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S T A T U T O

 

TITOLO I : COSTITUZIONE – SCOPO – SEDE
ARTICOLO 1 – E’ costituita l’Associazione denominata “ASSOCAD”

- Associazione Nazionale dei Centri di Assistenza Doganale”.Possono aderire all’Associazione tutti i Centri di Assistenza Doganale nazionali autorizzati dal Ministero delle Finanze,nonché quelli regolarmente costituiti ma in attesa di autorizzazione ministeriale.

 

L’Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro, ed è quindi fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

ARTICOLO 2 – La durata dell’Associazione è fissata al 31 Dicembre 2030; potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell’Assemblea secondo le modalità stabilite dal presente Statuto.

 

ARTICOLO 3 – Gli scopi dell’Associazione sono:

a)tutelare i diritti e gli interessi degli Associati, comunque collegati all’esercizio dell’attività professionale, nelle forme e nei limiti stabiliti dallo Statuto e dagli Organi Sociali;

b) rappresentare la categoria presso le sedi istituzionali e politiche, in particolare presso la Pubblica Amministrazione;

c) designare i rappresentanti dell’Associazione in seno ad Enti locali, Amministrazioni, Comitati, Consiglio, Commissioni e dovunque tale rappresentanza sia ritenuta opportuna;

d) assistere gli Associati nelle controversie collettive ed individuali di lavoro e fornire loro informazioni, istruzioni e pareri in materia sindacale, tributaria, amministrativa, o in generale per ogni altro argomento di interesse della categoria;

e) promuovere e diffondere la conoscenza della categoria e dell’attività dei Centri di Assistenza Doganale attraverso i mezzi di comunicazione e di informazione;

f) promuovere relazioni con le corrispondenti Associazioni internazionali anche al fine della costituzione di G.E.I.E.;

g) promuovere lo scambio di informazioni e la crescita professionale degli associati per migliorare l’esercizio della loro attività, anche attraverso l’organizzazione e la promozione di convegni con interventi di personalità esperte in vari campi;

h) promuovere manifestazioni, iniziative legislative, economiche e culturali tendenti a migliorare le condizioni in cui opera la categoria dei Centri di Assistenza Doganale, ed a favorire una adeguata partecipazione dei medesimi allo sviluppo economico e sociale del Paese;

i) rappresentare gli Associati di fronte ad Autorità, Enti, Organi ed Organizzazioni dei lavoratori con facoltà di stipulare anche Contratti e regolamentazioni collettive;

J) agevolare la funzionalità dei Centri di Assistenza Doganale, utilizzando a tal fine i mezzi ritenuti più idonei e fra questi anche strumenti di informazione, di assistenza tecnica, di consulenza e supporto, di formazione, di telecomunicazione e di elaborazione.

 

 

 

L’Associazione potrà altresì svolgere attività editoriali;

k) programmare, progettare, organizzare, gestire, supportare attività e azioni di formazione professionale e di orientamento, nell’ambito e nel rispetto delle normative provinciali, regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia, anche utilizzando i relativi finanziamenti, al fine di favorire l’occupazione e lo sviluppo dei Centri di Assistenza Doganale in armonia con il progresso scientifico e tecnologico; e fra questi azioni, in particolare, progetti complessi ed integrati, ricerche, studi, corsi di formazione finalizzati al primo inserimento lavorativo, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all’aggiornamento o al perfezionamento di imprenditori, quadri, tecnici, lavoratori, occupati, disoccupati, giovani.

ARTICOLO 4 – L’ Associazione ha sede in Parma, Viale Mentana civico 92 (novantadue), presso l’”API – Associazione Piccole e Medie Industrie” di Parma.

Sedi. Uffici e Delegazioni possono essere istituiti altrove con delibera dell’Assemblea.

