cui esse si riferiscono,

- nel caso di merci soggette a dazi ad valorem, il loro valore in dogana, oppure, qualora si constati che il dichiarante non è in grado di dichiarare tale valore, un'indicazione provvisoria del valore ritenuto accettabile dall'autorità doganale, tenuto conto, in particolare, degli elementi in possesso del dichiarante,

- ogni altro elemento ritenuto necessario per l'identificazione delle merci e l'applicazione delle disposizioni che disciplinano la loro immissione in libera pratica, nonché per la determinazione della garanzia alla cui costituzione può essere subordinato lo svincolo delle merci.

Articolo 255

1. Le dichiarazioni di immissione in libera pratica che l'autorità doganale può accettare, su richiesta del dichiarante, pur non essendovi allegati alcuni dei documenti che devono essere presentati a corredo della dichiarazione, devono essere accompagnate almeno dai documenti richiesti per l'immissione in libera pratica.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, può essere accettata una dichiarazione priva dell'uno o dell'altro documento alla cui presentazione è subordinata l'immissione in libera pratica quando sia accertato, con soddisfazione dell'autorità doganale, che:

a) il documento in causa esiste ed è valido;

b) detto documento non ha potuto essere accluso alla dichiarazione a causa di circostanze indipendenti dalla volontà del dichiarante;

c) qualsiasi ritardo nell'accettazione della dichiarazione impedirebbe l'immissione in libera pratica delle merci o sottoporrebbe queste ultime ad un'aliquota di dazi più elevata.

I dati relativi ai documenti mancanti devono comunque essere indicati nella dichiarazione.

Articolo 256

1. Il termine accordato dall'autorità doganale al dichiarante per comunicare le indicazioni o per presentare i documenti mancanti al momento dell'accettazione della dichiarazione non può essere superiore ad un mese a decorrere dalla data d'accettazione della dichiarazione.

Quando si tratti di un documento alla cui presentazione è subordinata l'applicazione di un dazio all'importazione ridotto o nullo, semprechè l'autorità doganale abbia validi motivi per ritenere che alle merci cui si riferisce la dichiarazione incompleta possa essere effettivamente applicato tale dazio ridotto o nullo, può essere accordato, su richiesta del dichiarante, un termine supplementare per la sua presentazione. Il termine supplementare non può essere superiore a tre mesi.

Quando si tratti di comunicare indicazioni o documenti mancanti in materia di valore in dogana l'autorità doganale può, ove sia indispensabile, stabilire un termine più lungo o prorogare il termine già stabilito. La durata del periodo complessivamente accordato deve tener conto dei termini di prescrizione in vigore.

2. Qualora un dazio all'importazione ridotto o nullo sia applicabile esclusivamente alle merci immesse in libera pratica nel quadro di determinati contingenti tariffari oppure, semprechè non sia reintrodotta la riscossione del dazio doganale normale, nel quadro dei massimali tariffari o di altre misure tariffarie preferenziali, il beneficio del contingente tariffario o della misura tariffaria preferenziale viene riconosciuto solo previa presentazione alle autorità doganali del documento a cui è subordinata la concessione del dazio ridotto o nullo. Tale presentazione deve in ogni caso aver luogo:

- prima dell'esaurimento del contingente tariffario, oppure

- negli altri casi, prima della data in cui una misura comunitaria reintroduce la riscossione di dazi all'importazione normali.

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, il documento alla cui presentazione è subordinata la concessione del dazio all'importazione ridotto o nullo può essere presentato dopo la scadenza del periodo per il quale è stato fissato tale dazio se la dichiarazione relativa alle merci in causa è stata accettata prima della predetta data.

Articolo 257

1. L'accettazione da parte dell'autorità doganale di una dichiarazione incompleta non può avere per effetto d'impedire o di ritardare lo svincolo delle merci cui tale dichiarazione si riferisce. Fatto salvo l'articolo 248, lo svincolo è operato alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 qui di seguito.

2. Quando la presentazione, in un secondo tempo, di un'indicazione della dichiarazione o di un documento mancante al momento dell'accettazione della dichiarazione non abbia alcuna influenza sull'importo dei dazi applicabili alle merci in causa, l'autorità doganale procede immediatamente alla loro contabilizzazione secondo le condizioni usuali.

3. Quando, in applicazione dell'articolo 254 la dichiarazione contenga un'indicazione provvisoria del valore, l'autorità doganale:

- procede alla contabilizzazione immediata dell'importo dei dazi calcolati sulla base di tali indicazioni,

- esige, se del caso, la costituzione di una garanzia sufficiente per coprire la differenza tra tale importo e quello cui in definitiva possono essere soggette le merci.

4. Qualora, in casi diversi da quelli di cui al paragrafo 3, la presentazione, in un secondo tempo, di un'indicazione della dichiarazione o di un documento mancante al momento dell'accettazione della dichiarazione possa incidere sull'importo dei dazi applicabili alle merci in causa:

a) se la presentazione in un secondo tempo dell'indicazione o del documento mancante può comportare l'applicazione di un'aliquota ridotta, l'autorità doganale:

- procede all'immediata contabilizzazione dell'importo dei dazi calcolati sulla base di tale aliquota ridotta,

- esige la costituzione di una garanzia che copra la differenza tra tale importo e quello che risulterebbe dall'applicazione alle suddette merci dei dazi calcolati sulla base dell'aliquota normale;

b) se la presentazione in un secondo tempo dell'indicazione o del documento mancante può comportare l'esenzione totale dai dazi all'importazione per le merci in causa, l'autorità doganale esige la costituzione di una garanzia che copra l'eventuale riscossione dell'importo dei dazi calcolati sulla base dell'aliquota normale.

5. Senza pregiudizio delle modifiche che potrebbero interverire, in particolare a seguito della determinazione definitiva del valore in dogana, il dichiarante ha la facoltà di chiedere, invece di costituire la garanzia, la contabilizzazione immediata:

- ove si applichi il paragrafo 3, secondo trattino, o il paragrafo 4, lettera a), secondo trattino, dell'importo dei dazi cui possono in definitiva essere soggette le merci,

- ove si applichi il paragrafo 4, lettera b), dell'importo dei dazi calcolati secondo l'aliquota normale.

Articolo 258

Se, alla scadenza del termine di cui all'articolo 256 il dichiarante non ha apportato gli elementi necessari per la determinazione definitiva del valore in dogana delle merci o non ha fornito l'indicazione o il documento mancante, l'autorità doganale contabilizza immediatamente, a titolo dei dazi applicabili alle merci in causa, l'importo della garanzia costituita conformemente alle disposizioni dell'articolo 257, paragrafo 3, secondo trattino, o paragrafo 4, lettera a), secondo trattino, e lettera b).

