TITOLO
I : COSTITUZIONE – SCOPO – SEDE
ARTICOLO 1 – E’ costituita l’Associazione
denominata “ASSOCAD”
-
Associazione Nazionale dei Centri di Assistenza
Doganale”.Possono aderire all’Associazione
tutti i Centri di Assistenza Doganale nazionali
autorizzati dal Ministero delle Finanze,nonché
quelli regolarmente costituiti ma in attesa
di autorizzazione ministeriale.
L’Associazione
è apartitica e non ha scopo di lucro, ed
è quindi fatto divieto di distribuire, anche
in modo indiretto, utili od avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita dell’Associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge.
ARTICOLO
2 – La durata dell’Associazione è fissata
al 31 Dicembre 2030; potrà essere prorogata
o sciolta anticipatamente con delibera dell’Assemblea
secondo le modalità stabilite dal presente
Statuto.
ARTICOLO
3 – Gli scopi dell’Associazione sono:
a)tutelare
i diritti e gli interessi degli Associati,
comunque collegati all’esercizio dell’attività
professionale, nelle forme e nei limiti
stabiliti dallo Statuto e dagli Organi Sociali;
b)
rappresentare la categoria presso le sedi
istituzionali e politiche, in particolare
presso la Pubblica Amministrazione;
c)
designare i rappresentanti dell’Associazione
in seno ad Enti locali, Amministrazioni,
Comitati, Consiglio, Commissioni e dovunque
tale rappresentanza sia ritenuta opportuna;
d)
assistere gli Associati nelle controversie
collettive ed individuali di lavoro e fornire
loro informazioni, istruzioni e pareri in
materia sindacale, tributaria, amministrativa,
o in generale per ogni altro argomento di
interesse della categoria;
e)
promuovere e diffondere la conoscenza della
categoria e dell’attività dei Centri di
Assistenza Doganale attraverso i mezzi di
comunicazione e di informazione;
f)
promuovere relazioni con le corrispondenti
Associazioni internazionali anche al fine
della costituzione di G.E.I.E.;
g)
promuovere lo scambio di informazioni e
la crescita professionale degli associati
per migliorare l’esercizio della loro attività,
anche attraverso l’organizzazione e la promozione
di convegni con interventi di personalità
esperte in vari campi;
h)
promuovere manifestazioni, iniziative legislative,
economiche e culturali tendenti a migliorare
le condizioni in cui opera la categoria
dei Centri di Assistenza Doganale, ed a
favorire una adeguata partecipazione dei
medesimi allo sviluppo economico e sociale
del Paese;
i)
rappresentare gli Associati di fronte ad
Autorità, Enti, Organi ed Organizzazioni
dei lavoratori con facoltà di stipulare
anche Contratti e regolamentazioni collettive;
J)
agevolare la funzionalità dei Centri di
Assistenza Doganale, utilizzando a tal fine
i mezzi ritenuti più idonei e fra questi
anche strumenti di informazione, di assistenza
tecnica, di consulenza e supporto, di formazione,
di telecomunicazione e di elaborazione.
L’Associazione
potrà altresì svolgere attività editoriali;
k)
programmare, progettare, organizzare, gestire,
supportare attività e azioni di formazione
professionale e di orientamento, nell’ambito
e nel rispetto delle normative provinciali,
regionali, nazionali e comunitarie vigenti
in materia, anche utilizzando i relativi
finanziamenti, al fine di favorire l’occupazione
e lo sviluppo dei Centri di Assistenza Doganale
in armonia con il progresso scientifico
e tecnologico; e fra questi azioni, in particolare,
progetti complessi ed integrati, ricerche,
studi, corsi di formazione finalizzati al
primo inserimento lavorativo, alla qualificazione,
alla riqualificazione, alla specializzazione,
all’aggiornamento o al perfezionamento di
imprenditori, quadri, tecnici, lavoratori,
occupati, disoccupati, giovani.
ARTICOLO
4 – L’ Associazione ha sede in Parma, Viale
Mentana civico 92 (novantadue), presso l’”API
– Associazione Piccole e Medie Industrie”
di Parma.
Sedi.
Uffici e Delegazioni possono essere istituiti
altrove con delibera dell’Assemblea.
TITOLO
II : ISCRIZIONE – CONTRIBUTI
ARTICOLO
5 – L’adesione all’Associazione a tempo
indeterminato e non può essere disposta
per un periodo temporaneo, fermo restando
il diritto di recesso.
L’adesione
all’Associazione comporta per l’associato
il diritto di voto nelle Assemblee per l’approvazione
e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti
e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Le
domande di adesione all’Associazione sono
sottoposte per accettazione al Consiglio
Direttivo, e si intendono accettate salvo
diversa comunicazione entro sessanta giorni.