 

TITOLO II : ISCRIZIONE – CONTRIBUTI

ARTICOLO 5 – L’adesione all’Associazione a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

L’adesione all’Associazione comporta per l’associato il diritto di voto nelle Assemblee per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

Le domande di adesione all’Associazione sono sottoposte per accettazione al Consiglio Direttivo, e si intendono accettate salvo diversa comunicazione entro sessanta giorni.

In caso di diniego espresso il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicitarne le motivazioni.

L’accettazione della domanda comporta l’iscrizione del “CAD” dalla data della richiesta fino al 31 (trentuno) dicembre dell’anno in corso. Entro tali rispettive date, il “C.A.D.” deve comunicare con lettera raccomandata  l’eventuale disdetta, altrimenti l’adesione si intende tacitamente rinnovata, e così di anno in anno, se l’associato non presenta le dimissioni con lettera raccomandata almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell’anno d’impegno.

Qualora le dimissioni vengano presentate senza il rispetto del termine di cui al comma precedente, l’associato resta obbligato a tutti gli effetti per il solo anno successivo a quello in cui le dimissioni vengono rassegnate.

Nella domanda di adesione si dovranno indicare quelle informazioni sul “C.A.D.” che saranno definite di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6 – L’Associazione è finanziata mediante quote associative annuali il cui importo è stabilito dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo.

Tali quote devono essere corrisposte dagli associati entro il mese successivo all’approvazione di tale bilancio. Ogni associato è tenuto a versare il contributo associativo secondo le modalità e gli importi fissati annualmente dall’Assemblea.

ARTICOLO 7 – Ove si renda necessario l’Assemblea può deliberare il versamento di contributi straordinari per fare fronte ad esigenze finanziarie specifiche.

 

 

 

TITOLO III DEGLI ASSOCIATI

ARTCOLO 8 – Tutti gli associati hanno fra loro uguali diritti. In particolare essi hanno diritto:

a) di intervenire alla Assemblea Generale con piena facoltà di parola e con diritto ad un voto;

b) di formulare proposte per l’attività ed i Servizi dell’Associazione;

c) di ottenere l’assistenza dell’Associazione nelle forme che questa riterrà più opportune per le vertenze di carattere sindacale e per le altre di interesse generale purché nel rispetto degli interessi comuni alla Categoria;

d) di chiedere la convocazione immediata dell’Assemblea Generale per trattare argomenti di carattere straordinario, con la necessaria adesione preventiva in forma scritta di almeno 1/3 (un terzo) degli Associati al giorno 01 Gennaio dell’anno in corso.

ARTICOLO 9 – Tutti gli associati devono:

a) osservare le norme del presente Statuto nonché le disposizioni che verranno stabilite dai competenti Organi dell’Associazione;

b) collaborare fattivamente e con lealtà con gli Organi Direttivi dell’Associazione per il conseguimento dei fini sociali;

c) corrispondere con regolarità i contributi sociali.

ARTICOLO 10 – Nelle riunioni assemblari gli associati possono delegare al voto con atto scritto un altro associato.

Non è ammessa più di una delega a favore della stessa persona.

ARTICOLO 11 – La qualità di associato si perde:

a) per recesso volontario da comunicare all’Associazione ai sensi ed ai termini di cui all’articolo 5;

b) per recesso dovuto a dissenso in caso di intervenute modifiche statutarie da comunicarsi all’Associazione con Raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla approvazione delle medesime;

c) per espulsione motivata;

d) per mancato pagamento dei contributi per due anni.

In ogni caso sono  dovuti i contributi per l’anno in cui l’associato cessa di essere tale.

ARTICOLO 12 – L’espulsione dell’associato può essere proposta in ogni momento con atto scritto e motivato dagli Organi Sociali e da un singolo Associato per fatti ledenti lo spirito associativo e l’onore della persona e della Categoria o altresì per grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto.

Sulla proposta di espulsione, sentiti gli interessati, decide l’Assemblea con effetto immediato, a maggioranza dei componenti. Contro la decisione dell’Assemblea è dato di ricorrere entro 30 (trenta) giorni al Collegio dei Probiviri che si pronuncia definitivamente.