Articolo 259

La dichiarazione incompleta accettata alle condizioni di cui agli articoli da 254 a 257 può o essere completata dal dichiarante o sostituita, con l'accordo dell'autorità doganale, da un'altra dichiarazione che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 62 del codice.

In entrambi i casi, la data da prendere in considerazione per la determinazione dei dazi eventualmente esigibili e per l'applicazione delle altre disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica è la data di accettazione della dichiarazione incompleta.

Sezione 2

Procedura di dichiarazione semplificata

Articolo 260

1. Su domanda scritta, recante tutti gli elementi necessari, il dichiarante è autorizzato, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli articoli 261 e 262, a fare la dichiarazione di immissione in libera pratica in forma semplificata quando le merci sono presentate in dogana.

2. La dichiarazione semplificata può avere la forma:

- di una dichiarazione incompleta redatta sul formulario di documento amministrativo unico, oppure

- di un documento amministrativo o commerciale corredato della domanda di immissione in libera pratica.

Essa deve contenere almeno le indicazioni necessarie ad identificare le merci.

3. Quando le circostanze lo consentano l'autorità doganale può accettare che la domanda di immissione in libera pratica di cui al paragrafo 2, secondo trattino, sia sostituita da una domanda globale per tutte le operazioni d'immissione in libera pratica che verranno effettuate in un determinato periodo. Il riferimento all'autorizzazione concessa a fronte di questa domanda globale dov'essere indicato nel documento commerciale o amministrativo da presentare conformemente al paragrafo 1.

4. Alla dichiarazione semplificata devono essere acclusi tutti i documenti alla cui presentazione sia eventualmente subordinata l'immissione in libera pratica. Si applica l'articolo 255, paragrafo 2.

5. Il presente articolo si applica senza pregiudizio dell'articolo 278.

Articolo 261

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 260 è accordata al dichiarante purché possa essere assicurato l'efficace controllo del rispetto dei divieti o delle restrizioni all'importazione o di altre disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica.

2. L'autorizzazione viene in linea di massima rifiutata se la persona che la richiede:

- ha violato in modo grave o ripetuto la normativa doganale,

- procede soltanto saltuariamente ad operazioni di immissione in libera pratica.

Essa può essere rifiutata quando la persona in oggetto agisca per conto di un terzo che fa procedere solo saltuariamente ad operazioni di immissione in libera pratica.

3. Fatto salvo l'articolo 9 del codice, l'autorizzazione può essere revocata quando si verifichino i casi di cui al paragrafo 2.

Articolo 262

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 260:

- designa l'ufficio o gli uffici doganali competenti ad accettare dichiarazioni semplificate,

- determina la forma e il contenuto delle dichiarazioni semplificate,

- determina le merci alle quali è applicabile, nonché le indicazioni che devono figurare nella dichiarazione semplificata ai fini dell'identificazione delle merci,

- precisa il riferimento alla garanzia che deve essere prestata dall'interessato per garantire un'eventuale obbligazione doganale.

Essa precisa anche la forma e il contenuto delle dichiarazioni complementari e stabilisce i termini entro i quali esse devono essere presentate all'autorità doganale designata a tal fine.

2. L'autorità doganale può dispensare dalla presentazione della dichiarazione complementare quando la dichiarazione semplificata concerne una merce il cui valore è inferiore al limite statistico stabilito nelle disposizioni comunitarie vigenti e sempreché la dichiarazione semplificata contenga tutti gli elementi necessari per l'immissione in libera pratica.

Sezione 3

Procedura di domiciliazione

Articolo 263

L'autorizzazione ad utilizzare la procedura di domiciliazione viene accordata alle condizioni e secondo le modalità di cui agli articoli 264, 265 e 266 a qualsiasi persona che desideri far procedere all'immissione in libera pratica delle merci nei propri locali o negli altri luoghi di cui all'articolo 253 e a tale scopo presenti alla autorità doganale una domanda scritta contenente tutti gli elementi necessari alla concessione dell'autorizzazione:

- per le merci che sono soggette al regime di transito comunitario e per le quali la persona di cui sopra fruisce di una semplificazione delle formalità da espletare nell'ufficio di destinazione, conformemente agli articoli da 406 a 409,

- per le merci precedentemente vincolate ad un regime doganale economico, senza pregiudizio dell'articolo 278,

- per le merci trasportate, dopo la loro presentazione in dogana, conformemente all'articolo 40 del codice, nei suddetti locali o luoghi secondo una procedura di transito diversa da quella di cui al primo trattino,

- per le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità senza passare da un ufficio doganale, conformemente all'articolo 41, lettera b), del codice.

Articolo 264

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 263 è accordata a condizione che:

- le scritture della persona che ne fa domanda consentano all'autorità doganale di effettuare un controllo efficace, in particolare un controllo a posteriori,

- possa essere garantito un controllo efficace del rispetto dei divieti o delle restrizioni all'importazione o di altre disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica.

2. L'autorizzazione viene in linea di massima rifiutata se la persona che ne fa domanda:

- ha commesso un'infrazione grave o infrazioni reiterate alla normativa doganale,

- procede soltanto saltuariamente ad operazioni di immissione in libera pratica.

Articolo 265

1. Fatto salvo l'articolo 9 del codice, l'autorità doganale può rinunciare a revocare l'autorizzazione quando:

- il suo titolare si conformi ai propri obblighi in un termine eventualmente da essa stabilito,

oppure

- l'inosservanza non abbia prodotto conseguenze effettive sulla corretta applicazione del regime.

2. L'autorizzazione è in linea di massima revocata allorchè si verifichi il caso di cui all'articolo 264, paragrafo 2, primo trattino.

3. L'autorizzazione può essere revocata allorchè si verifichi il caso di cui all'articolo 264, paragrafo 2, secondo trattino.