In
caso di diniego espresso il Consiglio Direttivo
è tenuto ad esplicitarne le motivazioni.
L’accettazione
della domanda comporta l’iscrizione del
“CAD” dalla data della richiesta fino al
31 (trentuno) dicembre dell’anno in corso.
Entro tali rispettive date, il “C.A.D.”
deve comunicare con lettera raccomandata l’eventuale disdetta, altrimenti l’adesione si intende tacitamente
rinnovata, e così di anno in anno, se l’associato
non presenta le dimissioni con lettera raccomandata
almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza
dell’anno d’impegno.
Qualora
le dimissioni vengano presentate senza il
rispetto del termine di cui al comma precedente,
l’associato resta obbligato a tutti gli
effetti per il solo anno successivo a quello
in cui le dimissioni vengono rassegnate.
Nella
domanda di adesione si dovranno indicare
quelle informazioni sul “C.A.D.” che saranno
definite di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO
6 – L’Associazione è finanziata mediante
quote associative annuali il cui importo
è stabilito dall’Assemblea in sede di approvazione
del bilancio preventivo.
Tali
quote devono essere corrisposte dagli associati
entro il mese successivo all’approvazione
di tale bilancio. Ogni associato è tenuto
a versare il contributo associativo secondo
le modalità e gli importi fissati annualmente
dall’Assemblea.
ARTICOLO
7 – Ove si renda necessario l’Assemblea
può deliberare il versamento di contributi
straordinari per fare fronte ad esigenze
finanziarie specifiche.
TITOLO
III DEGLI ASSOCIATI
ARTCOLO
8 – Tutti gli associati hanno fra loro uguali
diritti. In particolare essi hanno diritto:
a)
di intervenire alla Assemblea Generale con
piena facoltà di parola e con diritto ad
un voto;
b)
di formulare proposte per l’attività ed
i Servizi dell’Associazione;
c)
di ottenere l’assistenza dell’Associazione
nelle forme che questa riterrà più opportune
per le vertenze di carattere sindacale e
per le altre di interesse generale purché
nel rispetto degli interessi comuni alla
Categoria;
d)
di chiedere la convocazione immediata dell’Assemblea
Generale per trattare argomenti di carattere
straordinario, con la necessaria adesione
preventiva in forma scritta di almeno 1/3
(un terzo) degli Associati al giorno 01
Gennaio dell’anno in corso.
ARTICOLO
9 – Tutti gli associati devono:
a)
osservare le norme del presente Statuto
nonché le disposizioni che verranno stabilite
dai competenti Organi dell’Associazione;
b)
collaborare fattivamente e con lealtà con
gli Organi Direttivi dell’Associazione per
il conseguimento dei fini sociali;
c)
corrispondere con regolarità i contributi
sociali.
ARTICOLO
10 – Nelle riunioni assemblari gli associati
possono delegare al voto con atto scritto
un altro associato.
Non
è ammessa più di una delega a favore della
stessa persona.
ARTICOLO
11 – La qualità di associato si perde:
a)
per recesso volontario da comunicare all’Associazione
ai sensi ed ai termini di cui all’articolo
5;
b)
per recesso dovuto a dissenso in caso di
intervenute modifiche statutarie da comunicarsi
all’Associazione con Raccomandata con ricevuta
di ritorno entro e non oltre 15 (quindici)
giorni dalla approvazione delle medesime;
c)
per espulsione motivata;
d)
per mancato pagamento dei contributi per
due anni.
In
ogni caso sono
dovuti i contributi per l’anno in
cui l’associato cessa di essere tale.
ARTICOLO
12 – L’espulsione dell’associato può essere
proposta in ogni momento con atto scritto
e motivato dagli Organi Sociali e da un
singolo Associato per fatti ledenti lo spirito
associativo e l’onore della persona e della
Categoria o altresì per grave inadempimento
agli obblighi derivanti dal presente Statuto.
Sulla
proposta di espulsione, sentiti gli interessati,
decide l’Assemblea con effetto immediato,
a maggioranza dei componenti. Contro la
decisione dell’Assemblea è dato di ricorrere
entro 30 (trenta) giorni al Collegio dei
Probiviri che si pronuncia definitivamente.
ARTICOLO
13 – La qualità di associato, così come
la quota di comproprietà del patrimonio
sociale e gli obblighi contributivi ad essa
collegati, non sono trasmissibili a terzi
per atto tra vivi.