ARTICOLO 13 – La qualità di associato, così come la quota di comproprietà del patrimonio sociale e gli obblighi contributivi ad essa collegati, non sono trasmissibili a terzi per atto tra vivi.

Le quote non sono infatti rivalutabili ed in ogni caso l’associato espulso o receduto non ha diritto ad alcun rimborso delle quote versate e perde qualsiasi diritto di comproprietà sul patrimonio sociale.

 

 

 

 

 

TITOLO IV : DEGLI ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 14 – Sono organi dell’Associazione:

a)l’Assemblea Generale;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Probiviri;

e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 15 – Delle riunioni degli Organi Sociali dovrà essere compilato un verbale che verrà accolto in apposito Registro e che sarà conservato presso la Sede dell’Associazione.

L’associato può prendere visione dei verbali delle Assemblee Generali. Dei verbali del Consiglio Direttivo può prendere visione solo dietro motivata richiesta ed espressa autorizzazione del Consiglio stesso.

 

TITOLO V : DELLE CARICHE SOCIALI

ARTICOLO 16 – Le cariche sociali vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in occasione dei compiti conferiti nell’interesse e per conto dell’Associazione.

 

TITOLO VI : DELL’ASSEMBLEA GENERALE

ARTICOLO 17 – L’Assemblea Generale è l’organo sovrano dell’associazione ed è formata da tutti gli Associati, intendendosi per tali i titolari o i legali rappresentanti dei Centri di Assistenza Doganale o chiunque altro possa, per delega scritta, obbligare il “C.A.D.” nei confronti dell’Associazione.

Viene convocata in via ordinaria dal Presidente o da chi ne fa le veci almeno una volta all’anno entro il mese di marzo per l’approvazione del bilancio consuntivo, con lettera spedita per posta ordinaria almeno quindici giorni prima e recante l’ordine del giorno o in via straordinaria per motivi di grave ed estrema urgenza con preavviso di almeno tre giorni. In via straordinaria essa può essere altresì convocata previa domanda sottoscritta indicante gli argomenti da trattare:

- su richiesta scritta di 1/3 (un terzo) degli associati;

su richiesta di un singolo associato ai sensi dell’articolo 8 (lettera d).

ARTICOLO 18 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che nomina un Segretario scelto tra i partecipanti.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati; trascorsa almeno una mezz’ora dall’orario fissato senza che si sia raggiunta detta partecipazione, essa è costituita validamente in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.

 

Per intervenire all’Assemblea Generale è necessario che l’associato risulti regolarmente iscritto a quel momento e che sia presentata l’eventuale delega scritta di cui all’articolo10.

Le votazioni possono avvenire per appello nominale o per alzata e seduta o secondo la forma che di volta in volta stabilisce l’Assemblea medesima.

Le votazioni per la elezione degli organi dell’Associazione devono avvenire comunque a scrutinio segreto.

L’Assemblea Generale delibera a maggioranza assoluta dei votanti presenti alla riunione. Sono esclusi dal diritto al voto in assemblea gli associati non in regola con il pagamento delle quote associative e gli associati che alla data della convocazione dell’Assemblea hanno presentato lettera di recesso volontario.

ARTICOLO 19 – Sono compiti dell’Assemblea Generale:

a) approvare lo Statuto e le eventuali modifiche proposte, nel qual caso è necessaria la presenza minima di almeno 1/6 degli associati e per l’approvazione delle modifiche la maggioranza di almeno 2/3 degli associati presenti;

b) nominare i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri ed i Revisori dei Conti, in ottemperanza alle modalità per le elezioni delle cariche sociali;

c) approvare i Bilanci consuntivi e preventivi della Associazione e la relazione dei Revisori dei Conti;

d) deliberare sulle questioni demandate ad essa da altri Organi sociali in via ordinaria e straordinaria;

e) costituire per il raggiungimento degli scopi associativi organismi autonomi con compiti particolari. All’atto della costituzione designa i responsabili di tali organismi, al cui funzionamento provvede utilizzando se necessario personale e mezzi finanziari della Associazione.