Articolo 266

1. Per consentire all'autorità doganale di accertare la regolarità delle operazioni, il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 263 è tenuto:

a) nei casi previsti dall'articolo 263, primo e terzo trattino:

i) qualora le merci siano immesse direttamente in libera pratica, subito dopo l'arrivo delle stesse nei luoghi a tal fine designati:

- a comunicare tale arrivo all'autorità doganale, nella forma e secondo le modalità da questa stabilite al fine di ottenere lo svincolo delle merci e

- a iscrivere le merci nelle proprie scritture:

ii) qualora l'immissione in libera pratica sia preceduta da un deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 50 del codice nei medesimi luoghi, prima della scadenza dei termini fissati in applicazione dell'articolo 49 del codice:

- a comunicare all'autorità doganale l'intenzione di immettere le merci in libera pratica, nella forma e secondo le modalità da questa stabilite, al fine di ottenere lo svincolo delle merci, e

- ad iscrivere le merci nelle proprie scritture;

b) nei casi previsti dall'articolo 263, secondo trattino:

- a comunicare all'autorità doganale l'intenzione di immettere le merci in libera pratica, nella forma e secondo le modalità da questa stabilite, al fine di ottenere lo svincolo delle merci e

- ad iscrivere le merci nelle proprie scritture

La comunicazione di cui al primo trattino non è necessaria per l'immissione in libera pratica di merci precedentemente assoggettate al regime del deposito doganale in un deposito di tipo D;

c) nei casi previsti dall'articolo 263, quarto trattino, subito dopo l'arrivo delle merci nei luoghi a tal fine designati:

- ad iscrivere le merci nelle proprie scritture;

d) a tenere a disposizione dell'autorità doganale, a partire del momento dell'iscrizione di cui alle lettere a), b) e c), qualsiasi documento alla cui presentazione è eventualmente subordinata l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica. .

2. Semprechè il controllo della regolarità delle operazioni non risulti inficiato, l'autorità doganale può:

a) consentire che le comunicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b)sia effettuata quando l'arrivo delle merci sia imminente;

b) in talune circostanze particolari, giustificate dalla natura delle merci in causa e dal ritmo accelerato delle operazioni, dispensare il titolare dell'autorizzazione dall'obbligo di comunicare al servizio doganale competente ogni arrivo di merci, a condizione che egli fornisca a tale servizio qualsiasi informazione che esso reputi necessaria per poter esercitare, all'occorrenza, il suo diritto di visita delle merci

In tal caso, l'iscrizione delle merci nelle scritture produce gli effetti dello svincolo.

3. L'iscrizione nelle scritture di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) può essere sostituita da qualsiasi altra formalità prevista dall'autorità doganale e che presenti analoghe garanzie. Essa deve recare la data nella quale ha avuto luogo nonché le indicazioni necessarie a identificare le merci.

Articolo 267

L'autorizzazione di cui all'articolo 263 fissa le modalità pratiche di funzionamento della procedura e determina, in particolare:

- le merci cui è applicabile,

- la forma degli obblighi di cui all'articolo 266, nonché il riferimento alla garanzia che deve essere prestata dall'interessato,

- il momento in cui avviene lo svincolo delle merci,

- il termine entro cui la dichiarazione complementare deve essere depositata nell'ufficio doganale competente designato a tal fine,

- le condizioni in cui le merci formano oggetto, all'occorrenza, di dichiarazioni di carattere globale, periodico o riepilogativo.

CAPITOLO 3

MERCI DICHIARATE PER UN REGIME DOGANALE ECONOMICO

Sezione 1

Vincolo ad un regime doganale economico.

Sottosezione 1

Merci dichiarate per il regime di deposito doganale

A. Dichiarazione incompleta

Articolo 268

1. Le dichiarazioni di vincolo al regime di deposito doganale che l'ufficio doganale di vincolo può accettare, su richiesta del dichiarante, senza che vi figurino talune indicazioni di cui all'allegato 37, devono contenere per lo meno le indicazioni necessarie ad identificare le merci di cui alla relativa dichiarazione, compresa la loro quantità.

2. Gli articoli 255, 256 e 259 si applicano mutatis mutandis.

3. Il presente articolo non si applica alle dichiarazioni di vincolo al regime di merci agricole comunitarie di cui agli articoli da 529 a 534.

B. Procedura di dichiarazione semplificata

Articolo 269

1. A richiesta, l'interessato è autorizzato, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 270, a fare la dichiarazione di vincolo al regime esibendo una dichiarazione semplificata al momento della presentazione delle merci in dogana.

La dichiarazione semplificata può assumere la forma:

- di dichiarazione incompleta, di cui all'articolo268, oppure

- di documento amministrativo o commerciale, accompagnato da una domanda di vincolo al regime.

Essa deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 268, paragrafo 1.

2. Quando tale procedura venga applicata in un deposito di tipo D, nella dichiarazione semplificata va indicata anche la specie delle merci, in termini sufficientemente precisi per consentirne la classificazione immediata e sicura, nonché il loro valore in dogana.

3. La procedura di cui al paragrafo 1 non si applica nel deposito di tipo F né al vincolo al regime delle merci agricole comunitarie di cui agli articoli da 529 a 534 in qualsiasi tipo di deposito.

4. La procedura di cui al paragrafo 1, secondo trattino, si applica nei depositi di tipo B, escludendo però la facoltà di utilizzare un documento commerciale. Quando il documento amministrativo non contenga tutti gli elementi previsti nell'allegato 37, titolo 1 parte B paragrafo 2 lettera f) aa), gli elementi mancanti devono essere indicati nell'acclusa domanda di vicolo al regime.

Articolo 270

1. La domanda di cui all'articolo 269, paragrafo 1, deve essere fatta per iscritto e recare tutti gli elementi necessari al rilascio dell'autorizzazione.

Quando le circostanze lo consentano, la domanda di cui all'articolo 269, paragrafo 1, può essere sostituita da una domanda globale concernente le operazioni da effettuare in un determinato periodo di tempo.

In tal caso, la domanda deve essere redatta alle condizioni di cui agli articoli da 497 a 502 ed essere presentata unitamente alla domanda di autorizzazione a gestire il deposito doganale o come modifica dell'autorizzazione iniziale, all'autorità doganale che ha rilasciato l'autorizzazione a fruire del regime.

2. L'autorizzazione di cui all'articolo 269, paragrafo 1, viene concessa all'interessato sempre che non venga pregiudicata la regolarità delle operazioni.

3. L'autorizzazione è respinta, in linea di massima, quando:

- non siano offerte tutte le garanzie necessarie per il corretto svolgimento delle operazioni,

- l'interessato non effettui di frequente operazioni di vincolo al regime,

- l'interessato abbia violato in modo grave o ripetuto la normativa doganale.

4. Fatto salvo l'articolo 9 del codice, l'autorizzazione può essere revocata allorchè si verifichino i casi di cui al precedente paragrafo 3.