Le
quote non sono infatti rivalutabili ed in
ogni caso l’associato espulso o receduto
non ha diritto ad alcun rimborso delle quote
versate e perde qualsiasi diritto di comproprietà
sul patrimonio sociale.
TITOLO
IV : DEGLI ORGANI SOCIALI
ARTICOLO
14 – Sono organi dell’Associazione:
a)l’Assemblea
Generale;
b)
il Consiglio Direttivo;
c)
il Presidente;
d)
il Collegio dei Probiviri;
e)
il Collegio dei Revisori dei Conti.
ARTICOLO
15 – Delle riunioni degli Organi Sociali
dovrà essere compilato un verbale che verrà
accolto in apposito Registro e che sarà
conservato presso la Sede dell’Associazione.
L’associato
può prendere visione dei verbali delle Assemblee
Generali. Dei verbali del Consiglio Direttivo
può prendere visione solo dietro motivata
richiesta ed espressa autorizzazione del
Consiglio stesso.
TITOLO
V : DELLE CARICHE SOCIALI
ARTICOLO
16 – Le cariche sociali vengono ricoperte
a titolo gratuito, salvo il rimborso delle
spese sostenute in occasione dei compiti
conferiti nell’interesse e per conto dell’Associazione.
TITOLO
VI : DELL’ASSEMBLEA GENERALE
ARTICOLO
17 – L’Assemblea Generale è l’organo sovrano
dell’associazione ed è formata da tutti
gli Associati, intendendosi per tali i titolari
o i legali rappresentanti dei Centri di
Assistenza Doganale o chiunque altro possa,
per delega scritta, obbligare il “C.A.D.”
nei confronti dell’Associazione.
Viene
convocata in via ordinaria dal Presidente
o da chi ne fa le veci almeno una volta
all’anno entro il mese di marzo per l’approvazione
del bilancio consuntivo, con lettera spedita
per posta ordinaria almeno quindici giorni
prima e recante l’ordine del giorno o in
via straordinaria per motivi di grave ed
estrema urgenza con preavviso di almeno
tre giorni. In via straordinaria essa può
essere altresì convocata previa domanda
sottoscritta indicante gli argomenti da
trattare:
-
su richiesta scritta di 1/3 (un terzo) degli
associati;
su
richiesta di un singolo associato ai sensi
dell’articolo 8 (lettera d).
ARTICOLO
18 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente
del Consiglio Direttivo che nomina un Segretario
scelto tra i partecipanti.
L’Assemblea
è validamente costituita in prima convocazione
con la presenza della metà più uno degli
Associati; trascorsa almeno una mezz’ora
dall’orario fissato senza che si sia raggiunta
detta partecipazione, essa è costituita
validamente in seconda convocazione qualunque
sia il numero dei partecipanti.
Per
intervenire all’Assemblea Generale è necessario
che l’associato risulti regolarmente iscritto
a quel momento e che sia presentata l’eventuale
delega scritta di cui all’articolo10.
Le
votazioni possono avvenire per appello nominale
o per alzata e seduta o secondo la forma
che di volta in volta stabilisce l’Assemblea
medesima.
Le
votazioni per la elezione degli organi dell’Associazione
devono avvenire comunque a scrutinio segreto.
L’Assemblea
Generale delibera a maggioranza assoluta
dei votanti presenti alla riunione. Sono
esclusi dal diritto al voto in assemblea
gli associati non in regola con il pagamento
delle quote associative e gli associati
che alla data della convocazione dell’Assemblea
hanno presentato lettera di recesso volontario.
ARTICOLO
19 – Sono compiti dell’Assemblea Generale:
a)
approvare lo Statuto e le eventuali modifiche
proposte, nel qual caso è necessaria la
presenza minima di almeno 1/6 degli associati
e per l’approvazione delle modifiche la
maggioranza di almeno 2/3 degli associati
presenti;
b)
nominare i membri del Consiglio Direttivo,
del Collegio dei Probiviri ed i Revisori
dei Conti, in ottemperanza alle modalità
per le elezioni delle cariche sociali;
c)
approvare i Bilanci consuntivi e preventivi
della Associazione e la relazione dei Revisori
dei Conti;
d)
deliberare sulle questioni demandate ad
essa da altri Organi sociali in via ordinaria
e straordinaria;
e)
costituire per il raggiungimento degli scopi
associativi organismi autonomi con compiti
particolari. All’atto della costituzione
designa i responsabili di tali organismi,
al cui funzionamento provvede utilizzando
se necessario personale e mezzi finanziari
della Associazione.
TITOLO
VII : DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
ARTICOLO
20 – Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea
tra gli Associati. Esso dura in carica 3
(tre) anni, e il numero dei suoi componenti
può variare da un minimo di 3 (tre) ad un
massimo di 7 (sette) membri.