 

TITOLO VII : DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 20 – Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea tra gli Associati. Esso dura in carica 3 (tre) anni, e il numero dei suoi componenti può variare da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri.

ARTCOLO 21 – Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) programmare le attività dell’Associazione determinando l’ordine delle scelte in armonia con le direttrici generali fissate dall’Assemblea;

b) eleggere, qualora non via abbia provveduto l’Assemblea,in una riunione da tenersi entro 20 (venti) giorni dall’avvenuta elezione, fra i propri componenti, il Presidente, il Vice Presidente e nominare il Tesoriere;

c) approvare i bilanci preventivi e consuntivi, che dovranno essere messi a disposizione dei Revisori dei Conti non oltre 60 (sessanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, e questi, unitamente alla Relazione dei Revisori, dovranno essere messi a disposizione degli associati presso la sede dell’Associazione al momento della convocazione dell’Assemblea Generale;

d) proporre all’Assemblea eventuali adesioni e dimissioni rispetto ad altre Organizzazioni;

e) deliberare sull’Istituzione di un eventuale Segretario Generale, determinandone le funzioni;

f) decidere su quanto demandato da altri Organi Sociali o dallo Statuto.

ARTICOLO 22 – Il Presidente uscente resta in carica per l’ordinaria amministrazione per non oltre 20 giorni dall’avvenuta elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Entro tale termine ha l’obbligo di convocare il nuovo Consiglio Direttivo per gli eventuali adempimenti di cui all’articolo 21, lettera b.

ARTICOLO 23 – Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente senza formalità particolari. In caso di decesso o di dimissioni di  uno o più dei Consiglieri il Presidente convoca l’Assemblea per l’immediata sostituzione.

Il posto reso vacante dai Consiglieri, che per qualsiasi causa siano cessati dalla carica, verrà ricoperto dai nuovi membri eletti dall’Assemblea ovvero dai supplenti secondo la graduatoria risultante dalle votazioni con cui si è proceduto alla elezione del Consiglio.

 

 

I nuovi eletti restano in carica fino alla scadenza del mandato di quelli in carica. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

ARTICOLO 24 – Con la scadenza del triennio di carica del Consiglio Direttivo decadono automaticamente tutte le cariche sociali eccezion fatta per il Presidente uscente per i fini di sui all’articolo 22.

ARTICOLO 25 – Il Consiglio Direttivo può consentire anche in via continuativa. di partecipare alle riunioni degli Organi Sociali, senza diritto a voto, a persone che, pur non avendone titolo, sia ritenuto necessario partecipino a dette riunioni.

Qualora nominato, alle riunione del Consiglio Direttivo partecipa di norma con diritto di parola il Segretario Generale dell’Associazione.

 

TITOLO VIII : DEL PRESIDENTE

ARTICOLO 26 – Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio, dà esecuzione alle delibere della Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, dirige e sovrintende all’attività dell’Associazione ne coordina le iniziative ed ha la firma dell’Associazione. Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

ARTICOLO 27 – Il Presidente convoca le riunioni degli Organi Sociali e ne fissa gli argomenti in discussione.

In caso di impedimento a svolgere le sue funzioni è sostituito dal Vice – Presidente da lui delegato o, in mancanza di delega, dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente può anche delegare espressamente di volta in volta al Vice-Presidente alcune delle sue specifiche attribuzioni. La delega può essere permanente e in tal caso occorre essa venga ratificata dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 28 – In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente convoca entro 20 giorni il Consiglio Direttivo perché proceda alla elezione di un nuovo Presidente e lo sostituisce fino a tale elezione.

TITOLO IX : DEL TESORIERE

ARTICOLO 29 – Il Tesoriere sovrintende e risponde della contabilità dell’Associazione, firma gli ordini di pagamento e di incasso, stipula accordi con gli Istituti di credito.