Articolo 271

L'autorizzazione di cui all'articolo 269, paragrafo 1, stabilisce le modalità pratiche di attuazione della procedura, in particolare:

- l'(gli) ufficio (uffici) di vincolo,

- la forma ed il contenuto delle dichiarazioni semplificate.

Non deve essere presentata alcuna dichiarazione complementare.

C. Procedure di domiciliazione

Articolo 272

1. La procedura di domiciliazione viene autorizzata alle condizioni e secondo le modalità di cui al paragrafo 2 ed agli articoli 273 e 274.

2. La procedura di domiciliazione non si applica ai depositi di tipo B ed F né al vincolo al regime doganale in qualsiasi tipo di deposito dei prodotti agricoli comunitari di cui agli articoli 529 - 534.

3. L'articolo 270 si applica mutatis mutandis

Articolo 273

1. Per consentire all'autorità doganale di accertarsi della regolarità delle operazioni, il titolare di cui all'autorizzazione è tenuto, fin dell'arrivo delle merci nei luoghi all'uopo designati, a:

a) comunicare detto arrivo all'ufficio di controllo entro i termini e secondo le modalità da questo stabiliti;

b) effettuare, in conformità dell'articolo 520, le iscrizioni nella contabilità di magazzino;

c) tenere a disposizione dell'ufficio di controllo tutti i documenti relativi al vincolo delle merci al regime.

L'iscrizione di cui alla lettera b) deve contenere, per lo meno, talune diciture utilizzate nel commercio per identificare le merci, compresa la loro quantità.

2. Si applica l'articolo 266, paragrafo 2.

Articolo 274

L'autorizzazione di cui all'articolo 272, paragrafo 1, stabilisce le modalità pratiche di attuazione della procedura e determina in particolare:

- le merci alle quali si applica,

- la forma degli obblighi di cui all'articolo 273,

- il momento in cui ha luogo lo svincolo delle merci.

Non deve essere presentata alcuna dichiarazione complementare.

Sottosezione 2

Merci dichiarate per il perfezionamento attivo, la trasformazione sotto controllo doganale o l'ammissione temporanea

A. Dichiarazione incompleta

Articolo 275

1. Le dichiarazioni di vincolo di merci ad un regime doganale economico diverso dal perfezionamento passivo e dal deposito doganale, che l'ufficio di vincolo può accettare, su richiesta del dichiarante, senza che vi figurino talune indicazioni di cui all'allegato 37, o senza che vi siano allegati taluni documenti di cui all'articolo 220 devono contenere per lo meno le indicazioni di cui alle caselle n. 14, 21, 31, 37, 40 e 54. del documento amministrativo unico e nella casella n. 44, il riferimento all'autorizzazione oppure il riferimento alla domanda, ove si applichi l'articolo 556, paragrafo 1, secondo comma.

2. Gli articoli 255,256 e 259 si applicano mutatis. mutandis.

3. In caso di vincolo di merci al regime di perfezionamento attivo, sistema del rimborso, si applicano anche, mutatis mutandis, gli articoli 257 e 258.

B. Procedura di dichiarazione semplificata e di domiciliazione

Articolo 276

Gli articoli da 260 a 267, applicabili alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica, e 270 si applicano, mutatis mutandis, alle merci dichiarate per i regimi doganali economici di cui alla presente sottosezione.

Sottosezione 3

Merci dichiarate il perfezionamento passivo

Articolo 277

Gli articoli da 279 a 289, applicabili alle merci dichiarate per l'esportazione, si applicano, mutatis mutandis, alle merci dichiarate per l'esportazione a fronte del regime di perfezionamento passivo.

Sezione 2

Appuramento di un regime doganale economico

Articolo 278

1. In caso di appuramento di un regime doganale economico, ad eccezione dei regimi di perfezionamento passivo e di deposito doganale, le procedure semplificate previste possono applicarsi all'immissione in libera pratica, all'esportazione e alla riesportazione. Nel caso della riesportazione, si applica mutatis mutandis il disposto degli articoli da 279 a 289.

2. In caso di immissione in libera pratica di merci, fruendo del regime di perfezionamento passivo, si possono applicare le procedure semplificate di cui agli articoli da 254 a 267.

3. In caso di appuramento del regime di deposito doganale, si possono applicare le procedure semplificate previste per l'immissione in libera pratica e l'esportazione.

Tuttavia:

a) per le merci vincolate al regime in un deposito di tipo F non può essere autorizzata alcuna procedura semplificata;

b) per le merci vincolate al regime in un deposito di tipo B sono applicabili solo le dichiarazioni incomplete o la procedura della dichiarazione semplificata;

c) il rilascio dell'autorizzazione per un deposito di tipo D comporta l'applicazione automatica della procedura di domiciliazione per l'immissione in libera pratica.

Tuttavia, quanto l'interessato voglia beneficiare dell'applicazione di elementi di tassazione che non possono essere controllati senza visitare le merci, tale procedura non può essere applicata. In tal caso, ci si può avvalere delle altre procedure che comportano la presentazione in dogana delle merci;

d) alle merci agricole comunitarie vincolate al regime di deposito in applicazione degli articoli da 529 a 534 non può essere applicata alcuna procedura semplificata.

CAPITOLO 4

MERCI DICHIARATE PER L'ESPORTAZIONE

Articolo 279

Le formalità da espletare nell'ufficio doganale d'esportazione conformemente all'articolo 792 possono essere semplificate conformemente alle disposizioni del presente capitolo.

Al presente capitolo si applicano gli articoli 793 e 796.

Sezione 1

Dichiarazione incompleta

Articolo 280

1. Le dichiarazioni di esportazione che l'autorità doganale può accettare, su richiesta del dichiarante, senza che vi figurino talune diciture di cui all'allegato 37, devono recare, per lo meno, le diciture di cui alle caselle n. 1 (prima suddivisione), 2, 14, 17, 31, 33, 38, 44 e 54 del documento amministrativo unico, nonché:

- nel caso di merci soggette ai dazi all'esportazione o a qualsiasi altra misura prevista nel quadro della politica agraria comune, tutti gli elementi che consentono la corretta applicazione di questi dazi o di queste misure,

- tutti gli altri elementi considerati necessari per identificare le merci ed applicare le disposizioni che ne disciplinano l'esportazione, nonché per determinare la garanzia alla cui costituzione può essere subordinata l'esportazione delle merci.