ARTCOLO
21 – Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a)
programmare le attività dell’Associazione
determinando l’ordine delle scelte in armonia
con le direttrici generali fissate dall’Assemblea;
b)
eleggere, qualora non via abbia provveduto
l’Assemblea,in una riunione da tenersi entro
20 (venti) giorni dall’avvenuta elezione,
fra i propri componenti, il Presidente,
il Vice Presidente e nominare il Tesoriere;
c)
approvare i bilanci preventivi e consuntivi,
che dovranno essere messi a disposizione
dei Revisori dei Conti non oltre 60 (sessanta)
giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario,
e questi, unitamente alla Relazione dei
Revisori, dovranno essere messi a disposizione
degli associati presso la sede dell’Associazione
al momento della convocazione dell’Assemblea
Generale;
d)
proporre all’Assemblea eventuali adesioni
e dimissioni rispetto ad altre Organizzazioni;
e)
deliberare sull’Istituzione di un eventuale
Segretario Generale, determinandone le funzioni;
f)
decidere su quanto demandato da altri Organi
Sociali o dallo Statuto.
ARTICOLO
22 – Il Presidente uscente resta in carica
per l’ordinaria amministrazione per non
oltre 20 giorni dall’avvenuta elezione del
nuovo Consiglio Direttivo. Entro tale termine
ha l’obbligo di convocare il nuovo Consiglio
Direttivo per gli eventuali adempimenti
di cui all’articolo 21, lettera b.
ARTICOLO
23 – Il Consiglio Direttivo si riunisce
su convocazione del Presidente senza formalità
particolari. In caso di decesso o di dimissioni
di uno o più dei Consiglieri il Presidente convoca
l’Assemblea per l’immediata sostituzione.
Il
posto reso vacante dai Consiglieri, che
per qualsiasi causa siano cessati dalla
carica, verrà ricoperto dai nuovi membri
eletti dall’Assemblea ovvero dai supplenti
secondo la graduatoria risultante dalle
votazioni con cui si è proceduto alla elezione
del Consiglio.
I
nuovi eletti restano in carica fino alla
scadenza del mandato di quelli in carica.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza
assoluta dei suoi membri, con prevalenza
del voto del Presidente in caso di parità.
ARTICOLO
24 – Con la scadenza del triennio di carica
del Consiglio Direttivo decadono automaticamente
tutte le cariche sociali eccezion fatta
per il Presidente uscente per i fini di
sui all’articolo 22.
ARTICOLO
25 – Il Consiglio Direttivo può consentire
anche in via continuativa. di partecipare
alle riunioni degli Organi Sociali, senza
diritto a voto, a persone che, pur non avendone
titolo, sia ritenuto necessario partecipino
a dette riunioni.
Qualora
nominato, alle riunione del Consiglio Direttivo
partecipa di norma con diritto di parola
il Segretario Generale dell’Associazione.
TITOLO
VIII : DEL PRESIDENTE
ARTICOLO
26 – Il Presidente rappresenta l’Associazione
a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed
in giudizio, dà esecuzione alle delibere
della Assemblea Generale e del Consiglio
Direttivo, dirige e sovrintende all’attività
dell’Associazione ne coordina le iniziative
ed ha la firma dell’Associazione. Egli dura
in carica tre anni ed è rieleggibile.
ARTICOLO
27 – Il Presidente convoca le riunioni degli
Organi Sociali e ne fissa gli argomenti
in discussione.
In
caso di impedimento a svolgere le sue funzioni
è sostituito dal Vice – Presidente da lui
delegato o, in mancanza di delega, dal Consigliere
più anziano di età.
Il
Presidente può anche delegare espressamente
di volta in volta al Vice-Presidente alcune
delle sue specifiche attribuzioni. La delega
può essere permanente e in tal caso occorre
essa venga ratificata dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO
28 – In caso di dimissioni del Presidente,
il Vice Presidente convoca entro 20 giorni
il Consiglio Direttivo perché proceda alla
elezione di un nuovo Presidente e lo sostituisce
fino a tale elezione.
TITOLO
IX : DEL TESORIERE
ARTICOLO
29 – Il Tesoriere sovrintende e risponde
della contabilità dell’Associazione, firma
gli ordini di pagamento e di incasso, stipula
accordi con gli Istituti di credito.
Il
Tesoriere aggiorna il Consiglio Direttivo
sull’andamento economico e finanziario dell’Associazione.
Il
Tesoriere redige il bilancio consuntivo
ed appronta altresì il bilancio preventivo,
e lo presenta al Consiglio Direttivo entro
60 (sessanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio
finanziario.