Il Tesoriere aggiorna il Consiglio Direttivo sull’andamento economico e finanziario dell’Associazione.

Il Tesoriere redige il bilancio consuntivo ed appronta altresì il bilancio preventivo, e lo presenta al Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario.

ARTICOLO 30 – In caso di dimissione del Tesoriere il Presidente o il Vice – Presidente convoca entro 20 giorni il Consiglio Direttivo perché proceda all’elezione del nuovo Tesoriere.

 

TITOLO X : DEL COLLEGGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 31 – Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, nominati dalla Assemblea Generale con le modalità stabilite dal presente Statuto e scelti fra le persone di superiore correttezza e di dirittura morale anche non associati. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 32 – E’ compito del Collegio dei Probiviri pronunciarsi:

- su ricorsi dei singoli Associati contro le delibere emesse dagli Organi Sociali nei loro confronti;

- sui reclami per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto e delle modalità per le elezioni;

- definitivamente sui ricorsi per provvedimenti di espulsione.

ARTICOLO 33  - I ricorsi ed i reclami al Collegio dei Probiviri devono essere presentati in forma scritta entro un mese dalla emanazione dell’atto che si impugna. Detti ricorsi vengono accolti o respinti dal Collegio, sentito l’interessato, in via definitiva ed inappellabile, senza formalità procedurali.

 

TITOLO XI – DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 34 – I Revisori dei Conti sono eletti dalla Assemblea Generale anche tra non associati con le modalità stabilite dal presente Statuto in numero di tre membri effettivi; la stessa Assemblea stabilisce l’eventuale emolumento per le opere prestate e provvede all’elezione del Presidente. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

E’ loro compito:

- verificare la regolarità della gestione contabile con diritto di prendere visione a questo fine di tutti i documenti contabili;

- compilare una relazione annuale da presentare unitamente ai Bilanci dell’Assemblea Generale.

I Revisori possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

 

TITOLO XII : DEL SEGRETARIO GENERALE

ARTICOLO 35 – Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo e dipende direttamente dal Presidente. Egli è il capo del personale dell’Associazione che assume in servizio previa autorizzazione del Presidente per conto del Consiglio Direttivo e licenzia salvo ratifica del medesimo.

Sovrintende a tutti gli uffici e provvede al regolare e buon andamento dei Servizi.

ARTICOLO 36 – Il Segretario Generale partecipa alle riunioni degli Organi Sociali con piena facoltà di parola, ma senza diritto a voto.

Egli può fungere da Segretario di dette riunioni.

 

TITOLO XIII : DEL PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 37 – Il Patrimonio Sociale è costituito dai contributi associativi e dai beni mobili, immobili ed immateriali comunque di proprietà dell’Associazione.

Il Patrimonio Sociale viene amministrato dal Consiglio Direttivo.

 

TITOLO XIV : ESERCIZIO FINANZIARIO

ARTICOLO 38 – L’Esercizio Finanziario decorre dal giorno 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

TITOLO XV : BILANCI

ARTICOLO 39 – I Bilanci sia preventivi che consuntivi sono redatti dal Tesoriere e sono sottoposti alla approvazione del Consiglio Direttivo nei termini di cui all’articolo 29.

Successivamente nei termini di cui all’articolo 21 sono presentati dal Consiglio Direttivo all’Assemblea Generale per l’approvazione definitiva.

TITOLO XVI : SCIOGLIMENTO – LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 40 – Associazione si potrà sciogliere per esaurimento ed impossibilità intervenuta di perseguire gli scopi statutari e per la volontà degli Associati espressa dall’Assemblea con delibera presa a maggioranza di almeno tre quarti degli iscritti a quel momento.

In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

ARTICOLO 41 – In caso di deliberazione di scioglimento l’Assemblea nomina un collegio di Liquidatori, determinandone i poteri ed impartendo loro disposizioni circa la devoluzione delle attività patrimoniale nette.

FIRMATO

GIUSEPPE BENEDETTI

MARIO ROSSI NOTAIO

 


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