2. L'autorità doganale può esonerare il dichiarante dal compilare le caselle n. 17 e 33, a condizione che questi dichiari che l'esportazione delle merci non è soggetta a misure di restrizione o di divieto, che l'autorità doganale non abbia alcun dubbio in proposito e che la designazione delle merci consenta di stabilirne, immediatamente e senza ambiguità, la classificazione tariffaria.

3. L'esemplare n. 3 deve recare, nella casella n. 44. una delle seguenti diciture:

- Exportación simplificada,

- Forenklet udførsel,

- Psrenlclad export.

- A(((((((((((( ((((((('

- Simplified exportation,

- Exportation simplifiée,

- Esportazione semplificata,

- Vereenvoudigde uitvoer,

- Exportação simplificada.

- Yksinkertaistettu vientimenettely/Förenklad export

- Förenklad export

4. Gli articoli da 255 a 259 si applicano mutatis mutandis alla dichiarazione d'esportazione;

Articolo 281

Ove si applichi l'articolo 789, la dichiarazione complementare o sostitutiva può essere depositata nell'ufficio doganale competente per il luogo in cui l'esportatore è stabilito. Quando il subappaltatore risieda in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l'esportatore, tale possibilità si applica solo a condizione che siano stati stipulati accordi tra le amministrazioni degli Stati membri interessati.

Nella dichiarazione incompleta deve essere indicato l'ufficio doganale in cui sarà depositata la dichiarazione complementare o sostitutiva. L'ufficio doganale in cui è depositata la dichiarazione incompleta invia gli esemplari n. 1 e 2 all'ufficio doganale in cui è depositata la dichiarazione complementare o sostitutiva.

Sezione 2

Procedura di dichiarazione semplificata

Articolo 282

1. Su domanda scritta contenente tutti gli elementi necessari alla concessione dell'autorizzazione, il dichiarante è autorizzato, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli articoli 261 e 262, a fare la dichiarazione di esportazione in forma semplificata quando le merci sono presentate in dogana.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 288, la dichiarazione semplificata è costituita dal documento amministrativo unico incompleto, nel quale devono figurare almeno le diciture necessarie all'identificazione delle merci. I paragrafi 3 e 4 dell'articolo 280 si applicano mutatis mutandis.

Sezione 3

Procedura di domiciliazione

Articolo 283

L'autorizzazione ad avvalersi della procedura di domiciliazione viene concessa su domanda scritta, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 284 a qualsiasi persona, in appresso denominata "esportatore autorizzato", che desideri effettuare le formalità d'esportazione nei suoi locali o in altri luoghi designati o autorizzati dall'autorità doganale.

Articolo 284

Gli articoli 264 e 265 si applicano mutatis mutandis.

Articolo 285

1. Per consentire all'autorità doganale di accertare la regolarità delle operazioni, l'esportatore autorizzato è tenuto, prima della partenza delle merci dai luoghi di cui all'articolo 283:

a) a comunicare tale partenza all'autorità doganali nella forma e secondo le modalità da questa stabilite al fine di ottenere lo svincolo delle merci;

b) ad iscrivere le merci nelle proprie scritture. Quest'iscrizione può essere sostituita da qualsiasi altra formalità stabilita dall'autorità competente che presenti garanzie analoghe. Essa deve comportare l'indicazione della data in cui l'iscrizione ha avuto luogo nonché le indicazioni necessarie ad identificare le merci;

c) a tenere a disposizione dell'autorità doganale qualsiasi documento alla cui presentazione è eventualmente subordinata l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'esportazione.

2. In talune circostanze particolari giustificate dalla natura delle merci in causa e dal ritmo accelerato delle operazioni d'esportazione, l'autorità doganale può di dispensare l'esportatore autorizzato dall'obbligo di comunicarle ogni partenza di merci, sempreché egli fornisca a tale autorità tutte le informazioni che questa ritenga necessarie per poter esercitare, all'occorrenza, il suo diritto di visita delle merci.

In tal caso, l'iscrizione delle merci nelle scritture dell'esportatore autorizzato ha valore di svincolo.

Articolo 286

1. Per controllare l'uscita effettiva dal territorio doganale della Comunità, l'esemplare n. 3 del documento unico deve essere utilizzato come giustificativo d'uscita. L'autorizzazione prevede che l'esemplare n. 3 del documento unico sia preautenticata.

2. La preautenticazione può essere effettuata:

a) mediante preventiva apposizione, nella casella A, dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente e della firma di un funzionario di detto ufficio;

b) mediante l'apposizione, da parte dell'esportatore autorizzato, dell'impronta di un timbro speciale conforme al modello figurante nell'allegato 62.

L'impronta di tale timbro può essere prestampata sui formulari quando questi siano stampati da una tipografia autorizzata

3. Prima della partenza delle merci l'esportatore autorizzato è tenuto:

- ad espletare le formalità di cui all'articolo 285;

- ad indicare nell'esemplare n. 3 del documento unico il riferimento all'iscrizione nelle scritture e la data dell'iscrizione stessa.

4. L'esemplare n. 3,  compilato  conformemente  alle  disposizioni del paragrafo 2, deve recare nella casella n. 44:

- il numero dell'autorizzazione e il nome dell'ufficio doganale che l'ha rilasciata,

- una delle diciture di cui all'articolo 280, paragrafo 3.

Articolo 287

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 283 stabilisce le modalità pratiche di' attuazione della procedura e determina, in particolare:

- le merci alle quali si applica,

- la forma degli obblighi di cui all'articolo 285,

- il momento in cui ha luogo lo svincolo

- il contenuto dell'esemplare n. 3 nonché le modalità per la sua vidimazione,

- le modalità di compilazione della dichiarazione complementare ed il termine entro il quale essa deve essere depositata.

2. L'autorizzazione comporta l'impegno dell'esportatore autorizzato di adottare tutte le misure necessarie per garantire la custodia del timbro speciale o dei formulari corredati dell'impronta del timbro dell'ufficio di esportazione o dell'impronta del timbro speciale.

Sezione 4

Disposizioni comuni alle sezioni 2 e 3

Articolo 288

1. Gli Stati membri possono prevedere che al posto del documento unico venga utilizzato un documento commerciale o amministrativo o qualunque altro supporto quando tutta l'operazione d'esportazione si svolga sul territorio dello stesso Stato membro o quando tale possibilità sia prevista da accorti conclusi tra le amministrazioni degli Stati membri interessati.