ARTICOLO
30 – In caso di dimissione del Tesoriere
il Presidente o il Vice – Presidente convoca
entro 20 giorni il Consiglio Direttivo perché
proceda all’elezione del nuovo Tesoriere.
TITOLO
X : DEL COLLEGGIO DEI PROBIVIRI
ARTICOLO
31 – Il Collegio dei Probiviri è composto
di tre membri, nominati dalla Assemblea
Generale con le modalità stabilite dal presente
Statuto e scelti fra le persone di superiore
correttezza e di dirittura morale anche
non associati. I Probiviri durano in carica
tre anni e sono rieleggibili.
ARTICOLO
32 – E’ compito del Collegio dei Probiviri
pronunciarsi:
-
su ricorsi dei singoli Associati contro
le delibere emesse dagli Organi Sociali
nei loro confronti;
-
sui reclami per inosservanza delle disposizioni
del presente Statuto e delle modalità per
le elezioni;
-
definitivamente sui ricorsi per provvedimenti
di espulsione.
ARTICOLO
33 -
I ricorsi ed i reclami al Collegio dei Probiviri
devono essere presentati in forma scritta
entro un mese dalla emanazione dell’atto
che si impugna. Detti ricorsi vengono accolti
o respinti dal Collegio, sentito l’interessato,
in via definitiva ed inappellabile, senza
formalità procedurali.
TITOLO
XI – DEI REVISORI DEI CONTI
ARTICOLO
34 – I Revisori dei Conti sono eletti dalla
Assemblea Generale anche tra non associati
con le modalità stabilite dal presente Statuto
in numero di tre membri effettivi; la stessa
Assemblea stabilisce l’eventuale emolumento
per le opere prestate e provvede all’elezione
del Presidente. Essi durano in carica tre
anni e sono rieleggibili.
E’
loro compito:
-
verificare la regolarità della gestione
contabile con diritto di prendere visione
a questo fine di tutti i documenti contabili;
-
compilare una relazione annuale da presentare
unitamente ai Bilanci dell’Assemblea Generale.
I
Revisori possono assistere, senza diritto
di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
TITOLO
XII : DEL SEGRETARIO GENERALE
ARTICOLO
35 – Il Segretario Generale è nominato dal
Consiglio Direttivo e dipende direttamente
dal Presidente. Egli è il capo del personale
dell’Associazione che assume in servizio
previa autorizzazione del Presidente per
conto del Consiglio Direttivo e licenzia
salvo ratifica del medesimo.
Sovrintende
a tutti gli uffici e provvede al regolare
e buon andamento dei Servizi.
ARTICOLO
36 – Il Segretario Generale partecipa alle
riunioni degli Organi Sociali con piena
facoltà di parola, ma senza diritto a voto.
Egli
può fungere da Segretario di dette riunioni.
TITOLO
XIII : DEL PATRIMONIO SOCIALE
ARTICOLO
37 – Il Patrimonio Sociale è costituito
dai contributi associativi e dai beni mobili,
immobili ed immateriali comunque di proprietà
dell’Associazione.
Il
Patrimonio Sociale viene amministrato dal
Consiglio Direttivo.
TITOLO
XIV : ESERCIZIO FINANZIARIO
ARTICOLO
38 – L’Esercizio Finanziario decorre dal
giorno 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni
anno.
TITOLO
XV : BILANCI
ARTICOLO
39 – I Bilanci sia preventivi che consuntivi
sono redatti dal Tesoriere e sono sottoposti
alla approvazione del Consiglio Direttivo
nei termini di cui all’articolo 29.
Successivamente
nei termini di cui all’articolo 21 sono
presentati dal Consiglio Direttivo all’Assemblea
Generale per l’approvazione definitiva.
TITOLO
XVI : SCIOGLIMENTO – LIQUIDAZIONE
ARTICOLO
40 – Associazione si potrà sciogliere per
esaurimento ed impossibilità intervenuta
di perseguire gli scopi statutari e per
la volontà degli Associati espressa dall’Assemblea
con delibera presa a maggioranza di almeno
tre quarti degli iscritti a quel momento.
In
caso di scioglimento dell’Associazione per
qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto
ad altri enti che perseguano finalità analoghe
ovvero a fini di pubblica utilità.
ARTICOLO
41 – In caso di deliberazione di scioglimento
l’Assemblea nomina un collegio di Liquidatori,
determinandone i poteri ed impartendo loro
disposizioni circa la devoluzione delle
attività patrimoniale nette.
FIRMATO
GIUSEPPE
BENEDETTI
MARIO
ROSSI NOTAIO