2. I documenti o i supporti di cui al paragrafo 1 devono contenere almeno le diciture necessarie all'identificazione delle merci, nonché una delle diciture di cui all'articolo 280, paragrafo 3, ed essere corredati della domanda di esportazione.

Quando le circostanze lo consentano, l'autorità doganale può accettare che detta domanda venga sostituita da una domanda globale che copra le operazioni di esportazione da effettuare in un determinato periodo. Un riferimento all'autorizzazione concessa a seguito di detta domanda globale deve essere annotato nei documenti o supporti in causa.

3. Il documento commerciale o amministrativo attesta l'uscita dal territorio doganale della Comunità allo stesso titolo dell'esemplare n. 3 del documento unico. Laddove siano utilizzati altri supporti, le modalità per il visto d'uscita vengono determinate, se del caso, nel quadro degli accordi conclusi tra le amministrazioni degli Stati membri interessati.

Articolo 289

Quando tutta l'operazione di esportazione venga effettuata sul territorio di uno Stato membro, questo può prevedere altre semplificazioni oltre alle procedure di cui alle sezioni 2 e 3, nel rispetto delle politiche comunitarie.

SECONDA PARTE

……..

CAPITOLO 7

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

Sezione 1

Procedura semplificata per il rilascio del documento comprovante il carattere comunitario delle merci

Articolo 389

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 317, paragrafo 4, l'autorità doganale di ciascuno Stato membro può autorizzare qualsiasi persona, denominata in prosieguo "speditore autorizzato"; che possieda i requisiti di cui all'articolo 390 e intenda comprovare il carattere comunitario delle merci con un documento T2L previsto dall'articolo 315, paragrafo 1 o con uno dei documenti previsti dall'articolo 317, in prosieguo denominati "documenti commerciali", ad utilizzare tali documenti senza doverli presentare, per il visto, all'autorità doganale dello Stato membro di partenza.

Articolo 390

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 389 è concessa unicamente alle persone:

a) che effettuano frequenti spedizioni;

b) le cui scritture consentono all'autorità doganale di controllare le operazioni; e

c) che non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate della normativa doganale e fiscale.

2. L'autorità doganale può revocare l'autorizzazione quando lo speditore autorizzato non sia più in possesso delle condizioni di cui al paragrafo I o non rispetti le condizioni previste nella presente sezione o nell'autorizzazione.

Articolo 391

1. Nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità doganale vengono stabiliti, in particolare::

a) l'ufficio incaricato della preautenticazione, a norma dell'articolo 392, paragrafo 1, lettera a), dei formulari utilizzati  per  redigere i documenti  in questione;

b) le condizioni nelle quali lo speditore autorizzato deve giustificare l'uso dei predetti formulari.

2. Le autorità doganali fissano il termine e le condizioni cui lo speditore autorizzato deve ottemperare per informare l'ufficio competente onde permettergli di procedere ad eventuali controlli prima della partenza delle merci.

Articolo 392

1. L'autorizzazione stabilisce che la casella C "Ufficio di partenza", figurante sul recto dei formulari utilizzati per redigere il documento T2L e, se del caso, il o i documenti T2L bis o il recto dei documenti commerciali in causa deve:

a) essere preventivamente munita dell'impronta del timbro dell'ufficio di cui all'articolo 391, paragrafo 1, lettera a) e della firma di un funzionario di detto ufficio, oppure

b) recare, apposta dallo speditore autorizzato, l'impronta del timbro speciale di metallo ammesso dall'autorità doganale e conforme al modello figurante nell'allegato 62. Tale impronta può essere prestampata sui formulari quando la stampa degli stessi sia affidata ad una tipografia a ciò autorizzata.

2. Lo speditore autorizzato è tenuto a compilare il formulario e a firmarlo al più tardi all'atto della spedizione delle merci. Egli deve, inoltre, indicare nella casella riservata al controllo dell'ufficio di partenza del documento T2L, o in un punto visibile del documento commerciale utilizzato, il nome dell'ufficio doganale competente, la data di redazione del documento, nonché una delle seguenti diciture:

- Procedimiento simplificado,

- Forenklet fremgangsmade,

- Vereinfachtes Verfahren,

- ((((((((((((( ?????(????

- Simplified procedure,

- Procédure simplifiée,

- Procedura semplificata,

- Vereenvoudigde regeling,

- Procedimento simplificado.

- yksinkertaistettu  menettely/förenklat förfarandeö,

- förenkiat förfarande

3. Il formulario compilato e completato con le indicazioni di cui al paragrafo 2 e firmato dallo speditore autorizzato vale quale documento attestante il carattere comunitario delle merci.

Articolo 393

1. L'autorità doganale può autorizzare lo speditore autorizzato a non sottoscrivere i documenti T2L o i documenti commerciali utilizzati, muniti dell'impronta del timbro speciale di cui all'allegato 62 e compilati avvalendosi di un sistema integrato per il trattamento elettronico o automatico dei dati. L'autorizzazione viene accordata a condizione che lo speditore autorizzato abbia preventivamente consegnato a detta autorità un impegno scritto col quale si assume la responsabilità delle conseguenze giuridiche dell'emissione di qualsiasi documento T2L o documento commerciale munito dell'impronta del timbro speciale.

2. I documenti T2L o i documenti commerciali, redatti secondo le disposizioni del paragrafo 1, devono recare, in luogo della firma dello speditore autorizzato, una delle seguenti diciture:

- Dispensa de firma,

- Fritaget for underskrift,

- Freistellung von der Unterschriftsleistung,

- ??????????????????????(

- Signature waived,

- Dispense de signature,

- Dispensa dalla firma,

- Van ondertekening vrijgesteld,

- Dispensada a assinatura,

- Vapautettu allekirjoituksesta/befriad frân underskrift,

- Befriad frân underskift.

Articolo 394

Lo speditore autorizzato è tenuto a predisporre una copia di ciascun documento T2L o di ciascun documento commerciale rilasciato in forza della presente sezione.. L'autorità doganale determina le modalità secondo le quali detta copia è presentata a fini di controllo e conservata.

Articolo 395

1. Lo speditore autorizzato è tenuto:

a) a rispettare le condizioni previste nella presente sezione e nell'autorizzazione;

b) a prendere tutte le misure necessarie per assicurare la custodia del timbro speciale o dei formulari muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio di cui all'articolo 391, paragrafo 1, lettera a), o del timbro speciale.

2. In caso di utilizzazione abusiva da parte di qualsiasi persona dei formulari necessari per redigere i documenti T2L o i documenti commerciali preventivamente muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale di cui all'articolo 391, paragrafo 1, lettera a), o del timbro speciale, lo speditore autorizzato risponde, fatte salve azioni penali, del pagamento dei dazi e delle altre imposizioni che non siano stati pagati in un determinato Stato membro in seguito a tale utilizzazione abusiva, salvo che dimostri all'autorità doganale che l'ha autorizzato di aver preso le misure di cui al paragrafo 1, lettera b).

Articolo 396

L'autorità doganale dello Stato membro di spedizione può escludere dalle agevolazioni previste nella presente sezione talune categorie o taluni  movimenti di merci.

Sezione 2

Semplificazione delle formalità di transito da espletare negli uffici di partenza e di destinazione

Articolo 397

Nei casi in cui il regime di transito comunitario sia applicabile, le formalità relative a tale regime sono semplificate secondo le disposizioni della presente sezione.

Tuttavia, le merci riguardo alle quali è prevista l'applicazione delle disposizioni del capitolo 11 non possono beneficiare delle disposizioni degli articoli da 463 a 470.

Sottosezione 1

Formalità nell'ufficio di partenza

Articolo 398

L'autorità doganale di ciascuno Stato membro può autorizzare qualsiasi persona in possesso dei requisiti di cui all'articolo 399 e che intenda eseguire operazioni di transito comunitario, denominata in prosieguo "speditore autorizzato", a non presentare all'ufficio di partenza le merci e la relativa dichiarazione di transito comunitario.

Articolo 399

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 398 è concessa unicamente alle persone:

a) che effettuano frequenti spedizioni;

b) le cui scritture consentono all'autorità doganale di controllare le operazioni;

c) che, ove le disposizioni sul transito comunitario esigano una garanzia, forniscono una garanzia globale,

d) che non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate della normativa doganale o fiscale.

2. L'autorità doganale può revocare l'autorizzazione quando lo speditore autorizzato non sia più in possesso dei requisiti di cui al paragrafo I o non rispetti le condizioni previste nella presente sottosezione o nell'autorizzazione.

Articolo 400

Nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità doganale vengono determinati, in particolare:

a) I'(gli) ufficio(uffici) competente(i) come ufficio(uffici) di partenza per le spedizioni da effettuare;

b) il termine c le modalità cui lo speditore autorizzato deve ottemperare per informare l'ufficio di partenza delle spedizioni da effettuare, onde permettere a quest'ultimo di procedere ad eventuali controlli delle merci prima della partenza;

c) il termine entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio di destinazione;

d) le misure d'identificazione da adottare. A tal fine, l'autorità doganale può stabilire che i mezzi di trasporto o i colli siano muniti di sigilli di modello speciale, ammessi dall'autorità doganale e apposti dallo speditore autorizzato.

Articolo 401

. L'autorizzazione stabilisce che la casella riservata all'ufficio di partenza figurante sul recto dei formulari di dichiarazione di transito comunitario deve:

a) essere preventivamente munita dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza e della firma di un funzionario di detto ufficio, oppure

b) recare, apposta dallo speditore autorizzato, l'impronta di un timbro speciale, di metallo, ammesso dall'autorità doganale e conforme al modello figurante nell'allegato 62. Tale impronta può essere prestampata sui formulari quando la loro stampa sia affidata ad una tipografia all'uopo autorizzata.

Lo speditore autorizzato è tenuto a completare tale casella, indicandovi la data di spedizione delle merci, ed a munire la dichiarazione di un numero d'ordine secondo quanto previsto nella stessa autorizzazione.

2. L'autorità doganale può prescrivere l'impiego di formulari recanti un segno distintivo per identificarli agevolmente.

Articolo 402

1. Al più tardi all'atto della spedizione delle merci, lo speditore autorizzato completa la dichiarazione di transito comunitario, debitamente compilata, indicando sul recto degli esemplari n. 1 e 4, nella casella "Controllo dell'ufficio di partenza., il termine entro il quale le merci devono essere ripresentate all'ufficio di destinazione, le misure d'identificazione adottate, nonché una delle seguenti diciture:

-         Procedimiento simplificado,

-         - Forenklet fremgangsmåde,

- Vereinfachtes Verfahren,

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- Simplified procedure,

- Procédure simplifiée,

- Procedura semplificata,

- Vereenvoudigde regeling,

- Procedimento simplificado.

- Yksinkertairtaistettu menettely/förenklat förfarande,

- Förenklat förfarande.

2. l'esemplare n. 1 è inviato all'ufficio di partenza subito dopo la spedizione, L'autorità ha la facoltà di stabilire, nell'autorizzazione , che l'esemplare n. 1 venga inviato all'ufficio di partenza non appena redatta la dichiarazione di transito comunitario. Gli altri esemplari accompagnano le merci alle condizioni di cui agli articoli da 341 a 380.

3. Quando l'autorità doganale dello Stato membro di partenza controlli una spedizione in partenza, appone il proprio visto nella casella "Controllo dell'ufficio di partenza", figurante sul retro degli esemplari n. 1 e 4 della dichiarazione di transito comunitario.

Articolo 403

La dichiarazione di transito comunitario, debitamente compilata e completata con le indicazioni di cui all'articolo 402, paragrafo 1, vale come documento di transito comunitario esterno o documento di transito comunitario interno, secondo il caso, e lo speditore autorizzato che ha firmato la dichiarazione è l'obbligato principale.

Articolo 404

1. L'autorità doganale può autorizzare lo speditore autorizzato a non sottoscrivere le dichiarazioni di transito comunitario munite dell'impronta del timbro speciale di cui all'allegato 62 e compilate avvalendosi di un sistema integrato per il trattamento elettronico o automatico dei dati. L'autorizzazione è concessa a condizione che lo speditore autorizzato abbia preventivamente consegnato alla suddetta autorità un impegno scritto con cui si riconosce obbligato principale per tutte le operazioni di transito comunitario effettuate con documenti di transito comunitario muniti dell'impronta del timbro speciale.

2. I documenti di transito comunitario compilati secondo le disposizioni del paragrafo 1 devono recare, nella casella riservata alla firma dell'obbligato principale, una delle seguenti diciture:

- Dispensa de firma,

- Fritaget for underskrift,

- Freistellung von der Unterschriftsleistung,

- ??????????????????????(,

- Signature waived,

- Dispense de signature,

- Dispensa dalla firma,

- Van ondertekening vrijgesteld,

- Dispensada a assinatura

- vapautettu allekirjoituksesta/befriad fran underskrift,

- befriad fran underskrift.

Articolo 405

1. lo speditore autorizzato è tenuto:

a)      a rispettare le condizioni previste nella presente sottosezione e nell'autorizzazione;

b) a prendere tutte le misure necessarie per assicurare la custodia del timbro speciale o dei formulari muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o del timbro speciale.

2. In caso di utilizzazione abusiva da parte di qualsiasi persona di formulari preventivamente muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o che recano l'impronta del timbro speciale, lo speditore autorizzato risponde, fatte salve azioni penali, del pagamento dei dazi e delle altre imposizioni divenuti esigibili in un determinato Stato membro e relativi alle merci trasportate accompagnate da questi formulari, salvo che dimostri all'autorità doganale che l'ha autorizzato di aver preso le misure di cui al paragrafo 1, lettera b).

Sottosezione 2

Formalità nell'ufficio di destinazione

Articolo 406

1. L'autorità doganale di ciascuno Stato membro può autorizzare che le merci trasportate vincolate ad una procedura di transito comunitario non siano presentate all'ufficio di destinazione qualora siano destinate ad una persona in possesso dei requisiti di cui all'articolo 407, denominata in prosieguo "destinatario autorizzato", previamente autorizzata dall'autorità doganale dello Stato membro da cui dipende l'ufficio di destinazione.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, l'obbligato principale adempie gli obblighi impostigli dall'articolo 96, paragrafo 1, lettera a) del codice con la consegna tempestiva al destinatario autorizzato, nei suoi locali o nei luoghi determinati nell'autorizzazione, degli esemplari del documento di transito comunitario che hanno scortato la spedizione nonché delle merci intatte,nel rispetto delle misure d'identificazione adottate.

3. Per ogni spedizione consegnata conformemente al paragrafo 2, il destinatario autorizzato rilascia, su richiesta del trasportatore, una ricevuta nella quale dichiara di aver ricevuto sia il documento che le merci.

Articolo 407

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 406 è accordata unicamente alle persone:

a) che ricevono frequenti spedizioni vincolate al regime di transito comunitario'

b) le cui scritture consentono all'autorità doganale di controllare le operazioni, e

c) che non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate della normativa doganale o fiscale.

2. L'autorità doganale può revocare l'autorizzazione quando il destinatario autorizzato non sia più in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1 o non rispetti le condizioni previste nella presente sottosezione o nell'autorizzazione.

Articolo 408

1. Nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità doganale vengono determinati, in particolare:

a) l'ufficio o gli uffici competenti come uffici di destinazione per le spedizioni che il destinatario autorizzato riceve,

b) il termine e le modalità cui il destinatario autorizzato deve ottemperare per informare l'ufficio di destinazione dell'arrivo delle merci, onde permettere a quest'ultimo di procedere ad eventuali controlli all'arrivo delle stesse.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 410, l'autorità doganale stabilisce nell'autorizzazione se il destinatario autorizzato possa disporre, senza intervento dell'ufficio di destinazione, della merce appena arrivata.

Articolo 409

1. Per le spedizioni che arrivano nei suoi locali o nei luoghi precisati nell'autorizzazione, il destinatario autorizzato è tenuto:

a) ad avvisare immediatamente l'ufficio di destinazione, secondo le modalità previste nell'autorizzazione, di eventuali eccedenze, ammanchi, sostituzioni od altre irregolarità come la manomissione dei sigilli;

b) ad inviare immediatamente all'ufficio di destinazione gli esemplari del documento di transito comunitario che hanno scortato la spedizione, segnalando la data di arrivo della stessa nonché lo stato dei sigilli eventualmente apposti.

2. L'ufficio di destinazione appone sugli esemplari del documento di transito comunitario le prescritte annotazioni.

Sottosezione 3

Altre disposizioni

Articolo 410

L'autorità doganale dello Stato membro di partenza o di destinazione può escludere dalle agevolazioni di cui agi articoli 398 e 406 talune categorie di merci

Articolo 411

I. Qualora l'esonero dalla presentazione della dichiarazione di transito comunitario all'ufficio di partenza si applichi alle merci destinate ad essere spedite con lettera di vettura CIM o con bollettino di consegna TR, secondo le disposizioni degli articoli da 413 a 442, le autorità doganali stabiliscono le misure necessarie affinché gli esemplari n. 1, n. 2 e n. 3 della lettera di vettura CIM o gli esemplari nn. 1, 2, 3A e 3B del bollettino di consegne TR siano muniti, secondo il caso, della sigla Tl o T2.

2. Quando le merci trasportate secondo le disposizioni degli articoli da 413 a 442 siano destinate ad un destinatario autorizzato, l'autorità doganale può prevedere che in deroga agli articoli 406, paragrafo 2, e 409, paragrafi 1, lettera b), gli esemplari n. 2 e 3 della lettera di vettura; CIM o gli esemplari n. 1, 2 e 3 A del bollettino di consegna TR siano consegnati direttamente all'ufficio di destinazione dall'amministrazione ferroviaria o dall'impresa di trasporto.


[1] I CAD che iniziano la loro attività chiederanno l’autorizzazione all’esercizio di tutte le facoltà previste dalle leggi vigenti ivi comprese quelle di cui ai commi 4 e 5  dell’Art. 3 della L.213/2000. I CAD già in esercizio ai sensi del medesimo comma 4° sono ammessi “ope legis” all’esercizio delle procedure semplificate che, praticamente, costituisce il principale scopo dell’oggetto sociale di queste società professionali. La limitazione introdotta, inoltre, non pare giustificata dalla delega contenuta nel predetto comma 5. Per questo motivo l’inciso cui la nota si riferisce deve essere disapplicato

[2] Per equità, rispetto a “chiunque” di cui al comma 3 dell’art. 1, al termine di questo comma, che regola l’operatività delle eventuali singole sedi locali, avrebbe dovuto aggiungersi: l’autorizzazione rilasciata dal Direttore Generale ai CAD ha validità sull’intero territorio nazionale. Il fatto che un’autorizzazione rilasciata dall’organo di vertice delle dogane, abbia validità  territoriale più ristretta (circoscrizione) rispetto a quella rilasciata da un organo periferico (intero territorio doganale) oltre che ostacolare la libera circolazione delle merci costituisce un pesante intralcio burocratito allo sviluppo dell’attivita dei CAD che al pari di “chiunque”, in forza di una unica autorizzazione, debbono poter attivare singole unità oprative accreditate presso  le varie circoscrizioni doganali.

 


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